mercoledì 26 febbraio 2014

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: la reintegrazione nel posto di lavoro è garantita se il recesso è particolarmente pretestuoso

In sede di applicazione della Legge Fornero legge 92/2012 appare interessante l'applicazione che della normativa fa il Tribunale Milano, Sezione Lavoro civile, con la sentenza del 20 novembre 2012.

lunedì 24 febbraio 2014

LE ARMI A TUTELA DELLA PARTE DEBOLE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA



Una recente sentenza del Tribunale di Milano, pone in luce tutti i possibili rimedi a disposizione del coniuge o del genitore pregiudicato dall'attività del partner :

a) la prestazione di garanzie a tutela dell'adempimento in tema di assegno di mantenimento (156 c.c.);
b) provvedimenti atipici ( allontanamento) per le condotte aggressive (342-bis c.c.);
c) sanzioni e risarcimento del danno nel caso di violazioni della condotta prevista dalla legge o dal Giudice (709-ter c.p.c.);
d) modifica/revoca dei provvedimenti interinali , cioè adottati in via provvisoria (709, ult. comma, c.p.c.);
e) ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo;
f) sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.);

Si tratta di un'interessante vademecum che il Tribunale meneghino, con la sentenza del 17 aprile 2013 ( fonte Il Sole 24 Ore ) , pone a fondamento della decisione di non concedere un provvedimento d'urgenza richiesto ex articolo 700 cpc .

In questa materia, ha deciso il Tribunale di Milano, l'urgenza è già adeguatamente tutelata e prevista: non c'è quindi spazio per il provvedimento atipico de quo , caratterizzato da un'operatività residuale.

venerdì 14 febbraio 2014

MOBBING SUL LUOGO DI LAVORO , UNA SENTENZA CHIARIFICATRICE DELLA SETTIMA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI


" Il c.d. mobbing consiste in atti e comportamenti, violenza o persecuzione psicologica, svolti con carattere sistematico e duraturo, posti in essere dal datore di lavoro che miri a danneggiare il lavoratore al solo fine di estrometterlo dal lavoro, con una condotta molesta e vessatoria, integrante specifiche ipotesi di reato. La figura di reato maggiormente vicine al mobbing, è individuata, dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie p. e p. dall'art. 572 c.p. commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio della professione e che si sostanzia in una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore. Deve trattarsi cioè di comportamenti abituali e consuetudini di vita per le quali vi sia la soggezione si un soggetto all'altro, con prevaricazione della persona che si trovi in posizione di supremazia rispetto al sottoposto(..)". Tribunale Napoli, Sezione 7 penale, Sentenza 20 luglio 2012, n. 10295.