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martedì 1 agosto 2017

RIVOLUZIONE NEL PROCESSO CIVILE - IL GIUDICE DI PACE AUMENTA LE SUE COMPETENZE



Sotto gli ombrelloni di ferragosto scatta 
l'ennesima riforma del processo civile 
italiano. 
Il 15 agosto prossimo infatti entrerà in vigore 
il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 che tra 
l'altro aumenterà in maniera notevolissima le competenze 
dei giudici di pace . L' articolo 27 di tale 
provvedimento prevede questi importanti ampliamenti . 
 SPOSTATO IL LIMITE DI COMPETENZA AD EURO 30.000 .
Per le cause civili il Giudice di Pace sarà competente per vertenze di valore 
fino a 30.000 euro. Si tratta di uno spostamento di competenza 
notevolissimo, considerato che oggi i Giudici di pace possono decidere 
controversie di valore non superiore ad euro 5.000. 
Molte vertenze di natura commerciale , addirittura anche questioni 
relative a compravendite di piccoli immobili od anche a 
responsabilità professionale medico-sanitaria, finirà per essere decisa dai 
Giudici di Pace.

 INFORTUNISTICA. AL GIUDICE DI PACE CAUSE 
DI VALORE FINO A 30.000 EURO
Nell'infortunistica stradale ( ma ancha nautica) e quindi nella materia 
tradizionalmente più trattata da questi Magistrati onorari, il limite 
di competenza sale pure alla stessa cifra : 30.000 euro . 
SENZA LIMITE DI VALORE 
 1) CAUSE CONDOMINIALI 
  Rientrano nell'ambito della competenza del Giudice di Pace le cause
 relative al "condominio  negli  edifici" .

2) CAUSE RELATIVE ALLE DISTANZE  

Vanno poi al Giudice di Pace le cause relative alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, ad eccezione di quelle relative alle distanze nelle costruzioni; 

LUCI E VEDUTE

Ancora in tema di proprietà , scatta la medesima competenza per le cause che riguardano le luci e le vedute ; di stillicidio e di acque (ad esempio vertenze in tema di  Diritto sulle acque esistenti nel fondo, Apertura di nuove sorgenti e altre opere, scolo delle acque, consorzi per regolare il deflusso delle acque, riparazioni di sponde e argini, rimozione degli ingombri, consorzi volontari , scioglimento del consorzio , ecc )

  3)Occupazione e di invenzione  

 4)Specificazione,  unione  e commistione 

 5)Enfiteusi  

 6)Esercizio  delle  servitu' prediali; 

7)Impugnazione  del  regolamento  della 
comunione e  delle  deliberazioni 
dell'assemblea dei comunisti ; 

 8)Diritti  ed  obblighi  del possessore 
nella restituzione della cosa;

CON IL LIMITE DI VALORE DI EURO 30.000
   
  
  1) per le cause in materia di usucapione dei beni  immobili  e  dei
diritti reali immobiliari; 
  2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
  3) per le cause in materia di accessione; 
  4) per le cause in materia di superficie. 
  ESECUZIONE FORZATA 
  Andranno al Giudice di Pace le cause  per  l'espropriazione  forzata
di cose mobili . Rimangono ( per fortuna ! ) al Tribunale le cause per 
l'espropriazione forzata di  cose  immobili  e  di  crediti  . 
Inoltre il Giudice di pace giudicherà secondo equità nelle cause il cui
valore non è superiore ad euro 2500.

Di seguito l'intero articolo articolo 27 del DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 

