Visualizzazione post con etichetta diritto internazionale privato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto internazionale privato. Mostra tutti i post

lunedì 25 giugno 2018

Migrazioni e diritto . Punti essenziali del dibattito in vista del prossimo Consiglio Europeo

Partiamo dai fatti, parliamo di diritto.


Tira una pessima aria nel nostro Paese, greve di razzismo . Per renderla più respirabile Renino & Partners Avvocati prova a dare informzioni e dati essenziali sulle tematiche che riguardano il diritto e le migrazioni .

Partiamo dai 10 punti che l'Italia proporrà al prossimo Consiglio Europeo.



1. Intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui partono o transitano i migranti e investire in progetti. Ad esempio la Libia e il Niger, col cui aiuto abbiamo ridotto dell’80% le partenze dal 2008.


2. Centri di protezione internazionale nei Paesi di transito. Per valutare richieste di asilo e offrire assistenza giuridica ai migranti, anche al fine di rimpatri volontari. A questo scopo l’Ue deve lavorare con Unhcr e Oim. Perciò è urgente rifinanziare il Trust Fund Ue-Africa (che ha attualmente uno scoperto complessivo di 500 milioni di euro) che incide anche su contrasto a immigrazione illegale su frontiera Libia-Niger.



3. Rafforzare le frontiere esterne. L’Italia sta già sostenendo missioni Ue (EunaforMed Sophia e Joint Operation Themis) e supportando la Guardia costierra libica, occorre rafforzare queste iniziative.



4. Superare Dublino. Nato per altri scopi è ormai insufficiente. Solo il 7% dei migranti sono rifugiati. Senza intervenire adeguatamente rischiamo di perdere la possibilità di adottare uno strumento europeo veramente efficace. Il Sistema Comune Europeo d’Asilo oggi è fondato su un paradosso: i diritti vengono riconosciuti solo se le persone riescono a raggiungere l’Europa, poco importa a che prezzo.



5. Superare il criterio del Paese di primo arrivo. Chi sbarca in Italia, sbarca in Europa. Riaffermare responsabilità-solidarietà come binomio, non come dualismo. E’ in gioco Schengen.



6. Responsabilità comune tra i Stati membri sui naufraghi in mare. Non può ricadere tutto sui Paesi di primo arrivo. Superare il concetto di “attraversamento illegale” per le persone soccorse in mare e portate a terra a seguito di Sar. Bisogna scindere tra porto sicuro di sbarco e Stato competente ad esaminare richieste d’asilo. L’obbligo di salvataggio non può diventare obbligo di processare domande per conto di tutti.



7. L’Unione europea deve contrastare, con iniziative comuni e non affidate solo ai singoli Stati membri, la “tratta di esseri umani” e combattere le organizzazioni criminali che alimentano i traffici e le false illusioni di migranti.


8. Non possiamo portare tutti in Italia o Spagna. Occorrono centri di accoglienza in più Paesi europei per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare problemi di ordine pubblico e di sovraffollamento.


9. Contrastare i movimenti secondari. Attuando principi precedenti , gli spostamenti intra-europei di rifugiati sarebbero meramente marginali. Così i movimenti secondari potranno diventare oggetto di intese tecniche tra Paesi maggiormente interessati.



10. Ogni Stato stabilisce quote d’ingresso dei migranti economici. E un principio che va rispettato, ma vanno previste adeguate contromisure finanziarie rispetto agli Stati che non si offrono di accogliere i rifugiati




La posizione degli altri paesi Ue
Il presidente francese Emmanuel Macron insiste sulla necessità che, per risolvere il problema dei migranti, si creino centri chiusi nei paesi di primo sbarco e sanzioni nei confronti dei paesi che si rifiutano di accogliere i migranti.

Questa soluzione è osteggiata dall’Italia, come ha espresso il vicepremier Luigi Di Maio. “L’ipotesi degli hotspot nei paesi di primo sbarco vorrebbe dire ‘Italia pensaci tu’. Non esiste”, ha detto. “I centri vanno realizzati nei paesi di origine e transito e devono essere a guida europea”.
Ma la Libia , principale Pease di transito, ha già detto no a questa possibilità.



