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martedì 31 dicembre 2019

RITO FORNERO: E' NULLA LA SENTENZA SE IL GIUDICE NON CAMBIA

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO HA STATUITO CHE IL GIUDICE DELLA FASE SOMMARIA NON PUO' COINCIDERE CON IL MAGISTRATO CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE

Tribunale di Nola - La sezione lavoro di questa sede giudiziaria
napoletana pone in essere una prassi in conflitto con il principio riconosciuto
dalla Corte d'Appello di Milano
OCCORRE PERO' AVANZARE ISTANZA DI RICUSAZIONE

dell'Avvocato Ciro Renino



La Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro , con la sentenza numero 1577 del 2013 ha riconosciuto l nullità della sentenza emessa nell'ambito di un " rito Fornero" se il Giudice della fase sommaria coincide con il Magistrato designato per il giudizio di opposizione.

La parte che vi ha interesse avrà però l'onere di proporre , in primo grado di giudizio istanza di ricusazione  poichè secondo i Giudici meneghini "   costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte-unicamente con l'istanza di ricusazione, nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa non ricorrente nella fattispecie in esame.-, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 26976/11, Cass. 19 novembre 2009, n. 23930 e Cass. 27 maggio 2009, n. 12263)".


Secondo la Corte d'Appello milanese si ha in questo caso una violazione del principio di alterità del Giudice che finisce in realtà per giudicare il proprio stesso operato . 


La sentenza in questione meriterebbe di trovare applicazione nella prassi giudiziaria di molti Fori della Campania ( Nola e Torre Annunziata , ad esempio ) in cui effettivamente la fase di opposizione appare realmente svuotata di significato, avendo il Giudice già chiaramente espresso il proprio pensiero nella fase a sommaria cognizione .

sabato 14 luglio 2018

In vacanza con la " 104 "? Il licenziamento è misura sproporzionata



DECISIONE CONTROCORRENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : REINTEGRATA UNA DIPENDENTE DELLE POSTE ITALIANE CHE AVEVA USUFRUITO DEL PERMESSO CONSENTITO DALLA LEGGE 107/1992.


dell'Avvocato Ciro Renino *




Con la sentenza numero 18744/18 depositata il 13 luglio di quest'anno la Corte di Cassazione ha " graziato" una dipendente delle Poste Italiane spa che aveva utilizzato sei giorni di permesso, consentiti dalla legge 104/1992 per godere di un periodo di vacanza all'estero.
Secondo la Suprema Corte, che ha in realtà confermato le decisioni già favorevoli alla dipendente in primo e secondo grado, non vi è stata da parte della Corte d'Appello "la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106, 2119 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 56, punto VI, lett. c), k) del c.c.n.l. Poste del luglio 2007 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Com'è noto la legge 104 del 1992 consente al lavoratore di poter usufruire di permessi per poter accudire un familiare versante in gravi condizioni di salute .
La Corte ha in sintesi confermato che il comportamento della lavoratrice va sì sanzionato, ma non con il licenziamento, misura non proporzionata alla violazione.
E' una decisione obiettivamente controcorrente dei Giudici di legittimità , fino ad oggi particolarmente severi nel valutare gli abusi di utilizzo della legge in oggetto. Un CCNL assai benevolo sul punto ha costituito un vantaggio per la dipendente.

* Titolare di Renino & Partners Avvocati

martedì 30 dicembre 2014

LICENZIAMENTO DI RAPPRESAGLIA ? E' POSSIBILE LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO ANCHE NELLE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI


di Ciro Renino*

Il peggio che possa temere un lavoratore subordinato è il licenziamento ritorsivo , cioè una risoluzione del rapporto di lavoro che risulta privo di vera e propria giustificazione e costituisce una risposta ad atteggiamenti legittimi del lavoratore.
Tanto si può verificare nel caso in cui vi siano richieste di pagamento di stipendi non ancora versati, per richieste di organizzazione del lavoro più aderente al contratto individuale o collettivo ?
Quali sono in questi casi le tutele previste a favore del lavoratore ?
Ebbene la Giurisprudenza offre speranze di integrale recupero del rapporto di lavoro de quo.
Sia nella Giurisprudenza di merito, in Tribunali e Corte d'Appello , per intenderci, che nella Giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione si considera il licenziamento di questo tipo , " ritorsivo", alla pari del più generico licenziamento discriminatorio, quello per intendersi che viene intimato per ragioni che riguardano il credo politico, religioso, l'orientamento sessuale, ecc.
La conseguenza è che tale licenziamento di rappresaglia è nullo e si tratta di un accertamento di nullità a cui consegue l'obbligo alla reintegrazione nel posto di lavoro anche nelle piccole aziende fino a 15 dipendenti.

La situazione non dovrebbe cambiare neanche con l'entrata in vigore del Jobs Act, poichè il licenziamento discriminatorio rimane salvo nella rielaborazione delle tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

* Avvocato, titolare di Renino & Partners Avvocati

mercoledì 18 giugno 2014

" Non mi paghi ? Al lavoro non ci vengo! " Illegittimo il licenziamento se l'assenza del lavoratore è giustificata dal mancato pagamento della retribuzione

Con l'ordinanza del 18/6/14, a definizione del procedimento di cui al numero 11548/2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Monocratico Dottoressa Nunzia Tesone, ha declarato la nullità del licenziamento comminato al lavoratore assentatosi per l'inadempimento del datore di lavoro .
Nei fatti il signor M.A. a seguito del mancato saldo di due mensilità e dei contributi previdenziali maturati nei sei mesi precedenti,  aveva rifiutato di recarsi al lavoro , pur dichiarando la propria disponibilità alla ripresa dell'attività laddove fosse intervenuto l'adempimento della parte datoriale.
Per tutta risposta la società XY decideva di comminargli il licenziamento senza preavviso.
Il Giudice ha risolto la questione in senso favorevole al lavoratore ritenendo che anche nei contratti di lavoro vadano applicati i principi di carattere generale applicabili ai contratti a prestazione corrispettiva ed in particolare, che " il rifiuto di adempiere , come reazione al primo inadempimento oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà" può trovare "concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata".
Riportandosi tra l'altro alla Giurisprudenza della Massima Corte ( 11181/2002) il Giudice ha precisato che non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede.
Sulla scorta di tali premesse il lavoratore, che aveva agito con un ricorso ex lege Fornero , ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento costituito dalle mensilità globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra. 

mercoledì 26 febbraio 2014

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: la reintegrazione nel posto di lavoro è garantita se il recesso è particolarmente pretestuoso

In sede di applicazione della Legge Fornero legge 92/2012 appare interessante l'applicazione che della normativa fa il Tribunale Milano, Sezione Lavoro civile, con la sentenza del 20 novembre 2012.