lunedì 12 novembre 2018

Muore il calciatore nel torneo : è responsabile l'associazione sportiva organizzatrice


CORTE DI CASSAZIONE  : SE L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATRICE DELL'EVENTO NON CHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO , RISPONDE DELLA MORTE DEL CALCIATORE

dell'Avvocato Ciro Renino




La Suprema Corte di Cassazione Civile, sezione III, nella sentenza del 13/07/2011,  n. 15394, non esita a sanzionare le associazioni sportive amatoriali che organizzano eventi sportivi : se non pretendono l'esibizione di idoneo certificato medico dai partecipanti , rispondono del danno e devono risarcire anche in caso di morte. 
In effetti è pratica comune organizzare tornei di calcio e calcio a cinque , in cui la spinta competitiva ed agonistica non è così forte. Meno comune è pretendere dai partecipanti certificati medici attestanti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
Ed in effetti in questi casi l'organizzatore si assume una responsabilità non indifferente. 
In caso di morte od altro grave danno , rispondono in prima persona l'associazione sportiva e gli organizzatori.
Questo il testo integrale della massima : "L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo. La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva comporta il sorgere della responsabilità (anche ex art. 2049 c.c., per la condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto, con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito".


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