martedì 27 dicembre 2011

Ingerire candeggina e procurarsi lesioni possono configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale

" Certamente anche gli atti autolesivi possono costituire la condotta di resistenza a pubblico ufficiale". 
Sulla base, anche di questa motivazione, il Tribunale partenopeo ha condannato a 1 anno di reclusione l'imputato che " agitava con fare minaccioso il coltello, anche se contro di sè e si procurava lesioni proprio per resistere all'intervento delle Forze dell'Ordine ed all' identificazione.
Successivamente alle lesioni, che tra l'altro procuravano all'imputato la lesione del tendine , D.S. ingeriva candeggina ed anche tale comportamento è stato ritenuto sufficiente per integrare la condotta prevista e punita dall'articolo 337 cp. 

martedì 6 dicembre 2011

Locazione ad uso non abitativo . Se il conduttore esercita legittimamente il diritto di riscatto , non è più tenuto al pagamento dei canoni di locazione


La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il conduttore di immobile adibito a locazione ad uso non abitativo, per esempio commerciale, abbia esercitato il diritto di riscatto, non è più tenuto al pagamento dei canoni di locazione.
Nel caso di specie il proprietario dell'immobile aveva sostanzialmente ignorato l'esercizio del detto diritto da parte del suo inquilino ed aveva venduto ad un terzo l'immobile stesso, pretendendo nel frattempo appunto  i canoni di locazione.
 
Ecco comunque la massima .
"Il conduttore di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, il quale abbia 
esercitato, con esito positivo, il diritto di riscatto del bene alienato ad un 
terzo in violazione del suo diritto di prelazione, ed abbia continuato anche 
dopo l'alienazione a detenere l'immobile in forza di contratto di locazione, è 
tenuto alla corresponsione, in favore del proprietario, unicamente del prezzo 
di acquisto, e non anche dei canoni di locazione fino alla data in cui la 
sentenza di retratto sia divenuta efficace in virtù dell'integrale pagamento 
del corrispettivo.< 
L'esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 
del 1978 (Equo canone) a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad 
uso diverso dall'abitazione, pretermesso nel caso di vendita del bene locato, 
ha come effetto la sostituzione ex tunc del titolare del diritto di riscatto al 
terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base 
della propria dichiarazione unilaterale recettizia. La pronuncia che decida 
positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore 
è, dunque, di mero accertamento del già avvenuto trasferimento".


Cass. civ., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24906 

lunedì 28 novembre 2011

La madre non può ottenere che la figlia naturale possa avere solo il suo cognome, anche se il padre è assente


 La circostanza che un padre sia venuto ai propri obblighi naturali, lasciando la figlia priva dell'apporto affettivo non giustifica la privazione della minore del cognome. Tanto ha deciso la Suprema Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, con la sentenza  2009, n. 4819. 
La madre in realtà sosteneva che la conservazione del cognome paterno, considerate le gravi negligenze  e trascuratezze realizzate dal padre avrebbe comportato per il minore un grave danno. La madre era certa che   ogni volta che il minore si fosse presentato con il cognome del padre avrebbe coniugato il proprio senso d'identita' con la perdurante assenza del genitore e con il fatto lacerante del suo abbandono. 


venerdì 25 novembre 2011

Tentò di evadere: non c'è reato se le condizioni detentive erano inumane !

