lunedì 16 gennaio 2017

Dislessia e Disturbi Specifici dell'Apprendimento : è possibile ottenere per il minore l'indennità di frequenza

Il Tribunale di Siena non ha dubbi, il minore affetto da dislessia ha diritto all'indennità di frequenza .

Con la sentenza numero 65/2012 il Giudice del Lavoro toscano doveva decidere circa la richiesta del beneficio in oggetto , richiesto per un bambino afflitto da dislessia e disortografia e che l'INPS aveva negato.

Il Giudice ha dato invece torto all'Ente previdenziale facendo sue queste conclusioni del ctu : "Dall'esame della documentazione medica allegata in atti, dalle notizie anamnestiche raccolte e da quanto emerso dall'esame obiettivo esperito nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, è possibile dedurre che il minore Ba. Em. risulta attualmente affetto da un disturbo specifico dell'apprendimento (dislessia e disortografia) in comorbilità con disturbo attentivo ed iperattività.
Tale quadro patologico determina una compromissione significativa del funzionamento sociale e scolastico del minore, come ben si evince dalle certificazioni specialistiche, nonché la necessita di periodici trattamenti riabilitativi e terapeutici.
Nel caso specifico si tratta di valutare i riflessi che il disturbo specifico dell'apprendimento, il disturbo attentivo e l'iperattività, comportano sui compiti e le funzioni proprie dell'età del soggetto, valutando quanto la menomazione incida sull'apprendimento linguistico, scolastico, sulle attività sportive e ricreative, sulle relazioni con i coetanei, attività che sono parte integrante del processo evolutivo-maturativo della crescita e nella strutturazione della personalità del minore.
Dalle valutazioni psicodiagnostiche, finalizzate alla monitorizzazione nel tempo dei disturbi da cui è affetto il Ba., emergono dei risultati non adeguati all'età anagrafica, a fronte di un livello cognitivo normale.
Inoltre, dalle operazioni di consulenza è emersa, nel minore, la presenza di un disagio emotivo conseguente a vissuti di inadeguatezza e frustrazione derivante dagli insuccessi e dalle proprie difficoltà, con indubbie ripercussioni negative sulla propria autostima.
Ciò premesso, si ritiene che il quadro patologico riscontrato dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile nel marzo 2010, sia sostanzialmente sovrapponibile alla condizione del soggetto nel marzo 2011, all'epoca cioè della prevista visita di revisione. Peraltro, nella certificazione specialistica redatta presso la Usl 9 di Grosseto in data 24.02.2011, si parla di "sostanziale stazionarietà del quadro clinico".

Il Giudice quindi ha concluso come segue :
"Appare dunque illegittimo il provvedimento di revoca della indennità di frequenza a seguito della visita presso la preposta Commissione avvenuta nel marzo 2011.
In definitiva, l'orientamento valutativo del quadro clinico del minore Ba. Em., scaturente da quanto emerso nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, porta a considerare lo stesso minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (...).

Inoltre, come attestato dalla consulente tecnica d'ufficio, dato atto di aver inviato, in data 2/2/12, la propria relazione alle parti, in data 3/2/12 la dott.ssa Borgianni, consulente di parte ricorrente, comunicava, tramite e-mail, di concordare pienamente con le conclusioni della consulente tecnica d'ufficio, e nel termine di 20 giorni dall'invio della consulenza non erano pervenute osservazioni, neanche da parte dell'Inps, in merito alla consulenza stessa".

Al minore è stato quindi riconosciuto non solo il diritto all'indennità di frequenza , ma anche agli arretrati.

giovedì 12 gennaio 2017

Corte Costituzionale , sentenza choc : negato il diritto agli italiani di esprimersi sulla riforma del licenziamento



Sarebbe stato giusto dare la parola agli italiani . Questo non è avvenuto. In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, occorre prendere atto che qualcuno ha sbagliato e che  due sono le possibili spiegazioni a questo esito molto deprimente . O i Giudici hanno esteso la loro valutazione ad un campo non strettamente giuridico ed anzi politico od piuttosto è sindacato ad aver commesso un gigantesco errore tecnico legale, facendo raccogliere milioni di firme per un quesito inammissibile. 
Propendo per un grave errore interpretativo della Magistratura costituzionale. 
Il quesito sarebbe stato complesso, ma non poteva essere diversamente posto.  
Nè può essere vero che l'intento di estendere la tutela anche alle piccole imprese , possa considerarsi come realmente rilevante. In basso si ripropone il quesito referendario : in arancio sono evidenziate le parti che avrebbero consentito l'estensione delle garanzie. Non sembra poter individuare un particolare intento manipolativo .




«Volete voi l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015,n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" comma 1, limitatamente alle parole "previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice civile"; comma 4, limitatamente alle parole: "per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,"e alle parole ", nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto"; comma 5 nella sua interezza; comma 6, limitatamente alla parola "quinto" e alle parole ", ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita'della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo"; comma 7, limitatamente alle parole "che il licenziamento e'stato intimato in violazione dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" e alle parole "; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo";comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento,filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole "quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonche' al datore di lavoro,imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa piu' di" e alle parole ", anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti".?».

                                                                                                       Avvocato Ciro Renino