               Ampliamento della competenza del giudice 
                      di pace in materia civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) al libro primo sono apposa,  di  cui  al  libro  terzo,
titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»; 
    d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della
controversia, da determinarsi  a  norma  dell'articolo  15,  non  sia
superiore a trentamila euro: 
  1) per le cause in materia di usucapione dei beni  immobili  e  dei
diritti reali immobiliari; 
  2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
di cui al libro terzo, titolo II, Capo  II,  sezione  II  del  codice
civile; 
  3) per le cause in materia di accessione; 
  4) per le cause in materia di superficie. 
  Quando una causa di competenza del giudice  di  pace  a  norma  dei
commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e  quarto  e'  proposta,
contro  la  stessa  parte,  congiuntamente  ad  un'altra   causa   di
competenza del tribunale, le relative domande, anche  in  assenza  di
altre ragioni di connessione,  sono  proposte  innanzi  al  tribunale
affinche' siano decise nello stesso processo.»; 
  2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per  l'espropriazione  forzata
di cose mobili e' competente il giudice di pace. 
  Per l'espropriazione forzata di  cose  immobili  e  di  crediti  e'
competente il tribunale. 
  Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con
l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione  e'  competente
il tribunale anche relativamente ad esse. 
  Per la consegna e il rilascio  di  cose  nonche'  per  l'esecuzione
forzata degli obblighi di  fare  e  di  non  fare  e'  competente  il
tribunale.»; 
  3) all'articolo 113, secondo  comma,  la  parola:  «millecento»  e'
sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; 
b)  al  libro  terzo,  titolo  II,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 513, terzo comma, le  parole:  «Il  presidente  del
tribunale o  un  giudice  da  lui  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il giudice di pace»; 
  2)  all'articolo  518,  sesto  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  3) all'articolo  519,  primo  comma,  le  parole:  «presidente  del
tribunale o da un giudice da  lui  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  4)  all'articolo  520,  primo  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  6) all'articolo 543, la parola: «tribunale»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «giudice»; 
c)  al  libro  quarto,  titolo  IV,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 763, primo comma, dopo  le  parole:  «dal  giudice»
sono inserite le seguenti: «di pace»; 
  2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono
inserite le seguenti: «di pace»; 
  3) all'articolo 765, secondo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, la parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso; 
  4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e'  sostituita,  ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo,  la  parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
      2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo comma, le parole: «tribunale  del  circondario»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»; 
        b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
    3) all'articolo 621,  primo  comma,  le  parole:  «tribunale  del
circondario» sono sostituite dalle seguenti:  «giudice  di  pace  del
luogo»; 
    4) all'articolo 736, secondo comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace». 
    b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 1211 la parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  2) all'articolo  1514,  primo  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale»  sono
sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 
  4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 
  3. Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51-bis, le parole: «620,  secondo  e  sesto  comma,
621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo  comma,»  sono
soppresse; 
  b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Le
azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di  competenza  del
tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice  di  pace  a
norma  dell'articolo  7,  quarto  comma,  del  codice  di   procedura
civile.»; 
  c) all'articolo  57-bis,  le  parole:  «tribunale  in  composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 60-bis. - Le  domande  previste  dall'articolo  1105,  quarto
comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace. 
  Art.  60-ter.  -  Sull'impugnazione   del   regolamento   e   delle
deliberazioni, di cui agli  articoli  1107  e  1109  del  codice,  e'
competente il giudice di pace.»; 
    e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite  dalle
seguenti: «il giudice di pace»; 
  2)  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Contro  il
provvedimento del giudice di pace puo'  essere  proposto  reclamo  in
tribunale  entro   dieci   giorni   dalla   notificazione   o   dalla
comunicazione.»; 
  f) l'articolo 73-bis e' abrogato; 
  g)  all'articolo  77,  secondo  comma,  la  parola:  «pretore»   e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «dal presidente del  tribunale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace
provvede con decreto, sentito il creditore. Contro  tale  decreto  e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 739  del  codice  di  procedura
civile.». 
  4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  le
parole: «presidente del tribunale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«giudice di pace». 
  5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite  dalle
seguenti: «il tribunale». 
ortate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, la  parola:  «cinquemila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trentamila»; 
