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domenica 14 giugno 2020

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. SI PUO' RIFIUTARE LA RIASSUNZIONE ?


LA CASSAZIONE CONFERMA 


IL LAVORATORE PUÒ SEMPRE
SCEGLIERE L'INDENNIZZO
 ANCHE NELLE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI 

dell'Avvocato Ciro Renino
Per i contratti di lavoro sorti prima del marzo del 2015 , nel caso in cui il Giudice accerti la nullità del licenziamento ,
non sussistendo la giusta causa e/o il giustificato motivo oggettivo , il datore di lavoro può scegliere se riassumere il datore di lavoro o pagargli l'indennizzo .
Ora, cosa succede se il datore di lavoro decide per la riassunzione ed il  lavoratore non possa riprendere il lavoro ,
perché semmai invalido ? O perché semplicemente non
voglia ?
Recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale rimane in questo caso
fermo il diritto del dipendente ad ottenere l'indennizzo.
Così la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 5406 del 2020 .
" In via preliminare, occorre ribadire che, nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria nei confronti del
licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo,
secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 108/1990,
la previsione della alternatività tra riassunzione e risarcimento
del danno comporta che il pagamento sia sempre dovuto dovendosi
anche tener conto che la riassunzione ai sensi dell'art. 8 I. cit.,
(senza che rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò si verifichi).
La decisione in verità si pone in continuità con la sentenza della Corte Costituzionale del  1996 numero 44 che precisò che
l’indennizzo è dovuto semplicemente “ogni  qual  volta  in cui non si ripristini il rapporto”.



sabato 20 giugno 2015

Pedone ferito in incidente stradale ? La prescrizione è quinquennale.


Avvocato Ciro Renino*
Occorrono cinque anni e non due , affinchè possa prescriversi il diritto al risarcimento, nel caso di incidente stradale che comporta lesioni alla persona .
Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza numero 3125 del 2005, precisando che laddove nell'incidente stradale possa ravvisarsi il reato di lesioni colpose gravissime " il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie in esame all'azione civile intentata è quello quinquennale ex articolo 2947, comma 3, c.c., " .
I Giudici napoletani, Presidente la Dottoressa Marzia Consiglio, Relatore il Dottor Giuseppe Iascone Maglieri, hanno infatti ritenuto che "essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni colpose anche gravissime, che si prescrive ex articolo 157 cp nella originaria versione applicabile ratione temporis al verificarsi dell'incidente (aprile del 1998) nel termine di cinque anni ".
Nel caso concreto la danneggiata , investita da un pirata della strada , aveva subito una grave lesione alla sua gamba destra , con 8 punti di invalidità accertati e la compagnia assicurativa aveva provato a sottrarsi all'obbligo di risarcimento, appunto sostenendo che al caso di specie sarebbe stata applicabile la più breve prescrizione biennale.

* Titolare di Renino & Partners Avvocati

mercoledì 18 giugno 2014

" Non mi paghi ? Al lavoro non ci vengo! " Illegittimo il licenziamento se l'assenza del lavoratore è giustificata dal mancato pagamento della retribuzione

Con l'ordinanza del 18/6/14, a definizione del procedimento di cui al numero 11548/2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Monocratico Dottoressa Nunzia Tesone, ha declarato la nullità del licenziamento comminato al lavoratore assentatosi per l'inadempimento del datore di lavoro .
Nei fatti il signor M.A. a seguito del mancato saldo di due mensilità e dei contributi previdenziali maturati nei sei mesi precedenti,  aveva rifiutato di recarsi al lavoro , pur dichiarando la propria disponibilità alla ripresa dell'attività laddove fosse intervenuto l'adempimento della parte datoriale.
Per tutta risposta la società XY decideva di comminargli il licenziamento senza preavviso.
Il Giudice ha risolto la questione in senso favorevole al lavoratore ritenendo che anche nei contratti di lavoro vadano applicati i principi di carattere generale applicabili ai contratti a prestazione corrispettiva ed in particolare, che " il rifiuto di adempiere , come reazione al primo inadempimento oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà" può trovare "concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata".
Riportandosi tra l'altro alla Giurisprudenza della Massima Corte ( 11181/2002) il Giudice ha precisato che non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede.
Sulla scorta di tali premesse il lavoratore, che aveva agito con un ricorso ex lege Fornero , ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento costituito dalle mensilità globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra. 

mercoledì 26 febbraio 2014

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: la reintegrazione nel posto di lavoro è garantita se il recesso è particolarmente pretestuoso

In sede di applicazione della Legge Fornero legge 92/2012 appare interessante l'applicazione che della normativa fa il Tribunale Milano, Sezione Lavoro civile, con la sentenza del 20 novembre 2012.