martedì 27 gennaio 2015

Sfratto : l'inquilino è salvo se contesta la sottoscrizione del contratto !


di Ciro Renino *

Il Tribunale di Nola ha recentemente emesso interessante ordinanza in tema di condizioni che possono impedire la convalida dello sfratto.
In effetti, nell'ambito di una locazione ad uso non abitativo, il locatore proponeva istanza per la convalida di sfratto per morosità, dichiarando di vantare più di 30.000 euro di canoni arretrati.
Parte conduttrice , tra le altre questioni, contesta l'autenticità della sottoscrizione presente in contratto e si oppone fortemente alla concessione del provvedimento di rilascio .
Il Tribunale di Nola, Dottor Alfredo Granata, con l'ordinanza del 15 dicembre del 2014, ha riconosciuto nelle difese poste dal conduttore argomento utile ad evitare la convalida dello sfratto e comunque l'ordinanza di rilascio dell'immobile.
Con lo stesso provvedimento , il Tribunale di Nola ha precisato che il disconoscimento della sottoscrizione di un amministratore di società può avvenire anche da parte di altro legale rappresentante pro tempore che sia ad esempio stato nominato dopo la dedotta stipula del contratto di locazione.
Il Tribunale ha anche ribadito che non occorre procura speciale per procedere al disconoscimento della sottoscrizione .

* Avvocato , titolare di Renino & Partners Avvocati

mercoledì 21 gennaio 2015

PROF E RESPONSABILITA’ PENALE. QUANDO NASCE IL RISCHIO PROCESSO PER GLI INSEGNANTI?

di Francesca Verde *


Fino a che punto gli insegnanti sono responsabili dei minori che gli vengono affidati? E fino a quale momento della giornata scolastica? La 4° Sez. pen. della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 21056 del 23 maggio 2014 ha chiarito che se un insegnante omette di vigilare i propri alunni, anche solo per pochi attimi, e nel mentre dovesse a questi accadere qualcosa, non può ritenersi responsabile solo se l’evento lesivo del minore non avrebbe potuto evitarsi anche in presenza di una condotta pienamente osservante, <<dati il carattere di casualità e repentinità del fatto stesso>>. Ancora, con sentenza n° 479 del 6 febbraio 2007, la 5° Sez. pen. del Tribunale di Palermo ha qualificato il nesso causale intercorrente tra l’omissione di vigilanza e l’evento non di natura di probabilità statistica, bensì di <<alta probabilità logica>>; e ancora che << il giudizio deve essere tale da poter affermare che se l’azione doverosa fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento con una probabilità vicina alla certezza>>. Soltanto se la condotta dell’insegnante risponde a questi requisiti, allora si potrà configurare una responsabilità penale; tenendo bene a mente che l’obbligo di vigilare sugli alunni incombe dal momento in cui i genitori affidano l’alunno al sorvegliante fino al momento in cui l’alunno viene riconsegnato agli stessi (Cass. Civ, III Sez., 5 settembre 1986, n. 5424); un principio che non viene meno neppure in presenza di disposizioni differenti impartite dagli stessi genitori.

Dottoressa in Legge, studio Renino & Partners Avvocati