Il Tribunale di
Napoli ha sentenziato in maniera originale in tema di qualità essenziali del
decreto ingiuntivo.
Nella sentenza n. 864
del 2006, l'Ufficio Giudiziario partenopeo , in persona del Giudice Monocratico Dottor Augusto Tatangelo, ha sancito la nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Nella fattispecie concreta il giudice Tatangelo
ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta con atto di citazione avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di 9000,00
euro circa intimato sulla base del decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.
Il provvedimento in
questione risultava infatti difettoso di valida sottoscrizione, essendo la stessa
assolutamente illeggibile e non risultando in tutto il corpo dell'atto in alcun
modo indicato o comunque ricavabile , il nome del Giudice emittente .
Il Tribunale ha di conseguenza affermato la nullità insanabile di detto decreto ingiuntivo.
Il giudice partenopeo ha poi considerato che
tale nullità è deducibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e
delle regole dei mezzi di impugnazione e che essa certamente può essere fatta valere
anche in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi del resto di una
contestazione attinente alla stessa esistenza del titolo esecutivo e quindi
del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Più recentemente il principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino, sezione VI civile del 31/7/08:" In tema di provvedimenti del giudice, nella fattispecie di decretoingiuntivo, laddove venga apposta sull'atto da parte dell'estensore unafirma sigliforme di ardua decifrazione e non vengano esplicitate in alcuna parte dell'atto stesso le generalità dell'estensore, deve essere dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 161 cpv. c.p.c."
La Giurisprudenza di legittimità prevede , con riguardo alla sentenza che "la presunzione di identità tra l'autore del segno grafico indistinguibile, utilizzato e la persona del giudice " viene inficiata solo quando tra il tratto grafico e l'indicazione nominativa del giudice contenuta nell'atto " non sussistano adeguati elementi di collegamento " ( Cass . Sez. prima, 24 luglio 2003, n° 11471)
(Commento a cura della Dottoressa Alessia D'Antonio)
Più recentemente il principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino, sezione VI civile del 31/7/08:" In tema di provvedimenti del giudice, nella fattispecie di decretoingiuntivo, laddove venga apposta sull'atto da parte dell'estensore unafirma sigliforme di ardua decifrazione e non vengano esplicitate in alcuna parte dell'atto stesso le generalità dell'estensore, deve essere dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 161 cpv. c.p.c."
La Giurisprudenza di legittimità prevede , con riguardo alla sentenza che "la presunzione di identità tra l'autore del segno grafico indistinguibile, utilizzato e la persona del giudice " viene inficiata solo quando tra il tratto grafico e l'indicazione nominativa del giudice contenuta nell'atto " non sussistano adeguati elementi di collegamento " ( Cass . Sez. prima, 24 luglio 2003, n° 11471)
(Commento a cura della Dottoressa Alessia D'Antonio)
Nessun commento:
Posta un commento
Sono molto graditi i commenti dei lettori !