  b) al secondo comma, la parola:  «ventimila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinquantamila»; 
  c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il numero 1) e'  sostituito  dal  seguente:  «1)  per  le  cause
relative ad apposizione di termini;»; 
  2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2)  per  le  cause  in
materia  di  condominio  negli  edifici,  come  definite   ai   sensi
dell'articolo  71-quater  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile;»; 
  3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter) per le cause nelle materie di cui al  libro  terzo,  titolo
II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella
delle distanze nelle costruzioni; 
  3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,
titolo II, Capo II, Sezione VII del codice  civile,  fatta  eccezione
per quella delle distanze di cui agli articoli 905,  906  e  907  del
medesimo codice; 
  3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di  acque  di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del  codice
civile; 
  3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di
cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; 
  3-septies) per le cause in  materia  di  specificazione,  unione  e
commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo  III,  sezione  II
del codice civile; 
  3-octies) per le cause in materia di  enfiteusi  di  cui  al  libro
terzo, titolo IV del codice civile; 
  3-novies) per le cause  in  materia  di  esercizio  delle  servitu'
prediali; 
  3-decies) per le cause di  impugnazione  del  regolamento  e  delle
deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 
  3-undecies) per le cause in materia  di  diritti  ed  obblighi  del
possessore nella restituzione della c 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 113, 513,  518,
          519, 520, 521-bis, 543, 763, 764, 765 e 769 del  Codice  di
          procedura civile, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il  giudice
          di pace e' competente per le cause relative a  beni  mobili
          di valore non superiore a  trentamila  euro,  quando  dalla
          legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. 
              Il giudice di pace e' altresi' competente per le  cause
          di risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  di
          veicoli e di natanti, purche' il valore della  controversia
          non superi cinquantamila euro. 
              E' competente qualunque ne sia il valore: 
              1) per le cause relative ad apposizione di termini; 
              2) per le cause in materia di condominio negli edifici,
          come  definite   ai   sensi   dell'art.   71-quater   delle
          disposizioni per l'attuazione del codice civile; 
              3) per le cause relative a rapporti tra  proprietari  o
          detentori  di  immobili  adibiti  a  civile  abitazione  in
          materia di immissioni di  fumo  o  di  calore,  esalazioni,
          rumori, scuotimenti e simili propagazioni che  superino  la
          normale tollerabilita'; 
              3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
          da  ritardato  pagamento  di  prestazioni  previdenziali  o
          assistenziali; 
              3-ter) per le cause  nelle  materie  di  cui  al  libro
          terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI  del  codice  civile,
          fatta   eccezione   per   quella   delle   distanze   nelle
          costruzioni; 
              3-quater) per le cause relative alle materie di cui  al
          libro terzo, titolo II, Capo II,  Sezione  VII  del  codice
          civile, fatta eccezione per quella delle  distanze  di  cui
          agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; 
              3-quinquies) per le cause in materia di  stillicidio  e
          di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni
          VIII e IX del codice civile; 
              3-sexies) per le cause in materia di occupazione  e  di
          invenzione di cui al libro  terzo,  titolo  II,  Capo  III,
          sezione I del codice civile; 
              3-septies) per le cause in materia  di  specificazione,
          unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo
          III, sezione II del codice civile; 
              3-octies) per le cause in materia di enfiteusi  di  cui
          al libro terzo, titolo IV del codice civile; 
              3-novies) per le cause in materia  di  esercizio  delle
          servitu' prediali; 
              3-decies) per le cause di impugnazione del  regolamento
          e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109  del
          codice civile; 
              3-undecies) per le  cause  in  materia  di  diritti  ed
          obblighi del possessore nella restituzione della  cosa,  di
          cui al libro terzo, titolo VIII, Capo  II,  Sezione  I  del
          codice civile. 
              Il giudice di pace e' altresi' competente,  purche'  il
          valore  della  controversia,  da   determinarsi   a   norma
          dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro: 
              1) per le cause  in  materia  di  usucapione  dei  beni
          immobili e dei diritti reali immobiliari; 
              2) per le  cause  in  materia  di  riordinamento  della
          proprieta' rurale di cui al libro terzo,  titolo  II,  Capo
          II, sezione II del codice civile; 
              3) per le cause in materia di accessione; 
              4) per le cause in materia di superficie. 
              Quando una causa di competenza del giudice  di  pace  a
          norma dei commi terzo, numeri da 3-ter)  a  3-undecies),  e
          quarto e' proposta, contro la stessa parte,  congiuntamente
          ad un'altra causa di competenza del tribunale, le  relative
          domande, anche in assenza di altre ragioni di  connessione,
          sono proposte innanzi al tribunale affinche'  siano  decise
          nello stesso processo.». 
              «Art.  113   (Pronuncia   secondo   diritto).   -   Nel
