martedì 18 dicembre 2018

Imposta di registro. Avviso di liquidazione nullo se non è allegato il provvedimento

LA CASSAZIONE ASSESTA UN COLPO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

TSUNAMI DI RICORSI IN VISTA !

dell'Avvocato Ciro Renino






 L'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari non è un tributo molto amato : si tratta dell'importo che l'utente deve versare all'Agenzia delle Entrate per i provvedimenti giudiziari soggetti a registrazione.

La cassazione civile Sez. VI , con l'ordinanza n. 29491 del 16/11/2018, concede un 'arma importante a favore del contribuente : se l'Autorità Finanziaria non allega all'avviso di liquidazione il provvedimento tassato , l'avviso stesso è nullo.

La decisione è destinata a produrre un filone importante di ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie ed a modificare radicalmente la prassi operativa dell'Ente impositore. 
La stragrande maggioranza degli avvisi di liquidazione in questione viene infatti notificata senza alcun atto allegato , limitandosi l'Agenzia ad indicare gli estremi essenzialissimi dei provvedimenti giudiziari.