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domenica 14 giugno 2020

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. SI PUO' RIFIUTARE LA RIASSUNZIONE ?


LA CASSAZIONE CONFERMA 


IL LAVORATORE PUÒ SEMPRE
SCEGLIERE L'INDENNIZZO
 ANCHE NELLE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI 

dell'Avvocato Ciro Renino
Per i contratti di lavoro sorti prima del marzo del 2015 , nel caso in cui il Giudice accerti la nullità del licenziamento ,
non sussistendo la giusta causa e/o il giustificato motivo oggettivo , il datore di lavoro può scegliere se riassumere il datore di lavoro o pagargli l'indennizzo .
Ora, cosa succede se il datore di lavoro decide per la riassunzione ed il  lavoratore non possa riprendere il lavoro ,
perché semmai invalido ? O perché semplicemente non
voglia ?
Recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale rimane in questo caso
fermo il diritto del dipendente ad ottenere l'indennizzo.
Così la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 5406 del 2020 .
" In via preliminare, occorre ribadire che, nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria nei confronti del
licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo,
secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 108/1990,
la previsione della alternatività tra riassunzione e risarcimento
del danno comporta che il pagamento sia sempre dovuto dovendosi
anche tener conto che la riassunzione ai sensi dell'art. 8 I. cit.,
(senza che rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò si verifichi).
La decisione in verità si pone in continuità con la sentenza della Corte Costituzionale del  1996 numero 44 che precisò che
l’indennizzo è dovuto semplicemente “ogni  qual  volta  in cui non si ripristini il rapporto”.



lunedì 13 gennaio 2020

Il datore di lavoro deve prospettare il reimpiego in mansioni inferiori

LICENZIAMENTO OGGETTIVO ILLEGITTIMO SE IL DATORE DI LAVORO  NON ALLEGA E PROVA L'IMPOSSIBILITA' DI REIMPIEGARE IL DIPENDENTE IN MANSIONI INFERIORI




dell'Avvocato Ciro Renino

Per due volte i giudici di merito avevano accolto le ragioni del lavoratore, ciononostante il datore di lavoro aveva provato la carta del ricorso in cassazione per ottenere una declaratoria di legittimità del licenziamento intimato.
La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia con la sentenza 29100 del 11 novembre 2019, è tornata a premiare le ragioni del lavoratore chhe ha così ottenuto la conferma del suo diritto all'indennizzo , pari, nel suo caso a sei mensilità.
"In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103, c.c., come novellato dal d.lgsn. 81 del 2015, è onere del datore di lavoro fornire la prova l'impossibilità del repêchage, e, in particolare, di aver prospettato al dipendente, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale, ai fini della sua utilizzazione alternativa".
Quindi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è lecito non solo non solo le ragioni economiche lo rendono necessario , occorre altresì che il lavoratore non possa essere reimpiegato in mansioni inferiori. 

martedì 31 dicembre 2019

RITO FORNERO: E' NULLA LA SENTENZA SE IL GIUDICE NON CAMBIA

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO HA STATUITO CHE IL GIUDICE DELLA FASE SOMMARIA NON PUO' COINCIDERE CON IL MAGISTRATO CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE

Tribunale di Nola - La sezione lavoro di questa sede giudiziaria
napoletana pone in essere una prassi in conflitto con il principio riconosciuto
dalla Corte d'Appello di Milano
OCCORRE PERO' AVANZARE ISTANZA DI RICUSAZIONE

dell'Avvocato Ciro Renino



La Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro , con la sentenza numero 1577 del 2013 ha riconosciuto l nullità della sentenza emessa nell'ambito di un " rito Fornero" se il Giudice della fase sommaria coincide con il Magistrato designato per il giudizio di opposizione.

La parte che vi ha interesse avrà però l'onere di proporre , in primo grado di giudizio istanza di ricusazione  poichè secondo i Giudici meneghini "   costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte-unicamente con l'istanza di ricusazione, nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa non ricorrente nella fattispecie in esame.-, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 26976/11, Cass. 19 novembre 2009, n. 23930 e Cass. 27 maggio 2009, n. 12263)".


Secondo la Corte d'Appello milanese si ha in questo caso una violazione del principio di alterità del Giudice che finisce in realtà per giudicare il proprio stesso operato . 