La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta favorevole a “intese rapide” per superare la questione dei flussi migratori, ma “solo tra alcuni paesi”.

“Bisogna mettere in campo soluzioni equilibrate e giuste”, ha detto la cancelliera all’arrivo al vertice che si tiene a Bruxelles, al quale hanno recentemente partecipato 16 Stati membri dell’Ue.

Merkel sente la pressione del proprio ministro dell’Interno, Horst Seehofer, mandante di una crisi politica nel governo.

La sua posizione è molto simile a quella prospettata in precedenza da Emmanuel Macron, che aveva detto: “Soluzione a Ventotto o solo tra alcuni Stati”.

  

martedì 22 marzo 2016

Tribunale di Napoli, è legittimo il matrimonio contratto con rito Sharia



di Ciro Renino *

Il Tribunale di Napoli , con sentenza inedita ha espressamente riconosciuto il valore legale del matrimonio contratto secondo il rito musulmano della Sharia.
La questione nasce per una richiesta di rilascio di visto d'ingresso per ricongiungimento presentato da una cittadina di nazionalità somala al consolato italiano di Gedda. La signora aveva infatti contratto matrimonio, secondo rito Sharia, con un suo connazionale, presso l'ambasciata somala.
Il visto di ingresso era stato negato  e per cui è stato intrapreso giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli , nelle forme previste dall'articolo 702bis cpc.
Il Ministero degli Esteri si è costituito , eccependo tra l'altro , l'invalidità dello stesso matrimonio , intrinsecamente inteso e rispetto alle regole della stessa Sharia.
Il Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico Dottoressa Marina Tafuri, ha accolto il ricorso con l'ordinanza del 20 febbraio 2016, a definizione del procedimento di cui al numero di RG 31301/2014.
Il giudice ha riconosciuto il valore del certificato di matrimonio emesso dallo Stato somalo, a prescindere dal rito prescelto e quindi anche se riferito, nel caso di specie al rito Sharia.
Ha rigettato l'eccezione di invalidità del matrimonio prodotta dal Ministero degli Esteri poichè priva di prova.
Il Tribunale di Napoli non ha però riconosciuto il richiesto risarcimento del danno , poichè, secondo la valutazione discrezionale del Giudice Monocratico, il mancato rilascio del visto di ingresso non era caratterizzato da dolo o colpa grave.

* Avvocato, titolare di Renino and Partners Avvocati

domenica 27 aprile 2014

Divorzio breve, è già una realtà

Ci sono casi in cui la condizione di straniero può risultare vantaggiosa. È quanto accade, ad esempio, a quelle coppie di coniugi, cosiddette “miste”, che vogliono ottenere il divorzio in Italia senza attendere i fatidici tre anni di separazione.

Per i cittadini italiani, infatti, le cose sono un po’ più complicate visto che, per quanto sembri ormai spianata la strada per ottenere il cosiddetto divorzio breve anche nel nostro Paese, tuttavia esso non è ancora legge.

Per questo motivo è diffuso ormai da tempo il fenomeno del cosiddetto “turismo divorzile”, attraverso cui molti italiani scelgono di recarsi (e mettere la temporanea residenza) in un Paese dell’Unione Europea [1] (il più gettonato è la Romania) per ottenere, in tempi brevi, lo scioglimento del loro matrimonio.

Non per tutti, però, le cose stanno in questi termini: vi sono, infatti, dei soggetti per i quali tale prassi può essere evitata grazie all’applicabilità anche in Italia di un regolamento UE [2].

Chi può richiedere l’applicazione del regolamento?
Il regolamento in questione riguarda la separazione e il divorzio delle cosiddette coppie miste, ossia di quei cittadini di cui almeno uno abbia la cittadinanza o la residenza in uno dei 14 Stati membri (cioè aderente al predetto regolamento [3]), tra cui c’è anche l’Italia.

Quale legge è applicabile al divorzio?
Le coppie miste possono ottenere, anche nel nostro Paese, il divorzio breve chiedendo al giudice italiano di pronunciarsi sulla base della legislazione straniera di uno dei coniugi, più favorevole al loro caso.

Tale facoltà è concessa, tra l’altro, non solo alle coppie appartenenti a Paesi firmatari del Regolamento (ad esempio un italiano e una spagnola), ma anche a quelle in cui entrambi siano cittadini di Paesi extracomunitari: è sufficiente che abbiano residenza in uno degli Stati membri [4] (ad esempio due Equadoregni con residenza in Italia [5]).

In particolare, i coniugi potranno chiedere che il Tribunale pronunci il divorzio in base a:
- la legge dello Stato in cui abbiano la residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale;
- la legge dello Stato in cui uno dei due risieda ancora alla conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato di cittadinanza di uno di loro al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge del medesimo Tribunale cui si sono rivolti.

In che modo va designata la legge che si vuole applicare
I coniugi devono indicare, in un preventivo accordo, la legge che vogliono sia applicata al loro caso (separazione o divorzio). Tale accordo potrà essere modificato o concluso al più tardi nel momento in cui ci si rivolge al giudice, ma – se consentito dalla legge del foro – potranno anche indicare la legge prescelta a procedimento già avviato (facoltà concessa dalla legge italiana) [6].

Un esempio
Per meglio comprendere il meccanismo alla base di questa normativa, si richiama, a titolo di esempio, una pronuncia del Tribunale di Treviso [7], riferita ad una coppia di coniugi di cui uno italiano e l’altra messicana.
Il Tribunale ha pronunciato il divorzio della coppia, senza la necessità del preventivo periodo di separazione, grazie all’applicazione del codice civile federale del Messico.
Pur non appartenendo, infatti, il Messico, agli Stati aderenti al regolamento, i coniugi avevano chiesto l’applicazione della legge messicana in quanto legge dello Stato di cittadinanza di uno di loro al momento della conclusione dell’accordo.

Limiti
Detto regolamento non trova applicazione in alcune importanti questioni di solito legate alla crisi coniugale.
In particolare, oltre a non poter essere applicato per i casi di annullamento del matrimonio, non riguarda le questioni patrimoniali tra coniugi (come l’assegno di mantenimento o il diritto agli alimenti) e quelle riguardanti la responsabilità genitoriale (perciò l’affidamento della prole).
Per queste specifiche questioni, perciò, il giudice deciderà sulla base della legislazione del Foro dello Stato al quale la coppia si sia rivolta (nel nostro caso quella italiana).


[1]  Il Regolamento UE n. 44/01 consente al Tribunale del Paese dell’UE di pronunciare una sentenza di divorzio in tempi brevi (se previsto dalla legge di quel Paese), quando anche uno dei coniugi sia residente in quello Stato da almeno sei mesi.
[2] Regolamento UE n. 1259/10, adottato il 20.12.10 e applicabile in Italia dal 21.6.2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
[3] Tale regolamento è applicabile anche in altri tredici Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria).
[4] Le norme del regolamento si applicano “qualunque sia la legge richiamata”, quindi si applicano nei 14 Stati membri a tutte le separazioni e i divorzi che implichino conflitti di leggi, anche se collegati con Paesi membri non partecipanti o esterni all’Unione. Sostituiscono, pertanto, in modo integrale l’art. 31 della l. n. 218/1995, secondo cui: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”.
[5] Trib. Milano, ord. 11.12.12. Trib. Treviso, sent. n. 2063 del 18.12.12.
[6] Il Presidente del Tribunale, alla prima udienza dinanzi a sé, dovrà indicare alle parti, nell’ordinanza ex art. 709 cod. proc. civ, che la memoria integrativa o l’atto di costituzione contengono la manifestazione di volontà sulla legge che le parti vogliano sia applicata nel loro giudizio di separazione o divorzio.

Avvocato Maria Elena Casarano , Foro di Bari
( Tratto da www.laleggepertutti.it )

© Riproduzione riservata