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venerdì 2 novembre 2018

Il padre non paga l'assegno e non frequenta il minore: condannato a risarcire per oltre 40.000 madre e figlio


IL TRIBUNALE DI NAPOLI DETERMINA IN 100 EURO AL MESE IL DANNO SUBITO DAL MINORE PER INSUFFICIENTE FREQUENTAZIONE 

dell'Avvocato Ciro Renino



Immagine di repertorio




Con la sentenza numero  n. 9495/2018, emessa oggi , il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, Dottor Magistro, ha dovuto affrontare e decidere un problema decisamente sentito nell'ambito dei rapporti familiari o meglio , quando vi è appunto carenza di questi stessi.

Nel caso in questione il padre, dopo la separazione coniugale , aveva omesso di pagare il mantenimento a favore del figlio minore e lo aveva frequentato poco e male. 
Per questo motivo era stato già condannato dal Tribunale penale di Napoli per violazione dell'articolo 570 cp. 
Il Tribunale civile era stato allora incaricato, per azione intrapresa dallo studio Renino & Partners Avvocati , di determinare l'importo del risarcimento dovuto dal genitore colpevole. 
Per quanto riguarda il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento , pari ad euro 350, il Tribunale ha stimato che il danno non patrimoniale , il pretium sceleris sia pari all'importo non versato e quindi viene determinato come pari ad euro 350 al mese. 
Per la frequentazione irregolare, il Tribunale partenopeo ha determinato che il danno è pari ad euro 100 mensili. 
Sul punto il Dottor Magistro così motiva :" Inoltre, va tenuto conto che il Signor V. (..) si è recato almeno una volta all’anno per fare visita al figlio, come dichiarato proprio dalla Signora I. e che il V. telefona ogni tanto" .
Complessivamente il padre è stato condannato quindi a versare , per 11 anni di violazioni, al pagamento, 41554.98. 
La vertenza , oltre che dal titolare dello studio è stata curata dalle Avvocatesse Guglielmina De Tommaso e Chiaralisa Uttieri. 


giovedì 13 settembre 2018

L'ultima riforma non salva il coniuge che non paga l'assegno divorzile !


LA VIOLAZIONE PERPETRATA PRIMA DI MARZO 2018 CONTINUERA' AD ESSERE PUNITA FINO AD UN ANNO DI RECLUSIONE 

dell'Avvocato Ciro Renino






Il Decreto Legislativo 21/2018, articolo 7, comma 1, punto b), ha abrogato l’articolo 12 sexies della legge 1/12/70, numero 898 , ma ha anche contestualmente introdotto nell’ordinamento l’articolo 570-bis cp .
Si tratta di abrogatio sine abolitione .
Ed infatti la medesima condotta già prevista e punita dall’articolo 12 sexies della legge 898 del 1/12/70 , coincide con la fattispecie astratta di cui all’articolo 570-bis cp.
Ed infatti , l’articolo 12 sexies della legge 898/70, puniva “ Il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno” divorzile, l’articolo 570 –bis cp  sanziona il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Si tratta evidentemente della stessa condotta.
In entrambi i casi le pene applicabili sono quelle di cui all'articolo 570 cp .

giovedì 19 settembre 2013

Superassegno di mantenimento per la figlia del chirurgo estetico

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, Foro di Napoli

Con la decisione numero 21273 del 2013 la Corte di Cassazione , VI Sezione Civile , ha confermato il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 1200 euro a favore di una bimba di 4 anni ed a carico del padre, chirurgo estetico di Ancona.
Si pone a debito del genitore anche le spese straordinarie in misura pari all' 80%.
La decisione si fonda sul rilievo che ha la capacità reddituale del padre, nel senso che i bisogni e le esigenze del minore non possono " non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore". 


mercoledì 3 luglio 2013

O paga il risarcimento o reclusione : nessuna sospensione condizionale della pena al padre che non risarcisce i minori

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, del Foro di Napoli

La Corte d'Appello di Ancona , con la sentenza depositata il nove gennaio del 2013, a definizione del procedimento penale RGN 3230/2010, ha ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena di 4 mesi di reclusione al padre ritenuto colpevole ai sensi dell'articolo 570 cp.
In punta di fatto , l'imputato non aveva versato l'importo di £ 500.000 fissato a suo carico ed a favore dei figli minori , dal Tribunale Civile a seguito di separazione.
L'inadempimento del padre si era protratto per circa 5 anni e mezzo e tuttavia per un primo periodo di  oltre 4 anni, l'imputato era stato già condannato con sentenza passata in giudicato : quindi la condotta presa in considerazione dal Collegio era pari a circa 10 mesi di inadempimento.
Per queste omissioni ,  la Corte d'Appello , confermando sostanzialmente la sentenza emessa di primo grado, riteneva colpevole l'imputato e fissava il risarcimento del danno morale in euro 6.000 .
Appare significativo che i Magistrati marchigiani non hanno concesso la sospensione condizionale della pena, subordinando la stessa al pagamento dell'intera quota del risarcimento , entro il termine di 15 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza ex articolo 165 cp.
La Corte d'Appello di Ancona su questo punto ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Giudice di primo grado ,  ritenendo il pagamento del risarcimento come significativo circa la volontà del padre di non tornare ad adoperarsi in condotte analogamente pregiudizievoli e delittuose.

mercoledì 19 giugno 2013

Tocca al padre provare l'impossibilità di poter provvedere alle esigenze del minore

A cura dell'Avvocato Ciro Renino, del Foro di Napoli 

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare tocca alla Difesa provare che l'onerato non è in grado di provvedere a quanto è a suo carico.
Il Tribunale Penale di Napoli , V Sezione , con la sentenza numero 6700/2013 ha ribadito un principio spesso trascurato nei giudizi di merito in tema di condotta rilevante ai sensi dell'articolo 570 cp .
Nel caso di specie pure a fronte dell'assenza di ogni contributo alimentare da parte del padre , la Difesa aveva eccepito che fosse onere dell'Accusa provare che l'imputato avesse reddito, ritenendo che altrimenti rimanesse non  provata la colpevolezza .
La sentenza ha invece precisato che " in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare , incombe pur sempre all'imputato- come in tutte le cause di giustificazione del reato - l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità" ad adempiere" .
" L'obbligato è tenuto comunque  ad adoperarsi per adempiere alla sua prestazione e un padre sano , abile al lavoro e di giovane età , quale appunto deve ritenersi l'odierno imputato, ha l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere idoneamente alle necessità dei figli".

lunedì 5 marzo 2012

Non commette reato il padre che omette parzialmente di pagare il mantenimento dovuto ai figli minori e tuttavia versa in stato di non capienza

Il Tribunale Penale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, ha assolto l'imputato dal reato previsto e punito dall'articolo 570 cp , escludendo sussistere fattispecie penalmente rilevante laddove il padre non abbia mezzi sufficienti per adempiere ai propri obblighi verso i figli.
Il Tribunale pur avendo accertato che "l'imputato aveva oggettivamente omesso di provvedere parzialmente al mantenimento dovuto", ha ritenuto non sussistere il reato riscontrando "tale condotta omissiva trovare ragione unicamente nella costante precarietà dell'attività lavorativa".
( Nel merito , il signor M.D., aiutante macellaio con licenza elementare, aveva l'obbligo di versare euro 300 ai figli minori. In giudizio l'imputato, non aveva fatto mancare l'affetto ed il sostegno morale ad i figli , provvedendo tuttavia ad autoridurre il mantenimento in base a contingenze lavorative ) ( Sentenza n° 17073/2012 del 24/02/2012).