La sentenza in questione meriterebbe di trovare applicazione nella prassi giudiziaria di molti Fori della Campania ( Nola e Torre Annunziata , ad esempio ) in cui effettivamente la fase di opposizione appare realmente svuotata di significato, avendo il Giudice già chiaramente espresso il proprio pensiero nella fase a sommaria cognizione .

sabato 31 dicembre 2016

Lavoro. Come disinnescare l'arma finale piazzata dalla Cassazione al cuore dei diritti dei lavoratori . Renino & Partners Avvocati chiama alla mobilitazione.

dell'Avvocato Ciro Renino

Allarme !! E' noto la Suprema Corte con la sentenza 25201 del 7 dicembre 2016 ha sganciato l'arma finale non solo minacciando di nuclearizzare i diritti dei lavoratori , ma anche minando la razionalità stessa del sistema dei licenziamenti italiani.
Occorre rimediare ! 
Renino & Partners Avvocati propone una ricetta tecnica ed una organizzativa. 
Passiamo in rassegna la panoplia che residua nell'arsenale dei difensori .

1) Difetto di veridicità e pretestuosità del licenziamento - La stessa Cassazione lascia aperta questa chance di impugnazione che certo potrà essere utilizzata per tutti i vecchi licenziamenti . difficile trovare qualche licenziamento in cui il datore di lavoro, semmai con onestà, abbia dichiarato che la risoluzione è fondata sulla necessità e la volontà ( in sè legittima)  di ottimizzare il sistema produttivo. 

2) Principio di correttezza e buona fede - Informa l'intero sistema dei rapporti contrattuali e certo anche i rapporti di lavoro. La necessità di ottimizzare il profitto dovrà essere sottoposto ad un vaglio di credibilità. Ogni licenziamento comporta in sè il maggior profitto ( uno stipendio in meno ) ed una struttura più agile . Ed infatti un lavoratore in meno comporta , in qualsiasi organizzazione produttiva, la perdita di complessità e quindi l'acquisto di una maggiore " agilità " . Per cui il presupposto del " maggior profitto " in ottica interpretativa costituzionalmente orientata, deve necessariamente consistere in un aliquid che non può coincidere con il risparmio e la snellezza che meramente e obbligatoriamente conseguono ad un licenziamento . Si dovrà trattare comunque di un " piano industriale" verificabile obiettivamente , pur rimanendo impermeabile al vaglio di opportunità. 

Sul piano organizzativo  Renino & Partners Avvocati lancia un progetto : " Giuristi a raccolta ! Come disinnescare la mina della sentenza di Capodanno della Suprema Corte". 
Un invito rivolto a Giuristi che hanno a cuore gli equilibri ed il sistema di garanzie che ancora sopravvivono nel diritto del lavoro italiano.

*Titolare di Renino & Partners Avvocati

venerdì 30 dicembre 2016

Batosta per i lavoratori ! La Cassazione: " Si al licenziamento , se serve ad aumentare il profitto dell'azienda"

dell'Avvocato Ciro Renino

La Suprema Corte di Cassazione rende possibile il licenziamento laddove il motivo sia l'aumento del profitto del datore di lavoro . 
Con la sentenza del 7 dicembre 2016 è stato infatti riconosciuta la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dirigente di resort di lusso che aveva proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro anche senza che vi fosse dissesto economico ed unicamente per ottimizzare i profitti aziendali
Il dipendente aveva perso la causa di primo grado, ma la Corte d'appello di Firenze gli aveva dato ragione, riconoscendogli il diritto alle 15 mensilità.

Ora la causa torna al Giudice di secondo grado, in diversa composizione, che dovrà emettere nuova sentenza sul merito della questione tenendo di conto queste indicazioni della Suprema corte. 

«Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della I. n. 604 del 1966, l’andamento economico negativo dell’azienda - afferma la Cassazione - non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa».

IL SALVAGENTE !

Infine però la Suprema Corte di Cassazione lancia un salvagente al lavoratore licenziato.

«Ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso - conclude la massima di diritto della Suprema Corte - può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore» 

Se cioè il datore di lavoro non ha detto la verità e cioè , pur essendo l'azienda florida , ha motivato il licenziamento sulla scorta di un inesistente stato di dissesto, in questo caso, c'è la possibilità di poter comunque dedurre l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro.