La circostanza che un padre sia venuto ai propri obblighi naturali, lasciando la figlia priva dell'apporto affettivo non giustifica la privazione della minore del cognome. Tanto ha deciso la Suprema Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, con la sentenza 2009, n. 4819. La madre in realtà sosteneva che la conservazione del cognome paterno, considerate le gravi negligenze e trascuratezze realizzate dal padre avrebbe comportato per il minore un grave danno. La madre era certa che ogni volta che il minore si fosse presentato con il cognome del padre avrebbe coniugato il proprio senso d'identita' con la perdurante assenza del genitore e con il fatto lacerante del suo abbandono. |
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lunedì 28 novembre 2011
La madre non può ottenere che la figlia naturale possa avere solo il suo cognome, anche se il padre è assente
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