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giovedì 17 giugno 2021

ASSEGNO DIVORZILE. La moglie decide di sacrificare la carriera al lavoro ? Il Giudice deve tenerne conto .

 CHI HA SACRIFICATO LA CARRIERA ALLA FAMIGLIA DEVE TROVARE ADEGUATO " RISTORO" NELL'ASSEGNO DIVORZILE

 

dell'Avvocato Ciro Renino

 

La Suprema Corte , con sentenza pubblicata a maggio scorso, ha riconosciuto il diritto della moglie a vedersi riconosciuto un assegno divorzile di cui si tenga conto delle occasioni di lavoro perse a seguito della scelta di volersi dedicare alla famiglia.

Di seguito si riporta la massima pronunciata dal Giudice della Legittimità .

«Nello stabilire e quantificare l’assegno divorzile, l’assenza dal mondo del lavoro da parte della moglie durante gli anni di matrimonio non costituisce esonero per la stessa dall’onere, laddove in età giovanile ed il possesso di un diploma professionale, di cercare un’occupazione che le consenta di rendersi economicamente autonoma, dovendosi, tuttavia, al tempo stesso, tenere conto del tipo di qualifica professionale concretamente posseduta e degli anni di inattività trascorsi in costanza di matrimonio per la scelta comune di dedicarsi alla casa, elementi che, in qualche misura, ostacolano la ricerca e la conservazione di un’attività idonea a provvedere in via autonoma al proprio mantenimento» (CASS. CIV., SEZ. I, 21/05/2021, N. 14044) .

martedì 8 settembre 2015

Divorzio breve: ecco i termini !



Tra le iniziative del Governo Renzi , quella sul divorzio "breve" incide in maniera significativa sull'assetto dei rapporti familiari contenziosi .

Ecco i termini previsti dall'articolo 1 della legge 55 2015 :

DODICi MESI - dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione ( se giudiziale)

SEI MESI - dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione ( se consensuale)

sabato 5 luglio 2014

DIVORZIO . IL CONIUGE SI INDEBITA ? NON SERVE A RIDURRE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO .


Con l'ordinanza emessa il 16 giugno 2014 , il Presidente del Tribunale di Nola non ha accolto la richiesta del marito che voleva ottenere la diminuzione dell'assegno di mantenimento . La richiesta era stata presentata poichè lo stesso marito aveva contratto dei debiti e tanto dal suo punto di vista comportava la necessità di riduzione. Il Giudice ha dato ragione alla moglie sostenendo che " i debiti contratti (..) , in quanto frutto di libera scelta, non possono essere considerati come flessioni negative del reddito" .
Il provvedimento è stato adottato in sede di udienza presidenziale, nell'ambito dei provvedimenti urgenti da assumere in seguito a ricorso per divorzio.

sabato 3 maggio 2014

Ecco come sarà il divorzio breve : potrà basterà un anno di separazione e basterà poter contare su di un buon avvocato.

La Commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera al testo base riguardante il divorzio breve, con le novità che vanno a modificare l'Art. 3 della legge n. 898/70 sul divorzio. I tempi di approvazione saranno decisamente più brevi (basterà un anno di separazione contro gli attuali tre), e renderanno più semplice l'iter per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. E con le ultime proposte del ministro della Giustizia Andrea Orlando, in caso di addio consensuali non sarà più necessario per i coniugi apparire davanti ad un giudice, ma sarà sufficiente un accordo coi rispettivi avvocati. Vediamo le novità previste per il 2014, compresi i "paletti" posti dalla giurisprudenza sui rapporti economicI post-matrimoniali.
                                                                                        BASTA UN ANNO

