giovedì 24 gennaio 2013

Morte della parte costituita ? Per evitare l'estinzione basta depositare l'istanza di riassunzione nel termine di legge.

Se nel processo civile si verifica la morte di una delle parti costituite, per evitare l'estinzione della causa, è necessario che lo stesso venga riassunto, ove non avvenga la prosecuzione ex articolo 302 cpc.

Il difensore ( che non ha bisogno di nuova procura, si veda Cass. 24997/2010) , ai sensi dell'articolo 303 cpc, provvede al deposito di ricorso nella cancelleria del Giudice Istruttore che dispone con decreto la fissazione della successiva data di udienza.

Sarà onere della parte provvedere alla notifica del decreto del Giudice ed è la realizzazione di questo adempimento che blocca il termine e consente di evitare l'estinzione del procedimento .
" La riassunzione è sottoposta all'osservanza del termine perentorio previsto dall'articolo 305 cpc cosicchè ai fini della tempestività , occorre semplicemente che il ricorso per riassunzione sia stato depositato , non potendo la parte subire la sanzione dell'estinzione (..)" . Così Corte d'Appello Roma , Sezione III, 8 marzo 2011 n° 978.

Quid nel caso di notifica viziata ? No problem !

Nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato tempestivamente notificato e la notifica sia viziata , il giudice non può disporre l'estinzione ma porre un termine perentorio per la rinotifica ( Cass. 13683/2012 ) .

Non vi è salvezza tuttavia nell'ipotesi di notifica inesistente.

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