Dalle aule del Tribunale di Napoli arriva una sentenza che potrebbe segnare la giurisprudenza in modo notevole, influendo e sollecitando una maggiore attenzione sul sistema di detenzione in Italia.
I fatti si riferiscono alle vicende giudiziarie di H. O. D. S., 29enne transessuale di origine brasiliana residente a Pianura, periferia del capoluogo campano, ed ivi costretto agli arresti domiciliari.
Ma grazie ad un permesso speciale ottenuto dall'autorità giudiziaria, D. S. poteva recarsi senza problemi a Ponticelli per svolgere le proprie mansioni di collaboratore domestico.
Ma essere agli arresti domiciliari e ricevere un permesso particolare significa dover rispettare determinate regole assolutamente rigide relative agli orari nel quale è concesso svolgere la propria attività, norma che purtroppo il brasiliano non riuscì a rispettare la sera del 5 Gennaio, vigilia dell'Epifania, quando, a causa dell'intenso traffico, sforò notevolmente il limite delle 18.30 previsto.
Fu contattato dalle Forze dell'ordine alle 19.05, poiché proprio a quell'ora gli fu fatta visita di controllo, ma ovviamente il pregiudicato non si trovava nella sua dimora. Nonostante le spiegazioni telefoniche fornite da D. S., alle 19.57, orario del suo rientro a casa, fu arrestato e condotto nella camera di sicurezza della caserma di Pozzuoli.
Proprio tra le mura dell'edificio militare si sarebbe consumato l'episodio oggetto di giudizio del giudice Sandra Lotti di Napoli, poiché il ragazzo fu costretto a passare l'intera notte in una camera assolutamente priva di infissi ed esposta alle intemperie del mese decisamente rigido di gennaio, senza poter indossare nemmeno il proprio soprabito, visto che il sistema di regole di detenzione italiano qualifica ogni transessuale come “psicologicamente instabile” e quindi si correrebbe il rischio che un accessorio (in questo caso il soprabito) potesse essere utilizzato per commettere suicidio.
Al mattino seguente, il detenuto riuscì ad uscire dalla camera di sicurezza, con la scusa di dover utilizzare la toilette, tentando, però, la fuga dalla caserma: fu bloccato dagli agenti presenti ed in preda ad una crisi isterica procurò lesioni ad un uomo in divisa ed a se stesso.
La dott.ssa Sandra Lotti ha appunto evidenziato come le condizioni di detenzione alle quali D. S. fu sottoposto fossero state causa scatenante dell'episodio, causando una reazione isterica determinata dalle modalità assolutamente inumane alle quali il giovane fu costretto, decidendo, infine, come sottolineato dal legale della vittima avv. Ciro Renino, che non vi fosse né coscienza né volontà nei comportamenti verificatisi: non solo H. O. D. S. è stato assolto dall'accusa di evasione (e quelle accessorie di resistenza e lesioni) perchè il fatto non sussiste, ma ha deciso anche di far causa allo Stato per “ingiusta detenzione”. ( Tratto da Levante on line )


http://www.levanteonline.net/cronaca/regione/4642-trans-tento-di-evadere-assolto-per-condizioni-di-detenzione-inumane.html

giovedì 24 novembre 2011

Si aggiunge il cognome del padre a quello materno , se il figlio naturale è stato riconosciuto molto in ritardo

Tribunale minorenni  Milano, sentenza del 10/01/2011
Filiazione - Filiazione naturale - Cognome.
In caso di tardo riconoscimento, la richiesta di attribuire il solo cognome paterno ai figli minori che abbiano portato il solo cognome materno per molti e significativi anni della loro vita va disattesa in favore dell'aggiunta del cognome paterno a quello materno, tenuto conto del principio di parità tra uomo e donna e di pari responsabilità nei compiti genitoriali, della dubbia origine costituzionale della regola della cognomizzazione patrilineare nella filiazione legittima e ritenuta non dirimente la dichiarata volontà dei genitori nella scelta del cognome da attribuire ai figli naturali, oltre che auspicabile la necessità che il minore si riconosca ed abbia rapporti con entrambi i rami familiari.

mercoledì 23 novembre 2011

Il genitore che non convive con il minore, in tema di mantenimento, deve contribuire alle spese di gestione dell'abitazione e del menage domestico


Corte d'Appello di Napoli, Sezione specializzata minorenni, sentenza n° 13 del 2007 , depositata il 22/06/07



La Corte d'Appello di Napoli nel determinare l'importo che a titolo di mantenimento spetta a carico del genitore non convivente, ha ritenuto opportuno considerare anche quelle spese legate alla gestione dell'abitazione e del menage domestico.
La presenza del minore, a parere , qui condiviso, della Corte, comporta la necessità di dover utilizzare un'abitazione necessariamente più grande e di dover disporre maggiori spese per la conduzione dell'immobile stesso , per acqua, gas , energia elettrica e similari.
Accanto al riconoscimento mensile di euro 500, per le spese ordinarie di mantenimento della minore , la Corte d'Appello di Napoli ha quindi riconosciuto euro 150 mensili, a " titolo di surplus di spese di gestione dell'abitazione e del menage domestico, derivanti dalla presenza della minore". 

In costanza di matrimonio, ex articolo 143 c.c., grava sul coniuge economicamente più forte un vero e proprio obbligo di mantenimento


Corte Appello Napoli, Sezione Famiglia e Persone, n° 471/2011 , pubblicata il 17/02/11



" Il dovere di contribuzione ex articolo 143 c.c. e quello di mantenimento di cui all'articolo 156 c.c. sono omogenei, costituendo anzi il secondo una sorta di continuazione del primo ( pur se le quantificazioni possono non corrispondere , perchè mutano le situazioni di fatto di riferimento)".
Sulla base di questa motivazione , la Corte d'Appello di Napoli, in un caso che ha visto il patrocinio dello studio Renino & Partners Avvocati, ha riconosciuto il diritto della moglie, nel caso coniuge economicamente più debole, a percepire euro 300 mensili per il periodo anteriore al deposito del ricorso per separazione, pure in costanza di separazione di fatto.