sabato 14 luglio 2018

In vacanza con la " 104 "? Il licenziamento è misura sproporzionata



DECISIONE CONTROCORRENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : REINTEGRATA UNA DIPENDENTE DELLE POSTE ITALIANE CHE AVEVA USUFRUITO DEL PERMESSO CONSENTITO DALLA LEGGE 107/1992.


dell'Avvocato Ciro Renino *




Con la sentenza numero 18744/18 depositata il 13 luglio di quest'anno la Corte di Cassazione ha " graziato" una dipendente delle Poste Italiane spa che aveva utilizzato sei giorni di permesso, consentiti dalla legge 104/1992 per godere di un periodo di vacanza all'estero.
Secondo la Suprema Corte, che ha in realtà confermato le decisioni già favorevoli alla dipendente in primo e secondo grado, non vi è stata da parte della Corte d'Appello "la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106, 2119 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 56, punto VI, lett. c), k) del c.c.n.l. Poste del luglio 2007 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Com'è noto la legge 104 del 1992 consente al lavoratore di poter usufruire di permessi per poter accudire un familiare versante in gravi condizioni di salute .
La Corte ha in sintesi confermato che il comportamento della lavoratrice va sì sanzionato, ma non con il licenziamento, misura non proporzionata alla violazione.
E' una decisione obiettivamente controcorrente dei Giudici di legittimità , fino ad oggi particolarmente severi nel valutare gli abusi di utilizzo della legge in oggetto. Un CCNL assai benevolo sul punto ha costituito un vantaggio per la dipendente.

* Titolare di Renino & Partners Avvocati

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