mercoledì 3 luglio 2013

O paga il risarcimento o reclusione : nessuna sospensione condizionale della pena al padre che non risarcisce i minori

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, del Foro di Napoli

La Corte d'Appello di Ancona , con la sentenza depositata il nove gennaio del 2013, a definizione del procedimento penale RGN 3230/2010, ha ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena di 4 mesi di reclusione al padre ritenuto colpevole ai sensi dell'articolo 570 cp.
In punta di fatto , l'imputato non aveva versato l'importo di £ 500.000 fissato a suo carico ed a favore dei figli minori , dal Tribunale Civile a seguito di separazione.
L'inadempimento del padre si era protratto per circa 5 anni e mezzo e tuttavia per un primo periodo di  oltre 4 anni, l'imputato era stato già condannato con sentenza passata in giudicato : quindi la condotta presa in considerazione dal Collegio era pari a circa 10 mesi di inadempimento.
Per queste omissioni ,  la Corte d'Appello , confermando sostanzialmente la sentenza emessa di primo grado, riteneva colpevole l'imputato e fissava il risarcimento del danno morale in euro 6.000 .
Appare significativo che i Magistrati marchigiani non hanno concesso la sospensione condizionale della pena, subordinando la stessa al pagamento dell'intera quota del risarcimento , entro il termine di 15 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza ex articolo 165 cp.
La Corte d'Appello di Ancona su questo punto ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Giudice di primo grado ,  ritenendo il pagamento del risarcimento come significativo circa la volontà del padre di non tornare ad adoperarsi in condotte analogamente pregiudizievoli e delittuose.