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martedì 31 dicembre 2019

RITO FORNERO: E' NULLA LA SENTENZA SE IL GIUDICE NON CAMBIA

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO HA STATUITO CHE IL GIUDICE DELLA FASE SOMMARIA NON PUO' COINCIDERE CON IL MAGISTRATO CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE

Tribunale di Nola - La sezione lavoro di questa sede giudiziaria
napoletana pone in essere una prassi in conflitto con il principio riconosciuto
dalla Corte d'Appello di Milano
OCCORRE PERO' AVANZARE ISTANZA DI RICUSAZIONE

dell'Avvocato Ciro Renino



La Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro , con la sentenza numero 1577 del 2013 ha riconosciuto l nullità della sentenza emessa nell'ambito di un " rito Fornero" se il Giudice della fase sommaria coincide con il Magistrato designato per il giudizio di opposizione.

La parte che vi ha interesse avrà però l'onere di proporre , in primo grado di giudizio istanza di ricusazione  poichè secondo i Giudici meneghini "   costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte-unicamente con l'istanza di ricusazione, nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa non ricorrente nella fattispecie in esame.-, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 26976/11, Cass. 19 novembre 2009, n. 23930 e Cass. 27 maggio 2009, n. 12263)".


Secondo la Corte d'Appello milanese si ha in questo caso una violazione del principio di alterità del Giudice che finisce in realtà per giudicare il proprio stesso operato . 


La sentenza in questione meriterebbe di trovare applicazione nella prassi giudiziaria di molti Fori della Campania ( Nola e Torre Annunziata , ad esempio ) in cui effettivamente la fase di opposizione appare realmente svuotata di significato, avendo il Giudice già chiaramente espresso il proprio pensiero nella fase a sommaria cognizione .

martedì 30 dicembre 2014

LICENZIAMENTO DI RAPPRESAGLIA ? E' POSSIBILE LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO ANCHE NELLE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI


di Ciro Renino*

Il peggio che possa temere un lavoratore subordinato è il licenziamento ritorsivo , cioè una risoluzione del rapporto di lavoro che risulta privo di vera e propria giustificazione e costituisce una risposta ad atteggiamenti legittimi del lavoratore.
Tanto si può verificare nel caso in cui vi siano richieste di pagamento di stipendi non ancora versati, per richieste di organizzazione del lavoro più aderente al contratto individuale o collettivo ?
Quali sono in questi casi le tutele previste a favore del lavoratore ?
Ebbene la Giurisprudenza offre speranze di integrale recupero del rapporto di lavoro de quo.
Sia nella Giurisprudenza di merito, in Tribunali e Corte d'Appello , per intenderci, che nella Giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione si considera il licenziamento di questo tipo , " ritorsivo", alla pari del più generico licenziamento discriminatorio, quello per intendersi che viene intimato per ragioni che riguardano il credo politico, religioso, l'orientamento sessuale, ecc.
La conseguenza è che tale licenziamento di rappresaglia è nullo e si tratta di un accertamento di nullità a cui consegue l'obbligo alla reintegrazione nel posto di lavoro anche nelle piccole aziende fino a 15 dipendenti.

La situazione non dovrebbe cambiare neanche con l'entrata in vigore del Jobs Act, poichè il licenziamento discriminatorio rimane salvo nella rielaborazione delle tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

* Avvocato, titolare di Renino & Partners Avvocati