          pronunciare sulla causa il giudice deve  seguire  le  norme
          del diritto, salvo che la legge gli attribuisca  il  potere
          di decidere secondo equita'. 
              Il giudice di pace decide secondo equita' le  cause  il
          cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle
          derivanti  da  rapporti  giuridici  relativi  a   contratti
          conclusi secondo le modalita'  di  cui  all'art.  1342  del
          codice civile.». 
              «Art.  513  (Ricerca  delle  cose  da   pignorare).   -
          L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e  del
          precetto, puo' ricercare le cose da  pignorare  nella  casa
          del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.  Puo'
          anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando  le
          opportune cautele per rispettarne il decoro. 
              Quando  e'  necessario  aprire  porte,   ripostigli   o
          recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da
          terzi,   oppure   allontanare   persone   che    disturbano
          l'esecuzione  del  pignoramento,  l'ufficiale   giudiziario
          provvede  secondo  le  circostanze,   richiedendo,   quando
          occorre l'assistenza della forza pubblica. 
              Il giudice di pace,  su  ricorso  del  creditore,  puo'
          autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare
          cose determinate che non si trovano in luoghi  appartenenti
          al  debitore,  ma  delle  quali  egli   puo'   direttamente
          disporre. 
              In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre  a
          pignoramento, secondo le norme della presente  sezione,  le
          cose del debitore  che  il  terzo  possessore  consente  di
          esibirgli.». 
              «Art.  518  (Forma  del  pignoramento).  -  L'ufficiale
          giudiziario redige delle sue  operazioni  processo  verbale
          nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'art.  492  e
          descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante
          rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di  ripresa
          audiovisiva,    determinandone    approssimativamente    il
          presumibile  valore  di  realizzo  con   l'assistenza,   se
          ritenuta utile o richiesta dal  creditore,  di  un  esperto
          stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su  frutti
          non ancora  raccolti  o  separati  dal  suolo,  l'ufficiale
          giudiziario  ne  descrive  la   natura,   la   qualita'   e
          l'ubicazione. 
              Quando ritiene opportuno  differire  le  operazioni  di
          stima l'ufficiale giudiziario redige un  primo  verbale  di
          pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro  il
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   alla   definitiva
          individuazione dei beni  da  assoggettare  al  pignoramento
          sulla base dei valori indicati dall'esperto,  al  quale  e'
          consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni  si
          trovano. 
              Il giudice  dell'esecuzione  liquida  le  spese  ed  il
          compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori  di
          effettiva vendita o assegnazione dei beni o,  in  qualunque
          altro caso, sulla base dei valori stimati. 
              Nel  processo  verbale   l'ufficiale   giudiziario   fa
          relazione delle disposizioni date per  conservare  le  cose
          pignorate. 
              Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
          rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art.  139,
          secondo comma, e consegna loro un  avviso  dell'ingiunzione
          stessa per  il  debitore.  In  mancanza  di  dette  persone
          affigge  l'avviso  alla  porta  dell'immobile  in  cui   ha
          eseguito il pignoramento. 
              Compiute   le   operazioni,   l'ufficiale   giudiziario
          consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
          titolo  esecutivo  e  il  precetto.   Il   creditore   deve
          depositare nella cancelleria del giudice di pace competente
          per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,  con  copie
          conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro
          quindici giorni dalla  consegna.  La  conformita'  di  tali
          copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
          del  presente  articolo.  Il  cancelliere  al  momento  del
          deposito forma  il  fascicolo  dell'esecuzione.  Sino  alla
          scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo
          verbale  e'   conservata   dall'ufficiale   giudiziario   a
          disposizione del debitore. Il pignoramento perde  efficacia
          quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli  atti
          di cui al primo periodo del presente comma sono  depositate
          oltre il termine  di  quindici  giorni  dalla  consegna  al
          creditore. 
              Su istanza del creditore, da depositare  non  oltre  il
          termine  per  il  deposito  dell'istanza  di  vendita,   il
          giudice, nominato uno stimatore  quando  appare  opportuno,
          ordina l'integrazione del pignoramento se  ritiene  che  il
          presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  pignorati  sia
          inferiore a quello indicato nel primo comma. In  tale  caso
          l'ufficiale   giudiziario   riprende   senza   indugio   le
          operazioni di ricerca dei beni.». 
              «Art. 519 (Tempo del pignoramento). -  Il  pignoramento
          non puo' essere eseguito nei giorni festivi ne' fuori delle
          ore  indicate  nell'art.  147,  salvo  che  ne   sia   data
          autorizzazione dal giudice di pace. 
              Il pignoramento  iniziato  nelle  ore  prescritte  puo'
          essere proseguito fino al suo compimento.». 