Introdotta la possibilità di divorziare dopo un solo anno di separazione, anziché dopo 3 anni come previsto dall'attuale legge in materia. Sarà addirittura possibile farlo anche solo dopo soli 9 mesi, purchè sussistano determinate condizioni: assenza di figli minorenni e accordo consensuale. Inoltre, secondo lo schema di Ddl, i nuovi termini decorrono dal deposito della domanda di separazione e non, come accade ora, dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione. Lo scioglimento della comunione dei beni, inoltre, sarà possibile già dal momento in cui arriva l'autorizzazione da parte del giudice a vivere separatamente.Ma la novità più forte, che renderebbe superflua la comparizione dinanzi al giudice di cui al punto precedente, è quella che vuole introdurre il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha esposto il proprio programma in commissione Giustizia al Senato (imminente un provvedimento, forse anche un decreto legge). Nello schema di Orlando la coppia che sceglie di dirsi addio in modo consensuale non ha l'obbligo di presentarsi davanti a un giudice, tutto si risolverà con un accordo tra i coniugi assistiti dai rispettivi avvocati. L'Italia intende così rifarsi al modello francese di "procedura di negoziazione assistita da un avvocato". La previsione - spiega Orlando - è che "l'accordo dei coniugi assistiti dagli avvocati superi la necessità dell'intervento giurisdizionale, tranne nei casi di figli minori o portatori di grave handicap". Recentemente la Commissione giustizia della Camera ha approvato un testo bipartisan sul divorzio breve (un anno dalla separazione consensuale contro i tre attualmente previsti per legge), ma il provvedimento di Orlando introduce l'ulteriore novità dell'accordo senza mettere piede in tribunale. Il tutto rienttra in un necessario piano di semplificazione delle procedure: le cause pendenti che ingolfano i tribunali verranno risolte con procedure alternative o trasferite in una sede arbitrale. Vi rientrano le separazioni e i divorzi (ma non il lavoro, la previdenza e l'assistenza).( tratto da "QuiFinanza")


domenica 27 aprile 2014

Divorzio breve, è già una realtà

Ci sono casi in cui la condizione di straniero può risultare vantaggiosa. È quanto accade, ad esempio, a quelle coppie di coniugi, cosiddette “miste”, che vogliono ottenere il divorzio in Italia senza attendere i fatidici tre anni di separazione.

Per i cittadini italiani, infatti, le cose sono un po’ più complicate visto che, per quanto sembri ormai spianata la strada per ottenere il cosiddetto divorzio breve anche nel nostro Paese, tuttavia esso non è ancora legge.

Per questo motivo è diffuso ormai da tempo il fenomeno del cosiddetto “turismo divorzile”, attraverso cui molti italiani scelgono di recarsi (e mettere la temporanea residenza) in un Paese dell’Unione Europea [1] (il più gettonato è la Romania) per ottenere, in tempi brevi, lo scioglimento del loro matrimonio.

Non per tutti, però, le cose stanno in questi termini: vi sono, infatti, dei soggetti per i quali tale prassi può essere evitata grazie all’applicabilità anche in Italia di un regolamento UE [2].

Chi può richiedere l’applicazione del regolamento?
Il regolamento in questione riguarda la separazione e il divorzio delle cosiddette coppie miste, ossia di quei cittadini di cui almeno uno abbia la cittadinanza o la residenza in uno dei 14 Stati membri (cioè aderente al predetto regolamento [3]), tra cui c’è anche l’Italia.

Quale legge è applicabile al divorzio?
Le coppie miste possono ottenere, anche nel nostro Paese, il divorzio breve chiedendo al giudice italiano di pronunciarsi sulla base della legislazione straniera di uno dei coniugi, più favorevole al loro caso.

Tale facoltà è concessa, tra l’altro, non solo alle coppie appartenenti a Paesi firmatari del Regolamento (ad esempio un italiano e una spagnola), ma anche a quelle in cui entrambi siano cittadini di Paesi extracomunitari: è sufficiente che abbiano residenza in uno degli Stati membri [4] (ad esempio due Equadoregni con residenza in Italia [5]).

In particolare, i coniugi potranno chiedere che il Tribunale pronunci il divorzio in base a:
- la legge dello Stato in cui abbiano la residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale;
- la legge dello Stato in cui uno dei due risieda ancora alla conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato di cittadinanza di uno di loro al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge del medesimo Tribunale cui si sono rivolti.

In che modo va designata la legge che si vuole applicare
I coniugi devono indicare, in un preventivo accordo, la legge che vogliono sia applicata al loro caso (separazione o divorzio). Tale accordo potrà essere modificato o concluso al più tardi nel momento in cui ci si rivolge al giudice, ma – se consentito dalla legge del foro – potranno anche indicare la legge prescelta a procedimento già avviato (facoltà concessa dalla legge italiana) [6].

Un esempio
Per meglio comprendere il meccanismo alla base di questa normativa, si richiama, a titolo di esempio, una pronuncia del Tribunale di Treviso [7], riferita ad una coppia di coniugi di cui uno italiano e l’altra messicana.
Il Tribunale ha pronunciato il divorzio della coppia, senza la necessità del preventivo periodo di separazione, grazie all’applicazione del codice civile federale del Messico.
Pur non appartenendo, infatti, il Messico, agli Stati aderenti al regolamento, i coniugi avevano chiesto l’applicazione della legge messicana in quanto legge dello Stato di cittadinanza di uno di loro al momento della conclusione dell’accordo.

