sabato 27 novembre 2021

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Il termine per ricorrere in Consiglio di Stato è dimezzato

 PER APPELLARE LE DECISIONI DEL TAR OCCORRE NON SUPERARE I TRE MESI DALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO OD I TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA  

 

 

La sede del Tar Lazio a Roma
 

 

In materia di accesso agli atti amministrativi , rimane incontrastato l'orientamento del Consiglio di Stato: vanno applicati i  termini dimezzati .

Con la decisione della Sezione V è stato così deciso : " Nel processo amministrativo, all'impugnazione della sentenza pronunciata in primo grado, secondo il rito in tema di accesso agli atti, va applicata la regola generale stabilita in tema di impugnazioni dall'art. 92 c.p.a., dimezzando i termini, sicché l'appello va notificato entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata oppure, in difetto di notifica della sentenza, entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione. ( 26/10/2016, n.4475) " ( 26/10/2016, n.4475)

 

 


giovedì 23 settembre 2021

UNIVERSITA' - NUMERO CHIUSO: RENINO AND PARTNERS AVVOCATI ORGANIZZA UN RICORSO COLLETTIVO

 A FAVORE DEGLI ESCLUSI 

DALLE GRADUATORIE DI ACCESSO 

Autore: Symkin

 

Renino & Partners Avvocati organizza ricorsi collettivi per coloro che sono stati esclusi dalle graduatorie di accesso alle Facoltà Universitaria . 

In particolare lo studio porticese focalizza la propria attività di contrasto con riguardo alle graduatorie realizzate senza test di ammissione . 

Gli interessati potranno inviare una mail a studiorenino@gmail per chiedere informazioni e precisazioni.. 


giovedì 17 giugno 2021

ASSEGNO DIVORZILE. La moglie decide di sacrificare la carriera al lavoro ? Il Giudice deve tenerne conto .

 CHI HA SACRIFICATO LA CARRIERA ALLA FAMIGLIA DEVE TROVARE ADEGUATO " RISTORO" NELL'ASSEGNO DIVORZILE

 

dell'Avvocato Ciro Renino

 

La Suprema Corte , con sentenza pubblicata a maggio scorso, ha riconosciuto il diritto della moglie a vedersi riconosciuto un assegno divorzile di cui si tenga conto delle occasioni di lavoro perse a seguito della scelta di volersi dedicare alla famiglia.

Di seguito si riporta la massima pronunciata dal Giudice della Legittimità .

«Nello stabilire e quantificare l’assegno divorzile, l’assenza dal mondo del lavoro da parte della moglie durante gli anni di matrimonio non costituisce esonero per la stessa dall’onere, laddove in età giovanile ed il possesso di un diploma professionale, di cercare un’occupazione che le consenta di rendersi economicamente autonoma, dovendosi, tuttavia, al tempo stesso, tenere conto del tipo di qualifica professionale concretamente posseduta e degli anni di inattività trascorsi in costanza di matrimonio per la scelta comune di dedicarsi alla casa, elementi che, in qualche misura, ostacolano la ricerca e la conservazione di un’attività idonea a provvedere in via autonoma al proprio mantenimento» (CASS. CIV., SEZ. I, 21/05/2021, N. 14044) .

sabato 22 maggio 2021

SE IL GIUDICE DECIDE DI RECITARE IL RUOLO DEL " CATTIVO"

 

                 MAI UMILIARE CHI SI PROPONE COME VITTIMA DI UN REATO 




Denunciare 43 anni di violenze domestiche non è semplice . I pregiudizi sono duri a morire ed anche i familiari spesso preferiscono che umiliazioni e vessazioni vengano tenute nascoste . 

La nostra assistita ha preso questa difficile decisione e tuttavia nell'udienza in cui è stata ascoltata come testimone, le domande del Giudice e della Difesa dell'imputato non hanno tenuto conto del carico emotivo che vi è dietro questo tipo di scelte. 

Che senso ha chiedere per 14 volte, in forme diverse, alla denunciante se avesse o meno abortito ?

Che senso ha chiedere , più volte, se la parte offesa facesse uso di alcool ? 

Forse che si tratti di circostanze che possano giustificare le botte e gli schiaffi ? 

Il Tribunale ha invece avallato questa strategia ed il difensore della parte civile è stato costretto a fare da scudo . 

E tuttavia se il Giudice decide di recitare il ruolo del " cattivo" , il film che ne esce è un B movie. 

L'imputato è innocente fino al terzo grado di giudizio e le accuse della nostra assistita potranno anche risultare infondate. 

La dignità di chi denuncia deve essere tuttavia sempre garantita.

                                                              Avvocato Ciro Renino



venerdì 19 febbraio 2021

DOPING E DIRITTO . GIP DEL TRIBUNALE DI BOLZANO RESPINGE l'OPPOSIZIONE DELLE PARTI OFFESE ED ARCHIVIA L'ACCUSA

 

Ed ora chi risarcirà Alex Schwarzer ?


dell'Avvocato Ciro Renino 



Wada ( Wordl Antidoping Agency) e Iaaf ( International Association of Athletics Federation) , masssime organizzazioni mondiali del controllo antidoping e dell'atletica, 

avevano accusato e condannato il marciatore altoatesino per un presunto doping che si sarebbe verificato nel 2016 : otto anni di stop, con addio all'Olimpiade di Rio.

Ma la decisione dei due giganti dello sport mondiale  è stata sconfessata dalla Giustizia penale ordinaria italiana : non fu doping e forse, ci fu , macchinazione .

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano aveva già richiesto l'archiviazione del caso, ma le parti ( presunte) offese avevano proposto opposizione richiesto il rinvio a giudizio dell'atleta per il reato previsto e punito dall'articolo art. 586-bis del codice penale che  "punisce  chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge" .

Il Gip ha ritenuto che le provette che contenevano i campioni delle urine di Alex Schwarzer sarebbero potuti essere stati alterati ed ha archiviato le accuse.

Nel suo provvedimento tra l'altro lascia intendere che vi è la forte possibilità che imputazione e condanna dell'atleta furono studiate e realizzate a tavolino. 

E' una decisione che impone riflessioni . 

Per le Difese, nei casi di imputazione simili, nasce l'imperativo di focalizzare i propri sforzi nella verifica dei passaggi che hanno portato la campionatura dei dati biologici alle analisi. 

Il caso Schwarzer domanda ai giudici  una valutazione realmente autonoma rispetto alle sentenze proveniente dalla Magistratura sportiva ed ancora , svincolata dalle insidie dei regolamenti sportivi. 

Prendiamo il caso del consumo di cannabis. 

Secondo la Wadi , l'assunzione di questo stupefacente , pur nell'ambito di determinati parametri, comporta squalifica .

Ora appare evidente che il nostro codice penale prevede la sussistenza del reato solo nel caso in cui l'assunzione da parte dell'atleta determina il miglioramento della prestazione sportiva e certo il consumo di cannabis non comporta questo effetto. 

E quindi, il Giudice penale che dovesse condannare l'atleta per il solo fatto di aver superato i parametri Wada e di essere stato per questo squalificato , rinuncerebbe all'autonomia della sua valutazione e porrebbe in essere un appiattimento ingiustificato della Giustizia penale ordinaria ai risultati della giustizia sportiva.