              «Art.  520   (Custodia   dei   mobili   pignorati).   -
          L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice
          di pace il danaro,  i  titoli  di  credito  e  gli  oggetti
          preziosi colpiti dal pignoramento. Il  danaro  deve  essere
          depositato  dal  cancelliere  nelle  forme   dei   depositi
          giudiziari, mentre  i  titoli  di  credito  e  gli  oggetti
          preziosi  sono  custoditi   nei   modi   che   il   giudice
          dell'esecuzione determina. 
              Per  la  conservazione  delle  altre  cose  l'ufficiale
          giudiziario provvede, quando il creditore ne fa  richiesta,
          trasportandole presso un luogo di pubblico deposito  oppure
          affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi  di
          urgenza l'ufficiale giudiziario  affida  la  custodia  agli
          istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
          per l'attuazione del presente codice.». 
              «Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di  autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi). - Oltre che con le forme  previste
          dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli,  motoveicoli
          e   rimorchi   puo'   essere   eseguito   anche    mediante
          notificazione al debitore e successiva trascrizione  di  un
          atto nel quale si indicano  esattamente,  con  gli  estremi
          richiesti dalla legge speciale per la loro  iscrizione  nei
          pubblici registri, i beni e  i  diritti  che  si  intendono
          sottoporre  ad  esecuzione,  e  gli  si  fa   l'ingiunzione
          prevista nell'art. 492. Il pignoramento  contiene  altresi'
          l'intimazione  a  consegnare  entro  dieci  giorni  i  beni
          pignorati, nonche' i titoli e  i  documenti  relativi  alla
          proprieta' e all'uso  dei  medesimi,  all'istituto  vendite
          giudiziarie  autorizzato  ad  operare  nel  territorio  del
          circondario nel quale  e'  compreso  il  luogo  in  cui  il
          debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
          o, in mancanza, a quello piu' vicino. 
              Col pignoramento il debitore e' costituito custode  dei
          beni  pignorati  e  di  tutti  gli  accessori  comprese  le
          pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. 
              Al   momento   della   consegna   l'istituto    vendite
          giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne  da'
          immediata comunicazione al creditore  pignorante,  a  mezzo
          posta elettronica certificata ove possibile. 
              Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
          polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati  o
          comunque li rinvengono procedono al ritiro della  carta  di
          circolazione nonche',  ove  possibile,  dei  titoli  e  dei
          documenti relativi  alla  proprieta'  e  all'uso  dei  beni
          pignorati  e  consegnano  il  bene  pignorato  all'istituto
          vendite giudiziarie piu' vicino al luogo  in  cui  il  bene
          pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore  l'atto  di
          pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
          registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
          terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria
          del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota  di
          iscrizione  a  ruolo,  con  copie   conformi   del   titolo
          esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e  della
          nota di trascrizione.  La  conformita'  di  tali  copie  e'
          attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del
          presente articolo. 
              Il cancelliere forma il fascicolo  dell'esecuzione.  Il
          pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
          ruolo e le copie  dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo
          esecutivo e del precetto sono depositate oltre  il  termine
          di cui al quinto comma. 
              In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di
          assegnazione o l'istanza di vendita deve essere  depositata
          entro quarantacinque  giorni  dal  deposito  da  parte  del
          creditore della nota di iscrizione  a  norma  del  presente
          articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle
          copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter  delle
          disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
              Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
          presente capo.». 
              «Art. 543 (Forma del pignoramento). -  Il  pignoramento
          di crediti del debitore verso terzi o di cose del  debitore
          che sono in possesso di  terzi,  si  esegue  mediante  atto
          notificato al terzo e al debitore a  norma  degli  articoli
          137 e seguenti. 
              L'atto  deve  contenere,   oltre   all'ingiunzione   al
          debitore di cui all'art. 492: 
              1. l'indicazione del credito per il quale  si  procede,
          del titolo esecutivo e del precetto; 
              2. l'indicazione, almeno generica, delle cose  o  delle
          somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
          ordine di giudice; 
              3.  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
          domicilio nel comune in cui ha sede il  giudice  competente
          nonche' l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata del creditore procedente; 
              4. la citazione del debitore  a  comparire  davanti  al
          giudice competente, con l'invito al terzo a  comunicare  la
          dichiarazione di cui all'art. 547 al  creditore  procedente
          entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a  mezzo  di
          posta elettronica certificata; con l'avvertimento al  terzo