Limiti
Detto regolamento non trova applicazione in alcune importanti questioni di solito legate alla crisi coniugale.
In particolare, oltre a non poter essere applicato per i casi di annullamento del matrimonio, non riguarda le questioni patrimoniali tra coniugi (come l’assegno di mantenimento o il diritto agli alimenti) e quelle riguardanti la responsabilità genitoriale (perciò l’affidamento della prole).
Per queste specifiche questioni, perciò, il giudice deciderà sulla base della legislazione del Foro dello Stato al quale la coppia si sia rivolta (nel nostro caso quella italiana).


[1]  Il Regolamento UE n. 44/01 consente al Tribunale del Paese dell’UE di pronunciare una sentenza di divorzio in tempi brevi (se previsto dalla legge di quel Paese), quando anche uno dei coniugi sia residente in quello Stato da almeno sei mesi.
[2] Regolamento UE n. 1259/10, adottato il 20.12.10 e applicabile in Italia dal 21.6.2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
[3] Tale regolamento è applicabile anche in altri tredici Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria).
[4] Le norme del regolamento si applicano “qualunque sia la legge richiamata”, quindi si applicano nei 14 Stati membri a tutte le separazioni e i divorzi che implichino conflitti di leggi, anche se collegati con Paesi membri non partecipanti o esterni all’Unione. Sostituiscono, pertanto, in modo integrale l’art. 31 della l. n. 218/1995, secondo cui: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”.
[5] Trib. Milano, ord. 11.12.12. Trib. Treviso, sent. n. 2063 del 18.12.12.
[6] Il Presidente del Tribunale, alla prima udienza dinanzi a sé, dovrà indicare alle parti, nell’ordinanza ex art. 709 cod. proc. civ, che la memoria integrativa o l’atto di costituzione contengono la manifestazione di volontà sulla legge che le parti vogliano sia applicata nel loro giudizio di separazione o divorzio.

Avvocato Maria Elena Casarano , Foro di Bari
( Tratto da www.laleggepertutti.it )

© Riproduzione riservata

lunedì 24 febbraio 2014

LE ARMI A TUTELA DELLA PARTE DEBOLE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA



Una recente sentenza del Tribunale di Milano, pone in luce tutti i possibili rimedi a disposizione del coniuge o del genitore pregiudicato dall'attività del partner :

a) la prestazione di garanzie a tutela dell'adempimento in tema di assegno di mantenimento (156 c.c.);
b) provvedimenti atipici ( allontanamento) per le condotte aggressive (342-bis c.c.);
c) sanzioni e risarcimento del danno nel caso di violazioni della condotta prevista dalla legge o dal Giudice (709-ter c.p.c.);
d) modifica/revoca dei provvedimenti interinali , cioè adottati in via provvisoria (709, ult. comma, c.p.c.);
e) ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo;
f) sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.);

Si tratta di un'interessante vademecum che il Tribunale meneghino, con la sentenza del 17 aprile 2013 ( fonte Il Sole 24 Ore ) , pone a fondamento della decisione di non concedere un provvedimento d'urgenza richiesto ex articolo 700 cpc .

In questa materia, ha deciso il Tribunale di Milano, l'urgenza è già adeguatamente tutelata e prevista: non c'è quindi spazio per il provvedimento atipico de quo , caratterizzato da un'operatività residuale.

mercoledì 3 luglio 2013

O paga il risarcimento o reclusione : nessuna sospensione condizionale della pena al padre che non risarcisce i minori

