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domenica 3 luglio 2022

UN SUCCESSO NAZIONALE . IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE LE NOSTRE RICHIESTE , NE NASCE UN PRECEDENTE CHE HA FATTO DISCUTERE

 


Riuscendo ad ottenere, dal Tribunale di Napoli, l'ordinanza del 23 giugno scorso , crediamo di aver fatto coincidere la regola di legge a quella di buon senso : un padre non può essere tenuto a versare un assegno di mantenimento ad una figlia di trentasei anni e che è iscritta a Medicina da 18. 

Le conseguenze sul piano mediatico sono state impressionanti : in pratica la decisione è entrata nel dibattito nazionale. 

Tutti i principali quotidiani hanno dato conto di questo nostro successo e ci sono stati passaggi televisivi.

Lo studio ha ricevuto le congratulazioni del Sindaco della Nostra città .

Dico grazie a tutti coloro che lavorano con me , per questo significativo passo. 

Avvocato Ciro Renino


giovedì 17 giugno 2021

ASSEGNO DIVORZILE. La moglie decide di sacrificare la carriera al lavoro ? Il Giudice deve tenerne conto .

 CHI HA SACRIFICATO LA CARRIERA ALLA FAMIGLIA DEVE TROVARE ADEGUATO " RISTORO" NELL'ASSEGNO DIVORZILE

 

dell'Avvocato Ciro Renino

 

La Suprema Corte , con sentenza pubblicata a maggio scorso, ha riconosciuto il diritto della moglie a vedersi riconosciuto un assegno divorzile di cui si tenga conto delle occasioni di lavoro perse a seguito della scelta di volersi dedicare alla famiglia.

Di seguito si riporta la massima pronunciata dal Giudice della Legittimità .

«Nello stabilire e quantificare l’assegno divorzile, l’assenza dal mondo del lavoro da parte della moglie durante gli anni di matrimonio non costituisce esonero per la stessa dall’onere, laddove in età giovanile ed il possesso di un diploma professionale, di cercare un’occupazione che le consenta di rendersi economicamente autonoma, dovendosi, tuttavia, al tempo stesso, tenere conto del tipo di qualifica professionale concretamente posseduta e degli anni di inattività trascorsi in costanza di matrimonio per la scelta comune di dedicarsi alla casa, elementi che, in qualche misura, ostacolano la ricerca e la conservazione di un’attività idonea a provvedere in via autonoma al proprio mantenimento» (CASS. CIV., SEZ. I, 21/05/2021, N. 14044) .

venerdì 2 novembre 2018

Il padre non paga l'assegno e non frequenta il minore: condannato a risarcire per oltre 40.000 madre e figlio


IL TRIBUNALE DI NAPOLI DETERMINA IN 100 EURO AL MESE IL DANNO SUBITO DAL MINORE PER INSUFFICIENTE FREQUENTAZIONE 

dell'Avvocato Ciro Renino



Immagine di repertorio




Con la sentenza numero  n. 9495/2018, emessa oggi , il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, Dottor Magistro, ha dovuto affrontare e decidere un problema decisamente sentito nell'ambito dei rapporti familiari o meglio , quando vi è appunto carenza di questi stessi.

Nel caso in questione il padre, dopo la separazione coniugale , aveva omesso di pagare il mantenimento a favore del figlio minore e lo aveva frequentato poco e male. 
Per questo motivo era stato già condannato dal Tribunale penale di Napoli per violazione dell'articolo 570 cp. 
Il Tribunale civile era stato allora incaricato, per azione intrapresa dallo studio Renino & Partners Avvocati , di determinare l'importo del risarcimento dovuto dal genitore colpevole. 
Per quanto riguarda il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento , pari ad euro 350, il Tribunale ha stimato che il danno non patrimoniale , il pretium sceleris sia pari all'importo non versato e quindi viene determinato come pari ad euro 350 al mese. 
Per la frequentazione irregolare, il Tribunale partenopeo ha determinato che il danno è pari ad euro 100 mensili. 
Sul punto il Dottor Magistro così motiva :" Inoltre, va tenuto conto che il Signor V. (..) si è recato almeno una volta all’anno per fare visita al figlio, come dichiarato proprio dalla Signora I. e che il V. telefona ogni tanto" .
Complessivamente il padre è stato condannato quindi a versare , per 11 anni di violazioni, al pagamento, 41554.98. 
La vertenza , oltre che dal titolare dello studio è stata curata dalle Avvocatesse Guglielmina De Tommaso e Chiaralisa Uttieri. 


giovedì 13 settembre 2018

L'ultima riforma non salva il coniuge che non paga l'assegno divorzile !


LA VIOLAZIONE PERPETRATA PRIMA DI MARZO 2018 CONTINUERA' AD ESSERE PUNITA FINO AD UN ANNO DI RECLUSIONE 

dell'Avvocato Ciro Renino






Il Decreto Legislativo 21/2018, articolo 7, comma 1, punto b), ha abrogato l’articolo 12 sexies della legge 1/12/70, numero 898 , ma ha anche contestualmente introdotto nell’ordinamento l’articolo 570-bis cp .
Si tratta di abrogatio sine abolitione .
Ed infatti la medesima condotta già prevista e punita dall’articolo 12 sexies della legge 898 del 1/12/70 , coincide con la fattispecie astratta di cui all’articolo 570-bis cp.
Ed infatti , l’articolo 12 sexies della legge 898/70, puniva “ Il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno” divorzile, l’articolo 570 –bis cp  sanziona il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Si tratta evidentemente della stessa condotta.
In entrambi i casi le pene applicabili sono quelle di cui all'articolo 570 cp .