          che in caso di mancata comunicazione  della  dichiarazione,
          la stessa  dovra'  essere  resa  dal  terzo  comparendo  in
          un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare  o,
          sebbene comparso, non rende la  dichiarazione,  il  credito
          pignorato  o  il  possesso  di  cose  di  appartenenza  del
          debitore,  nell'ammontare  o  nei  termini   indicati   dal
          creditore, si considereranno non  contestati  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento di assegnazione. 
              Nell'indicare  l'udienza  di   comparizione   si   deve
          rispettare il termine previsto nell'art. 501. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
          dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare  nella
          cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota
          di iscrizione a ruolo,  con  copie  conformi  dell'atto  di
          citazione, del  titolo  esecutivo  e  del  precetto,  entro
          trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali  copie
          e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli  fini  del
          presente articolo. Il cancelliere al momento  del  deposito
          forma il fascicolo dell'esecuzione. Il  pignoramento  perde
          efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e  le  copie
          degli atti di cui al secondo periodo sono depositate  oltre
          il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. 
              Quando procede a norma dell'art.  492-bis,  l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale,
          il titolo esecutivo ed  il  precetto,  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine  di
          cui all'art. 501, il  creditore  pignorante  e  ognuno  dei
          creditori intervenuti muniti di  titolo  esecutivo  possono
          chiedere l'assegnazione o la vendita delle  cose  mobili  o
          l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al  periodo
          precedente il giudice fissa l'udienza per  l'audizione  del
          creditore e del debitore e provvede a norma degli  articoli
          552 o 553. Il decreto con cui viene  fissata  l'udienza  di
          cui  al  periodo  precedente  e'  notificato  a  cura   del
          creditore  procedente   e   deve   contenere   l'invito   e
          l'avvertimento al terzo di cui al  numero  4)  del  secondo
          comma.». 
              «Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La  rimozione
          dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice di pace  su
          istanza di alcuna delle  persone  indicate  nell'art.  753,
          numeri 1, 2 e 4. 
              Nei casi previsti nell'art. 754  puo'  essere  ordinata
          anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2
          e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario. 
              L'istanza  e  il  decreto  sono  stesi  di  seguito  al
          processo verbale di apposizione.». 
              «Art. 764 (Opposizione). -  Chiunque  vi  ha  interesse
          puo'  fare  opposizione  alla  rimozione  dei  sigilli  con
          dichiarazione inserita nel processo verbale di  apposizione
          o con ricorso al giudice di pace. 
              Il  giudice  fissa  con  decreto  una  udienza  per  la
          comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio
          entro il quale il decreto stesso deve essere  notificato  a
          cura dell'opponente. 
              Il giudice provvede con ordinanza non  impugnabile,  e,
          se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia  seguita
          dall'inventario e puo' dare le  opportune  cautele  per  la
          conservazione   delle   cose   che    sono    oggetto    di
          contestazione.». 
              «Art. 765 (Ufficiale procedente). -  La  rimozione  dei
          sigilli  e'  eseguita  dall'ufficiale  che  puo'  procedere
          all'inventario a norma dell'art. 769. 
              Se non occorre l'inventario, la rimozione  e'  eseguita
          dal cancelliere del giudice di pace.». 
              «Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto
          al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la
          rimozione dei sigilli ed e' eseguito  dal  cancelliere  del
          giudice di pace o da un notaio designato  dal  defunto  con
          testamento o nominato dal giudice di pace. 
              L'istanza  si  propone  con  ricorso,  nel   quale   il
          richiedente  deve  dichiarare  la  residenza   o   eleggere
          domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace. 
              Il giudice di pace provvede con decreto. 
              Quando non sono stati apposti i  sigilli,  l'inventario
          puo' essere chiesto dalla parte che ne assume  l'iniziativa
          direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento
          ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto  dalla
          stessa parte.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  485,  620,  621,
          736, 1211, 1514,  1515  e  1841  del  Codice  civile,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di
          beni). -  Il  chiamato  all'eredita',  quando  a  qualsiasi
          titolo  e'  nel  possesso  di  beni  ereditari,  deve  fare
          l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura  della
          successione o della notizia  della  devoluta  eredita'.  Se
          entro questo termine lo ha cominciato ma non  e'  stato  in
          grado di completarlo, puo' ottenere dal giudice di pace del
          luogo in cui si e' aperta la successione una  proroga  che,
          salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. 
              Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato
          compiuto, il chiamato  all'eredita'  e'  considerato  erede
          puro e semplice. 
              Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora
          fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un  termine
          di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
          medesimo,   per   deliberare   se   accetta   o    rinunzia
          all'eredita'. Trascorso  questo  termine  senza  che  abbia
          deliberato, e' considerato erede puro e semplice.». 
              «Art. 620 (Pubblicazione del  testamento  olografo).  -
          Chiunque e' in possesso  di  un  testamento  olografo  deve
          presentarlo a un notaio per  la  pubblicazione,  appena  ha
          notizia della morte del testatore. 
              Chiunque crede di avervi interesse puo'  chiedere,  con
          ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la
          successione,  che   sia   fissato   un   termine   per   la
          presentazione. 
              Il notaio procede alla pubblicazione del testamento  in
          presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
          pubblici  un  verbale  nel  quale  descrive  lo  stato  del
          testamento, ne riproduce il contenuto e fa  menzione  della
          sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il
          verbale e'  sottoscritto  dalla  persona  che  presenta  il
          testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono  uniti
          la carta in cui  e'  scritto  il  testamento,  vidimata  in
          ciascun  mezzo  foglio  dal  notaio  e  dai  testimoni,   e
          l'estratto dell'atto di morte del  testatore  o  copia  del
          provvedimento che ordina l'apertura degli  atti  di  ultima
          volonta' dell'assente o  della  sentenza  che  dichiara  la
          morte presunta. 
              Nel caso in cui il testamento e' stato  depositato  dal
          testatore presso un notaio, la  pubblicazione  e'  eseguita
          dal notaio depositario. 
              Avvenuta la pubblicazione, il  testamento  olografo  ha
          esecuzione. 
              Per giustificati motivi, su istanza di chiunque  vi  ha
          interesse, il giudice di pace puo' disporre che  periodi  o
          frasi di carattere non patrimoniale  siano  cancellati  dal
          testamento e omessi  nelle  copie  che  fossero  richieste,
          salvo che l'autorita' giudiziaria  ordini  il  rilascio  di
          copia integrale.». 
              «Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). -  Il
          testamento segreto deve  essere  aperto  e  pubblicato  dal
          notaio appena gli  perviene  la  notizia  della  morte  del
          testatore.  Chiunque  crede  di   avervi   interesse   puo'
          chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo  in  cui
          si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per
          l'apertura e la pubblicazione. 
              Si applicano le disposizioni del terzo comma  dell'art.
          620.». 
              «Art. 736  (Consegna  dei  documenti).  -  Compiuta  la
          divisione, si devono rimettere a ciascuno dei  condividenti
          i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro
          assegnati. 
              I documenti di  una  proprieta'  che  e'  stata  divisa
          rimangono a  quello  che  ne  ha  la  parte  maggiore,  con
          l'obbligo di comunicarli agli  altri  condividenti  che  vi
          hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli
          stessi documenti, se  la  proprieta'  e'  divisa  in  parti
          eguali, e quelli comuni all'intera eredita'  si  consegnano
          alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la
          quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a  ogni
          loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta,  la  persona
          e' determinata con decreto dal giudice di  pace  del  luogo
          dell'aperta  successione,  su  ricorso  di   alcuno   degli
          interessati, sentiti gli altri.». 
              «Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
          -  Se  le  cose  non  possono  essere  conservate  o   sono
          deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia  sono
          eccessive,   il   debitore,   dopo   l'offerta   reale    o
          l'intimazione di  ritirarle,  puo'  farsi  autorizzare  dal
          giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per  le  cose
          pignorate e a depositarne il prezzo.». 
              «Art. 1514 (Deposito  della  cosa  venduta).  -  Se  il
          compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
          il venditore puo' depositarla, per  conto  e  a  spese  del
          compratore medesimo, in un  locale  di  pubblico  deposito,
          oppure in altro locale idoneo determinato  dal  giudice  di
          pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. 
              Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del
          deposito eseguito.». 
              «Art. 1515 (Esecuzione coattiva per  inadempimento  del
          compratore). - Se il compratore non adempie  l'obbligazione
          di pagare il prezzo, il venditore puo'  far  vendere  senza
          ritardo la cosa per conto e a spese di lui. 
              La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una  persona
          autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
          cui  la  vendita  deve  essere  eseguita,  a  mezzo  di  un
          ufficiale giudiziario. Il venditore  deve  dare  tempestiva
          notizia al compratore del giorno, del luogo e  dell'ora  in
          cui la vendita sara' eseguita. 
              Se la cosa ha un prezzo corrente,  stabilito  per  atto
          della pubblica autorita' [o da norme  corporative],  ovvero
          risultante da listini di borsa o da mercuriali, la  vendita
          puo' essere fatta senza  incanto,  al  prezzo  corrente,  a
          mezzo delle persone indicate nel comma precedente o  di  un
          commissario nominato dal giudice di pace. In  tal  caso  il