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, del Foro di Napoli

La Corte d'Appello di Ancona , con la sentenza depositata il nove gennaio del 2013, a definizione del procedimento penale RGN 3230/2010, ha ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena di 4 mesi di reclusione al padre ritenuto colpevole ai sensi dell'articolo 570 cp.
In punta di fatto , l'imputato non aveva versato l'importo di £ 500.000 fissato a suo carico ed a favore dei figli minori , dal Tribunale Civile a seguito di separazione.
L'inadempimento del padre si era protratto per circa 5 anni e mezzo e tuttavia per un primo periodo di  oltre 4 anni, l'imputato era stato già condannato con sentenza passata in giudicato : quindi la condotta presa in considerazione dal Collegio era pari a circa 10 mesi di inadempimento.
Per queste omissioni ,  la Corte d'Appello , confermando sostanzialmente la sentenza emessa di primo grado, riteneva colpevole l'imputato e fissava il risarcimento del danno morale in euro 6.000 .
Appare significativo che i Magistrati marchigiani non hanno concesso la sospensione condizionale della pena, subordinando la stessa al pagamento dell'intera quota del risarcimento , entro il termine di 15 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza ex articolo 165 cp.
La Corte d'Appello di Ancona su questo punto ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Giudice di primo grado ,  ritenendo il pagamento del risarcimento come significativo circa la volontà del padre di non tornare ad adoperarsi in condotte analogamente pregiudizievoli e delittuose.

mercoledì 19 giugno 2013

Tocca al padre provare l'impossibilità di poter provvedere alle esigenze del minore

A cura dell'Avvocato Ciro Renino, del Foro di Napoli 

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare tocca alla Difesa provare che l'onerato non è in grado di provvedere a quanto è a suo carico.
Il Tribunale Penale di Napoli , V Sezione , con la sentenza numero 6700/2013 ha ribadito un principio spesso trascurato nei giudizi di merito in tema di condotta rilevante ai sensi dell'articolo 570 cp .
Nel caso di specie pure a fronte dell'assenza di ogni contributo alimentare da parte del padre , la Difesa aveva eccepito che fosse onere dell'Accusa provare che l'imputato avesse reddito, ritenendo che altrimenti rimanesse non  provata la colpevolezza .
La sentenza ha invece precisato che " in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare , incombe pur sempre all'imputato- come in tutte le cause di giustificazione del reato - l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità" ad adempiere" .
" L'obbligato è tenuto comunque  ad adoperarsi per adempiere alla sua prestazione e un padre sano , abile al lavoro e di giovane età , quale appunto deve ritenersi l'odierno imputato, ha l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere idoneamente alle necessità dei figli".

sabato 27 aprile 2013

Spese straordinarie per i figli : stop alle incomprensioni ! Da Bergamo un vademecum per evitare la lite.


* A cura dell'Avvocato Chiaralisa Uttieri , del Foro di Napoli.

Prevenire è meglio ! Per disinnescare il conflitto tra genitori in tema di spese straordinarie , il Tribunale di Bergamo ha elaborato questo dettagliato protocollo .

-       L'obbligo di ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall’assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole va determinato secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze

giovedì 5 gennaio 2012

All'ex moglie spetta l’assegno divorzile anche se può contare su un proprio reddito


Con la sentenza n. 28824 del 27 dicembre 2011, la  prima 
sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile anche laddove la stessa abbia un proprio reddito . 
La Suprema Corte ha ritenuto prevalente la necessità di garantire alla moglie un tenore di vita equivalente a quello goduto nel corso del matrimonio.
 In particolare, il ricorrente affermava la non indispensabile erogazione dell’assegno di divorzio in favore 
della ex moglie, la quale, lavorando, percepiva un proprio reddito che le 
consentiva di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di 
matrimonio, senza l’ulteriore contributo economico dell’ex coniuge. Inoltre, il 
ricorrente eccepiva la mancata prova da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’
assegno sia in ordine al tenore di vita precedentemente tenuto, sia in merito 
alle possibilità di continuare a mantenerlo dopo il divorzio solo con le 
proprie disponibilità economiche.
La Corte ha, tuttavia, ritenuto che l’assegno divorzile andava ugualmente 
corrisposto, in quanto esso trova il suo presupposto nell’inadeguatezza dei 
mezzi economici del coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza 
dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in 
costanza di matrimonio e nell’esigenza di un tendenziale ripristino della 
precedente condizione di equilibrio. Nella fattispecie l’indubbio divario delle 
capacità reddituali dei due coniugi erano tali da non consentire alla ex moglie 
di mantenere uno status economico analogo a quello goduto nel corso del 
matrimonio: da qui la necessità dell’assegno divorzile, inteso proprio a 
riequilibrare il divario e avvicinare la capacità reddituale a quella 
precedente.
Infine, nella fattispecie, per quanto non sia stata svolta una specifica 
indagine diretta a determinare il tenore di vita del nucleo familiare nel corso 
del matrimonio, la Corte ha ritenuto di poterlo definire di media agiatezza in 
base ai redditi percepiti.