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venerdì 2 novembre 2018

Il padre non paga l'assegno e non frequenta il minore: condannato a risarcire per oltre 40.000 madre e figlio


IL TRIBUNALE DI NAPOLI DETERMINA IN 100 EURO AL MESE IL DANNO SUBITO DAL MINORE PER INSUFFICIENTE FREQUENTAZIONE 

dell'Avvocato Ciro Renino



Immagine di repertorio




Con la sentenza numero  n. 9495/2018, emessa oggi , il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, Dottor Magistro, ha dovuto affrontare e decidere un problema decisamente sentito nell'ambito dei rapporti familiari o meglio , quando vi è appunto carenza di questi stessi.

Nel caso in questione il padre, dopo la separazione coniugale , aveva omesso di pagare il mantenimento a favore del figlio minore e lo aveva frequentato poco e male. 
Per questo motivo era stato già condannato dal Tribunale penale di Napoli per violazione dell'articolo 570 cp. 
Il Tribunale civile era stato allora incaricato, per azione intrapresa dallo studio Renino & Partners Avvocati , di determinare l'importo del risarcimento dovuto dal genitore colpevole. 
Per quanto riguarda il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento , pari ad euro 350, il Tribunale ha stimato che il danno non patrimoniale , il pretium sceleris sia pari all'importo non versato e quindi viene determinato come pari ad euro 350 al mese. 
Per la frequentazione irregolare, il Tribunale partenopeo ha determinato che il danno è pari ad euro 100 mensili. 
Sul punto il Dottor Magistro così motiva :" Inoltre, va tenuto conto che il Signor V. (..) si è recato almeno una volta all’anno per fare visita al figlio, come dichiarato proprio dalla Signora I. e che il V. telefona ogni tanto" .
Complessivamente il padre è stato condannato quindi a versare , per 11 anni di violazioni, al pagamento, 41554.98. 
La vertenza , oltre che dal titolare dello studio è stata curata dalle Avvocatesse Guglielmina De Tommaso e Chiaralisa Uttieri. 


martedì 22 marzo 2016

Tribunale di Napoli, è legittimo il matrimonio contratto con rito Sharia



di Ciro Renino *

Il Tribunale di Napoli , con sentenza inedita ha espressamente riconosciuto il valore legale del matrimonio contratto secondo il rito musulmano della Sharia.
La questione nasce per una richiesta di rilascio di visto d'ingresso per ricongiungimento presentato da una cittadina di nazionalità somala al consolato italiano di Gedda. La signora aveva infatti contratto matrimonio, secondo rito Sharia, con un suo connazionale, presso l'ambasciata somala.
Il visto di ingresso era stato negato  e per cui è stato intrapreso giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli , nelle forme previste dall'articolo 702bis cpc.
Il Ministero degli Esteri si è costituito , eccependo tra l'altro , l'invalidità dello stesso matrimonio , intrinsecamente inteso e rispetto alle regole della stessa Sharia.
Il Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico Dottoressa Marina Tafuri, ha accolto il ricorso con l'ordinanza del 20 febbraio 2016, a definizione del procedimento di cui al numero di RG 31301/2014.
Il giudice ha riconosciuto il valore del certificato di matrimonio emesso dallo Stato somalo, a prescindere dal rito prescelto e quindi anche se riferito, nel caso di specie al rito Sharia.
Ha rigettato l'eccezione di invalidità del matrimonio prodotta dal Ministero degli Esteri poichè priva di prova.
Il Tribunale di Napoli non ha però riconosciuto il richiesto risarcimento del danno , poichè, secondo la valutazione discrezionale del Giudice Monocratico, il mancato rilascio del visto di ingresso non era caratterizzato da dolo o colpa grave.

* Avvocato, titolare di Renino and Partners Avvocati