titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;
d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della
controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia
superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei
diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice
civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei
commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta,
contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di
competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di
altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale
affinche' siano decise nello stesso processo.»;
2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata
di cose mobili e' competente il giudice di pace.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti e'
competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con
l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente
il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonche' per l'esecuzione
forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il
tribunale.»;
3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» e'
sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;
b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del
tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle
seguenti: «Il giudice di pace»;
2) all'articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle
seguenti: «giudice di pace»;
4) all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
6) all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «giudice»;
c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice»
sono inserite le seguenti: «di pace»;
2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono
inserite le seguenti: «di pace»;
3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;
b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del
circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del
luogo»;
4) all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».
b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono
sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma,
621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo comma,» sono
soppresse;
b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le
azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del
tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a
norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura
civile.»;
c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;
d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto
comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento e delle
deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, e'
competente il giudice di pace.»;
e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle
seguenti: «il giudice di pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Contro il
provvedimento del giudice di pace puo' essere proposto reclamo in
tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione.»;
f) l'articolo 73-bis e' abrogato;
g) all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono
sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace
provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura
civile.».
4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti:
«giudice di pace».
5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle
seguenti: «il tribunale».
ortate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla
seguente: «trentamila»;
b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e' sostituita dalla
seguente: «cinquantamila»;
c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) per le cause
relative ad apposizione di termini;»;
2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per le cause in
materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi
dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile;»;
3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:
«3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo
II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella
delle distanze nelle costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,
titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione
per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del
medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice
civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di
cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e
commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II
del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro
terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu'
prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle
deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del
possessore nella restituzione della c
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 113, 513, 518,
519, 520, 521-bis, 543, 763, 764, 765 e 769 del Codice di
procedura civile, come modificati dal presente decreto:
«Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice
di pace e' competente per le cause relative a beni mobili
di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla
legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause
di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia
non superi cinquantamila euro.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini;
2) per le cause in materia di condominio negli edifici,
come definite ai sensi dell'art. 71-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilita';
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali;
3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro
terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile,
fatta eccezione per quella delle distanze nelle
costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al
libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice
civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui
agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e
di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni
VIII e IX del codice civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di
invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III,
sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione,
unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo
III, sezione II del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui
al libro terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle
servitu' prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento
e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del
codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed
obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di
cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del
codice civile.
Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il
valore della controversia, da determinarsi a norma
dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni
immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della
proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo
II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a
norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e
quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente
ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative
domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione,
sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise
nello stesso processo.».
«Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel
pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme
del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere
di decidere secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il
cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle
derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti
conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 del
codice civile.».
«Art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare). -
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del
precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa
del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo'
anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le
opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o
recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da
terzi, oppure allontanare persone che disturbano
l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario
provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando
occorre l'assistenza della forza pubblica.
Il giudice di pace, su ricorso del creditore, puo'
autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare
cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti
al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente
disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a
pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le
cose del debitore che il terzo possessore consente di
esibirgli.».
«Art. 518 (Forma del pignoramento). - L'ufficiale
giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale
nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e
descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante
rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa
audiovisiva, determinandone approssimativamente il
presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se
ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti
non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e
l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di
stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il
termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento
sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e'
consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si
trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il
compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque
altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139,
secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione
stessa per il debitore. In mancanza di dette persone
affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha
eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve
depositare nella cancelleria del giudice di pace competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
quindici giorni dalla consegna. La conformita' di tali
copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla
scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo
verbale e' conservata dall'ufficiale giudiziario a
disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate
oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il
termine per il deposito dell'istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno,
ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia
inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso
l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le
operazioni di ricerca dei beni.».
«Art. 519 (Tempo del pignoramento). - Il pignoramento
non puo' essere eseguito nei giorni festivi ne' fuori delle
ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data
autorizzazione dal giudice di pace.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo'
essere proseguito fino al suo compimento.».
«Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). -
L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice
di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti
preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere
depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi
giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti
preziosi sono custoditi nei modi che il giudice
dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale
giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,
trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure
affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di
urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli
istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
per l'attuazione del presente codice.».
«Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi). - Oltre che con le forme previste
dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi puo' essere eseguito anche mediante
notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi
richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei
pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono
sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione
prevista nell'art. 492. Il pignoramento contiene altresi'
l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni
pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla
proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite
giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del
circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
o, in mancanza, a quello piu' vicino.
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite
giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da'
immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo
posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o
comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di
circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei
documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni
pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto
vendite giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il bene
pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria
del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della
nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine
di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di
assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata
entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del
creditore della nota di iscrizione a norma del presente
articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle
copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
presente capo.».
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento
di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'art. 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente
nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo
che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione,
la stessa dovra' essere resa dal terzo comparendo in
un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o,
sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito
pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'art. 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie
e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre
il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Quando procede a norma dell'art. 492-bis, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale,
il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di
cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono
chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o
l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo
precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli
552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di
cui al periodo precedente e' notificato a cura del
creditore procedente e deve contenere l'invito e
l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo
comma.».
«Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La rimozione
dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice di pace su
istanza di alcuna delle persone indicate nell'art. 753,
numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'art. 754 puo' essere ordinata
anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2
e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al
processo verbale di apposizione.».
«Art. 764 (Opposizione). - Chiunque vi ha interesse
puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con
dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione
o con ricorso al giudice di pace.
Il giudice fissa con decreto una udienza per la
comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio
entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a
cura dell'opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e,
se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita
dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la
conservazione delle cose che sono oggetto di
contestazione.».
«Art. 765 (Ufficiale procedente). - La rimozione dei
sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere
all'inventario a norma dell'art. 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita
dal cancelliere del giudice di pace.».
«Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto
al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la
rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del
giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con
testamento o nominato dal giudice di pace.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il
richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.
Il giudice di pace provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario
puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa
direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento
ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla
stessa parte.».
- Si riporta il testo degli articoli 485, 620, 621,
736, 1211, 1514, 1515 e 1841 del Codice civile, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di
beni). - Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi
titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della
successione o della notizia della devoluta eredita'. Se
entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in
grado di completarlo, puo' ottenere dal giudice di pace del
luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che,
salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato
compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede
puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora
fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine
di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia
all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia
deliberato, e' considerato erede puro e semplice.».
«Art. 620 (Pubblicazione del testamento olografo). -
Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve
presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha
notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con
ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la
successione, che sia fissato un termine per la
presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in
presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del
testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della
sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il
verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il
testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti
la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in
ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e
l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del
provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima
volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la
morte presunta.
Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal
testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita
dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha
interesse, il giudice di pace puo' disporre che periodi o
frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal
testamento e omessi nelle copie che fossero richieste,
salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di
copia integrale.».
«Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). - Il
testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal
notaio appena gli perviene la notizia della morte del
testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo'
chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui
si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per
l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art.
620.».
«Art. 736 (Consegna dei documenti). - Compiuta la
divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti
i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro
assegnati.
I documenti di una proprieta' che e' stata divisa
rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con
l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi
hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli
stessi documenti, se la proprieta' e' divisa in parti
eguali, e quelli comuni all'intera eredita' si consegnano
alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la
quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni
loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta, la persona
e' determinata con decreto dal giudice di pace del luogo
dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli
interessati, sentiti gli altri.».
«Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
- Se le cose non possono essere conservate o sono
deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono
eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o
l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal
giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose
pignorate e a depositarne il prezzo.».
«Art. 1514 (Deposito della cosa venduta). - Se il
compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
il venditore puo' depositarla, per conto e a spese del
compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito,
oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di
pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del
deposito eseguito.».
«Art. 1515 (Esecuzione coattiva per inadempimento del
compratore). - Se il compratore non adempie l'obbligazione
di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza
ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona
autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un
ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva
notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in
cui la vendita sara' eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto
della pubblica autorita' [o da norme corporative], ovvero
risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita
puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a
mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un
commissario nominato dal giudice di pace. In tal caso il
venditore deve dare al compratore pronta notizia della
vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo
convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al
risarcimento del maggior danno.».
«Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). - Quando
il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della
medesima, puo' chiedere al giudice di pace l'autorizzazione
ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio
all'uopo designato e con le cautele che il giudice di pace
ritiene opportune.
Il giudice di pace puo' dare le disposizioni necessarie
per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo'
ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al
soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e
spese.».
- Si riporta il testo degli articoli 51-bis, 57,
57-bis, 64, 73-bis, 77 e 79 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli
485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517,
secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma,
730, primo comma, del codice sono adottati dal tribunale in
composizione monocratica.».
«Art. 57. - Le azioni previste dall'art. 849 del codice
sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di
competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7, quarto
comma, del codice di procedura civile.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con
ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante
dell'associazione professionale, il quale puo' delegare
altra persona. Si osservano nel resto, in quanto
applicabili, le disposizioni dettate dal codice di
procedura civile per i consulenti tecnici.».
«Art. 57-bis. - L'autorizzazione prevista nell'art.
915, primo comma, del codice e' data dal giudice di pace.».
«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi
indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto
comma dell'art. 1131 del codice, il giudice di pace
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l'amministratore in contraddittorio con il
ricorrente.
Contro il provvedimento del giudice di pace puo' essere
proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione.».
«Art. 77. - Il deposito di cose mobili diverse dal
danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli
articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni
altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal
giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso
stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi
speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito
nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se
ricorrono particolari ragioni, il giudice di pace del luogo
predetto, su ricorso della parte interessata, puo'
autorizzare con decreto il deposito presso altro locale
idoneo.».
«Art. 79. - Il sequestratario dell'immobile, nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, e'
nominato, se non vi e' giudizio pendente, dal giudice di
pace del luogo in cui si trova l'immobile.
Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il
creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo a norma
dell'art. 739 del codice di procedura civile.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve
risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un
ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve
essere notificata al creditore che non sia stato
presente.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e'
stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
giudice di pace su istanza dell'interessato corredata dai
documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.
5.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui all'art.
3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione.
6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel
comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti,
purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in materia
di riabilitazione del debitore protestato). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'opposizione al
provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'art.
17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al
decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del
decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e'
pubblicato nel registro informatico dei protesti
cambiari.».