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mercoledì 16 aprile 2014

L'onorario-bonsai e l'ardua difesa dei non abbienti

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, sottolinea l'inadeguatezza dell'ordinamento in tema di liquidazione delle spese dovute all'Avvocato che prova ad assumere la difesa di persone disagiate  e che hanno diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il punto di partenza è un procedimento di sfratto per finita locazione : il conduttore chiede ed ottiene il beneficio de quo.
A fine procedura il difensore fa notula per euro 1153.80 ( 815.00 + fiscalità). Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del DPR 115/2002, il difensore si mantiene basso , al di sotto dei valori medi .
Il Tribunale lo premia e gli liquida la considerevole somma di euro 300 .
Il difensore sgrana tanto d'occhi e propone l'opposizione prevista dagli articoli 84 e 170 del DPR , secondo il rito previsto dall'articolo 15 del D.lvo 150 del 1/9/11.
Viene istruito il processo di opposizione , vengono effettuate notifiche , un paio di udienze ed infine Giustizia è fatta , invece di euro 300 ( sic et sigh ) il Giudice, condanna il Ministero di cui è dipendente a pagare euro 407.50 : un clamoroso colpo di scena ! Ben 107.50 euro in più !
 Naturalmente per il procedimento di opposizione vengono compensate le spese, anche vive, sostenute al difensore .
Ora il provvedimento de quo ( l'ordinanza 11/4/14 , emessa a definizione del procedimento 11723/2012) è viziata poichè il Giudice non valuta che la nota spese già era stata realizzata con il dimezzamento previsto dall'articolo 130 del DPR 115/2002 e quindi , divide per due quanto già era stato diminuito.
Il risultato è un mini onorario che converte la difesa del procuratore in un'operazione in perdita.
Ma il problema non si pone tanto con riguardo alle minori entrate dell'Avvocato, quanto nei contraccolpi che operazioni di questo genere finiscono per infliggere ai cittadini che non possono pagarsi il difensore.
Sarà sempre più difficile per chi non ha mezzi trovare avvocati disposti ad assumere l'onere della difesa e comunque vi è il rischio che questa stessa possa essere proporzionata alle cifre che i Magistrati liquidano.

venerdì 2 novembre 2012

Gratuito patrocinio in sede penale: il difensore può essere nominato anche successivamente all'ammissione del cittadino al beneficio

La Corte d'Appello di Napoli, VIII Sezione Penale , Consigliere Delegato , Dottor Furio Cioffi, ha emesso, in tema di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ordinanza chiarificatrice sul momento in cui  deve essere indicato il difensore e sulle conseguenti necessità documentali.

La decisione , emessa il 18/07/12, nasceva dall'opposizione di un detenuto , non ammesso al beneficio de quo poichè alla relativa domanda non risultava essere stata allegata la certificazione di iscrizione del difensore nell'elenco degli Avvocati eleggibili per il patrocinio a carico dello Stato.

La Corte d'Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto con questa motivazione che ricostruisce in maniera interessante l'istituto anche con riguardo al momento in cui deve essere indicato il difensore.
" Gli artt. 79 e 96 del Dpr 115/02, nel regolare i requisiti per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato non richiedono la nomina del difensore, sicchè , a fortiori, laddove essa nomina sia contenuta nell'istanza di ammissione non può comunque costituirne causa di rigetto.
L'art. 80 Dpr 115/02, nel prevedere che la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato possa nominare esclusivamente un difensore iscritto all'elenco dei patrocinatori ( regola che conferma il principio per cui l'ammissione dell'istante costituisce momento precedente rispetto alla nomina difensiva ,alla quale l'ammissione stessa è indifferente ) riverbera i suoi effetti non già sul provvedimento di ammissione al patrocinio , ma sul successivo momento della liquidazione degli onorari professionali al difensore nominato, dal momento che ai sensi dell'articolo 82 Dpr 115/02 essa liquidazione potrà disporsi esclusivamente nei confronti di un difensore iscritto nell'elenco previsto e disciplinati dai precedenti artt. 80 e 81 dpr 115/02".

La disciplina va pertanto ricostruita nel senso che l'istante ha titolo all'ammissione al patrocinio a spese dello stato in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 96 (..); una volta ammesso , ha facoltà di nominare un difensore di fiducia o di rimettersi ad un difensore di ufficio. (..) Laddove , poi, l'istante nomini un difensore di fiducia non iscritto all'elelnco , per le attività da questo svolte la liquidazione ex articolo 82 sarà negata, senza che ciò influisca sull'affidamento dell'istante (...) e con la conseguenza per cui i rapporti interni tra difensore e difeso si svolgeranno secondo le ordinarie norme che regolano il contratto d'opera professionale".

mercoledì 31 ottobre 2012

Patrocinio a spese dello Stato : il limite di reddito per potervi accedere è aumentato


Decreto 2 luglio 2012 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l'art. 77 del citato Testo Unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 gennaio 2009 dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2008, e' stato aggiornato in euro 10.628,16 l'originario importo fissato dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2008-30 giugno 2010 il predetto limite di reddito fissato in euro 10.628,16;
Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 1,3%;
Decreta:
L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33.  
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2012
Il capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Selvaggi
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 345