" Il c.d. mobbing consiste in atti e comportamenti, violenza o persecuzione psicologica, svolti con carattere sistematico e duraturo, posti in essere dal datore di lavoro che miri a danneggiare il lavoratore al solo fine di estrometterlo dal lavoro, con una condotta molesta e vessatoria, integrante specifiche ipotesi di reato. La figura di reato maggiormente vicine al mobbing, è individuata, dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie p. e p. dall'art. 572 c.p. commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio della professione e che si sostanzia in una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore. Deve trattarsi cioè di comportamenti abituali e consuetudini di vita per le quali vi sia la soggezione si un soggetto all'altro, con prevaricazione della persona che si trovi in posizione di supremazia rispetto al sottoposto(..)". Tribunale Napoli, Sezione 7 penale, Sentenza 20 luglio 2012, n. 10295.
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venerdì 14 febbraio 2014
MOBBING SUL LUOGO DI LAVORO , UNA SENTENZA CHIARIFICATRICE DELLA SETTIMA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
" Il c.d. mobbing consiste in atti e comportamenti, violenza o persecuzione psicologica, svolti con carattere sistematico e duraturo, posti in essere dal datore di lavoro che miri a danneggiare il lavoratore al solo fine di estrometterlo dal lavoro, con una condotta molesta e vessatoria, integrante specifiche ipotesi di reato. La figura di reato maggiormente vicine al mobbing, è individuata, dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie p. e p. dall'art. 572 c.p. commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio della professione e che si sostanzia in una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore. Deve trattarsi cioè di comportamenti abituali e consuetudini di vita per le quali vi sia la soggezione si un soggetto all'altro, con prevaricazione della persona che si trovi in posizione di supremazia rispetto al sottoposto(..)". Tribunale Napoli, Sezione 7 penale, Sentenza 20 luglio 2012, n. 10295.
venerdì 2 novembre 2012
Gratuito patrocinio in sede penale: il difensore può essere nominato anche successivamente all'ammissione del cittadino al beneficio
La Corte d'Appello di Napoli, VIII Sezione Penale , Consigliere Delegato , Dottor Furio Cioffi, ha emesso, in tema di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ordinanza chiarificatrice sul momento in cui deve essere indicato il difensore e sulle conseguenti necessità documentali.
La decisione , emessa il 18/07/12, nasceva dall'opposizione di un detenuto , non ammesso al beneficio de quo poichè alla relativa domanda non risultava essere stata allegata la certificazione di iscrizione del difensore nell'elenco degli Avvocati eleggibili per il patrocinio a carico dello Stato.
La Corte d'Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto con questa motivazione che ricostruisce in maniera interessante l'istituto anche con riguardo al momento in cui deve essere indicato il difensore.
" Gli artt. 79 e 96 del Dpr 115/02, nel regolare i requisiti per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato non richiedono la nomina del difensore, sicchè , a fortiori, laddove essa nomina sia contenuta nell'istanza di ammissione non può comunque costituirne causa di rigetto.
L'art. 80 Dpr 115/02, nel prevedere che la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato possa nominare esclusivamente un difensore iscritto all'elenco dei patrocinatori ( regola che conferma il principio per cui l'ammissione dell'istante costituisce momento precedente rispetto alla nomina difensiva ,alla quale l'ammissione stessa è indifferente ) riverbera i suoi effetti non già sul provvedimento di ammissione al patrocinio , ma sul successivo momento della liquidazione degli onorari professionali al difensore nominato, dal momento che ai sensi dell'articolo 82 Dpr 115/02 essa liquidazione potrà disporsi esclusivamente nei confronti di un difensore iscritto nell'elenco previsto e disciplinati dai precedenti artt. 80 e 81 dpr 115/02".
La disciplina va pertanto ricostruita nel senso che l'istante ha titolo all'ammissione al patrocinio a spese dello stato in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 96 (..); una volta ammesso , ha facoltà di nominare un difensore di fiducia o di rimettersi ad un difensore di ufficio. (..) Laddove , poi, l'istante nomini un difensore di fiducia non iscritto all'elelnco , per le attività da questo svolte la liquidazione ex articolo 82 sarà negata, senza che ciò influisca sull'affidamento dell'istante (...) e con la conseguenza per cui i rapporti interni tra difensore e difeso si svolgeranno secondo le ordinarie norme che regolano il contratto d'opera professionale".
La decisione , emessa il 18/07/12, nasceva dall'opposizione di un detenuto , non ammesso al beneficio de quo poichè alla relativa domanda non risultava essere stata allegata la certificazione di iscrizione del difensore nell'elenco degli Avvocati eleggibili per il patrocinio a carico dello Stato.
La Corte d'Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto con questa motivazione che ricostruisce in maniera interessante l'istituto anche con riguardo al momento in cui deve essere indicato il difensore.
" Gli artt. 79 e 96 del Dpr 115/02, nel regolare i requisiti per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato non richiedono la nomina del difensore, sicchè , a fortiori, laddove essa nomina sia contenuta nell'istanza di ammissione non può comunque costituirne causa di rigetto.
L'art. 80 Dpr 115/02, nel prevedere che la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato possa nominare esclusivamente un difensore iscritto all'elenco dei patrocinatori ( regola che conferma il principio per cui l'ammissione dell'istante costituisce momento precedente rispetto alla nomina difensiva ,alla quale l'ammissione stessa è indifferente ) riverbera i suoi effetti non già sul provvedimento di ammissione al patrocinio , ma sul successivo momento della liquidazione degli onorari professionali al difensore nominato, dal momento che ai sensi dell'articolo 82 Dpr 115/02 essa liquidazione potrà disporsi esclusivamente nei confronti di un difensore iscritto nell'elenco previsto e disciplinati dai precedenti artt. 80 e 81 dpr 115/02".
