venerdì 30 novembre 2018

Processo del Lavoro . La domanda di pagamento della differenza retributiva assorbe la domanda di accertamento del rapporto lavorativo irregolare

LAVORO AL NERO : LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PRESUPPONE LA  DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO . 

dell'Avvocato Ciro Renino



  Il Tribunale di Napoli , Sezione Lavoro, doveva decidere in merito ad un'eccezione di inammissibilità della domanda posta dal datore di lavoro che riteneva non rituale la richiesta di  pagamento di differenze di retribuzione , non preceduta da una domanda di accertamento del rapporto di lavoro sussistente tra le parti. Il Giudice del Lavoro, Dottor Vargas, ha risolto a favore del lavoratore la questione, nella sentenza emessa il 29/5/2018, numero 3929/2018. 
   
Così si legge in motivazione :" Può ritenersi implicitamente presupposta nella richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive quella di accertamento della sussistenzadi un rapporto di lavoro subordinatotra le parti, tenuto conto delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo".

mercoledì 14 novembre 2018

15 novembre , ore 11.15 , Renino & Partners Avvocati in diretta su RAI 2

Giancarlo Magalli intervista l'Avvocato Ciro Renino nella trasmissione " I Fatti Vostri" , su RAI 2









lunedì 12 novembre 2018

Muore il calciatore nel torneo : è responsabile l'associazione sportiva organizzatrice


CORTE DI CASSAZIONE  : SE L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATRICE DELL'EVENTO NON CHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO , RISPONDE DELLA MORTE DEL CALCIATORE

dell'Avvocato Ciro Renino




La Suprema Corte di Cassazione Civile, sezione III, nella sentenza del 13/07/2011,  n. 15394, non esita a sanzionare le associazioni sportive amatoriali che organizzano eventi sportivi : se non pretendono l'esibizione di idoneo certificato medico dai partecipanti , rispondono del danno e devono risarcire anche in caso di morte. 
In effetti è pratica comune organizzare tornei di calcio e calcio a cinque , in cui la spinta competitiva ed agonistica non è così forte. Meno comune è pretendere dai partecipanti certificati medici attestanti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
Ed in effetti in questi casi l'organizzatore si assume una responsabilità non indifferente. 
In caso di morte od altro grave danno , rispondono in prima persona l'associazione sportiva e gli organizzatori.
Questo il testo integrale della massima : "L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo. La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva comporta il sorgere della responsabilità (anche ex art. 2049 c.c., per la condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto, con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito".


venerdì 2 novembre 2018

Il padre non paga l'assegno e non frequenta il minore: condannato a risarcire per oltre 40.000 madre e figlio


IL TRIBUNALE DI NAPOLI DETERMINA IN 100 EURO AL MESE IL DANNO SUBITO DAL MINORE PER INSUFFICIENTE FREQUENTAZIONE 

dell'Avvocato Ciro Renino



Immagine di repertorio




Con la sentenza numero  n. 9495/2018, emessa oggi , il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, Dottor Magistro, ha dovuto affrontare e decidere un problema decisamente sentito nell'ambito dei rapporti familiari o meglio , quando vi è appunto carenza di questi stessi.

Nel caso in questione il padre, dopo la separazione coniugale , aveva omesso di pagare il mantenimento a favore del figlio minore e lo aveva frequentato poco e male. 
Per questo motivo era stato già condannato dal Tribunale penale di Napoli per violazione dell'articolo 570 cp. 
Il Tribunale civile era stato allora incaricato, per azione intrapresa dallo studio Renino & Partners Avvocati , di determinare l'importo del risarcimento dovuto dal genitore colpevole. 
Per quanto riguarda il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento , pari ad euro 350, il Tribunale ha stimato che il danno non patrimoniale , il pretium sceleris sia pari all'importo non versato e quindi viene determinato come pari ad euro 350 al mese. 
Per la frequentazione irregolare, il Tribunale partenopeo ha determinato che il danno è pari ad euro 100 mensili. 
Sul punto il Dottor Magistro così motiva :" Inoltre, va tenuto conto che il Signor V. (..) si è recato almeno una volta all’anno per fare visita al figlio, come dichiarato proprio dalla Signora I. e che il V. telefona ogni tanto" .
Complessivamente il padre è stato condannato quindi a versare , per 11 anni di violazioni, al pagamento, 41554.98. 
La vertenza , oltre che dal titolare dello studio è stata curata dalle Avvocatesse Guglielmina De Tommaso e Chiaralisa Uttieri.