La disciplina va pertanto ricostruita nel senso che l'istante ha titolo all'ammissione al patrocinio a spese dello stato in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 96 (..); una volta ammesso , ha facoltà di nominare un difensore di fiducia o di rimettersi ad un difensore di ufficio. (..) Laddove , poi, l'istante nomini un difensore di fiducia non iscritto all'elelnco , per le attività da questo svolte la liquidazione ex articolo 82 sarà negata, senza che ciò influisca sull'affidamento dell'istante (...) e con la conseguenza per cui i rapporti interni tra difensore e difeso si svolgeranno secondo le ordinarie norme che regolano il contratto d'opera professionale".
martedì 27 dicembre 2011
Ingerire candeggina e procurarsi lesioni possono configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale
" Certamente anche gli atti autolesivi possono costituire la condotta di resistenza a pubblico ufficiale".
Sulla base, anche di questa motivazione, il Tribunale partenopeo ha condannato a 1 anno di reclusione l'imputato che " agitava con fare minaccioso il coltello, anche se contro di sè e si procurava lesioni proprio per resistere all'intervento delle Forze dell'Ordine ed all' identificazione.
Successivamente alle lesioni, che tra l'altro procuravano all'imputato la lesione del tendine , D.S. ingeriva candeggina ed anche tale comportamento è stato ritenuto sufficiente per integrare la condotta prevista e punita dall'articolo 337 cp.
Sulla base, anche di questa motivazione, il Tribunale partenopeo ha condannato a 1 anno di reclusione l'imputato che " agitava con fare minaccioso il coltello, anche se contro di sè e si procurava lesioni proprio per resistere all'intervento delle Forze dell'Ordine ed all' identificazione.
Successivamente alle lesioni, che tra l'altro procuravano all'imputato la lesione del tendine , D.S. ingeriva candeggina ed anche tale comportamento è stato ritenuto sufficiente per integrare la condotta prevista e punita dall'articolo 337 cp.
venerdì 25 novembre 2011
Tentò di evadere: non c'è reato se le condizioni detentive erano inumane !
Dalle aule del Tribunale di Napoli arriva una sentenza che potrebbe segnare la giurisprudenza in modo notevole, influendo e sollecitando una maggiore attenzione sul sistema di detenzione in Italia.
I fatti si riferiscono alle vicende giudiziarie di H. O. D. S., 29enne transessuale di origine brasiliana residente a Pianura, periferia del capoluogo campano, ed ivi costretto agli arresti domiciliari.
Ma grazie ad un permesso speciale ottenuto dall'autorità giudiziaria, D. S. poteva recarsi senza problemi a Ponticelli per svolgere le proprie mansioni di collaboratore domestico.
Ma essere agli arresti domiciliari e ricevere un permesso particolare significa dover rispettare determinate regole assolutamente rigide relative agli orari nel quale è concesso svolgere la propria attività, norma che purtroppo il brasiliano non riuscì a rispettare la sera del 5 Gennaio, vigilia dell'Epifania, quando, a causa dell'intenso traffico, sforò notevolmente il limite delle 18.30 previsto.
Fu contattato dalle Forze dell'ordine alle 19.05, poiché proprio a quell'ora gli fu fatta visita di controllo, ma ovviamente il pregiudicato non si trovava nella sua dimora. Nonostante le spiegazioni telefoniche fornite da D. S., alle 19.57, orario del suo rientro a casa, fu arrestato e condotto nella camera di sicurezza della caserma di Pozzuoli.
Proprio tra le mura dell'edificio militare si sarebbe consumato l'episodio oggetto di giudizio del giudice Sandra Lotti di Napoli, poiché il ragazzo fu costretto a passare l'intera notte in una camera assolutamente priva di infissi ed esposta alle intemperie del mese decisamente rigido di gennaio, senza poter indossare nemmeno il proprio soprabito, visto che il sistema di regole di detenzione italiano qualifica ogni transessuale come “psicologicamente instabile” e quindi si correrebbe il rischio che un accessorio (in questo caso il soprabito) potesse essere utilizzato per commettere suicidio.
Al mattino seguente, il detenuto riuscì ad uscire dalla camera di sicurezza, con la scusa di dover utilizzare la toilette, tentando, però, la fuga dalla caserma: fu bloccato dagli agenti presenti ed in preda ad una crisi isterica procurò lesioni ad un uomo in divisa ed a se stesso.
La dott.ssa Sandra Lotti ha appunto evidenziato come le condizioni di detenzione alle quali D. S. fu sottoposto fossero state causa scatenante dell'episodio, causando una reazione isterica determinata dalle modalità assolutamente inumane alle quali il giovane fu costretto, decidendo, infine, come sottolineato dal legale della vittima avv. Ciro Renino, che non vi fosse né coscienza né volontà nei comportamenti verificatisi: non solo H. O. D. S. è stato assolto dall'accusa di evasione (e quelle accessorie di resistenza e lesioni) perchè il fatto non sussiste, ma ha deciso anche di far causa allo Stato per “ingiusta detenzione”. ( Tratto da Levante on line )
http://www.levanteonline.net/cronaca/regione/4642-trans-tento-di-evadere-assolto-per-condizioni-di-detenzione-inumane.html
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