          venditore deve dare  al  compratore  pronta  notizia  della
          vendita. 
              Il venditore ha diritto alla differenza tra  il  prezzo
          convenuto  e  il  ricavo  netto  della  vendita,  oltre  al
          risarcimento del maggior danno.». 
              «Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). -  Quando
          il contratto  e'  scaduto,  la  banca,  previa  intimazione
          all'intestatario  e  decorsi  sei  mesi  dalla  data  della
          medesima, puo' chiedere al giudice di pace l'autorizzazione
          ad aprire  la  cassetta.  L'intimazione  puo'  farsi  anche
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
              L'apertura si esegue  con  l'assistenza  di  un  notaio
          all'uopo designato e con le cautele che il giudice di  pace
          ritiene opportune. 
              Il giudice di pace puo' dare le disposizioni necessarie
          per  la  conservazione  degli  oggetti  rinvenuti  e   puo'
          ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra  al
          soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e
          spese.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  51-bis,  57,
          57-bis,  64,  73-bis,  77  e  79  delle  disposizioni   per
          l'attuazione del Codice civile e disposizioni  transitorie,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli
          485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma,  517,
          secondo comma, 528, primo comma,  529,  530,  primo  comma,
          730, primo comma, del codice sono adottati dal tribunale in
          composizione monocratica.». 
              «Art. 57. - Le azioni previste dall'art. 849 del codice
          sono di competenza del tribunale, in quanto  non  siano  di
          competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7,  quarto
          comma, del codice di procedura civile. 
              Nel caso regolato dall'art. 849 il  giudice  fissa  con
          ordinanza l'udienza per la comparizione del  rappresentante
          dell'associazione professionale,  il  quale  puo'  delegare
          altra  persona.  Si  osservano   nel   resto,   in   quanto
          applicabili,  le  disposizioni  dettate   dal   codice   di
          procedura civile per i consulenti tecnici.». 
              «Art. 57-bis.  -  L'autorizzazione  prevista  nell'art.
          915, primo comma, del codice e' data dal giudice di pace.». 
              «Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei  casi
          indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal  quarto
          comma  dell'art.  1131  del  codice,  il  giudice  di  pace
          provvede in camera  di  consiglio,  con  decreto  motivato,
          sentito  l'amministratore   in   contraddittorio   con   il
          ricorrente. 
              Contro il provvedimento del giudice di pace puo' essere
          proposto reclamo in  tribunale  entro  dieci  giorni  dalla
          notificazione o dalla comunicazione.». 
              «Art. 77. - Il deposito  di  cose  mobili  diverse  dal
          danaro e di titoli di  credito,  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 1210, primo comma, e 1214 del  codice  e  in  ogni
          altro caso in cui esso sia prescritto  dalla  legge  o  dal
          giudice ovvero sia voluto dalle  parti,  si  esegue  presso
          stabilimenti di  pubblico  deposito  a  norma  delle  leggi
          speciali. 
              Qualora non esistano stabilimenti di pubblico  deposito
          nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o  se
          ricorrono particolari ragioni, il giudice di pace del luogo
          predetto,  su  ricorso  della   parte   interessata,   puo'
          autorizzare con decreto il  deposito  presso  altro  locale
          idoneo.». 
              «Art. 79. - Il sequestratario dell'immobile,  nel  caso
          previsto dal secondo comma dell'art. 1216  del  codice,  e'
          nominato, se non vi e' giudizio pendente,  dal  giudice  di
          pace del luogo in cui si trova l'immobile. 
              Il giudice di pace provvede  con  decreto,  sentito  il
          creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo  a  norma
          dell'art. 739 del codice di procedura civile. 
              La  consegna  dell'immobile  al   sequestratario   deve
          risultare da processo verbale redatto da un notaio o da  un
          ufficiale giudiziario.  Copia  del  processo  verbale  deve
          essere  notificata  al  creditore   che   non   sia   stato
          presente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 7  marzo
          1996, n. 108  (Disposizioni  in  materia  di  usura),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  17.  -  1.  Il  debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto all'obbligazione per  la  quale  il  protesto  e'
          stato levato e  non  abbia  subito  ulteriore  protesto  ha
          diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
          la riabilitazione. 
              2. La  riabilitazione  e'  accordata  con  decreto  del
          giudice di pace su istanza dell'interessato  corredata  dai
          documenti giustificativi. 
              3. Avverso il diniego  di  riabilitazione  il  debitore
          puo' proporre opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata
          dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.
          150. 
              4. Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato  nel
          Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai  sensi
          del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 
              5. 
              6. Per effetto  della  riabilitazione  il  protesto  si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
              6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha  diritto
          di ottenere la cancellazione definitiva dei  dati  relativi
          al protesto anche dal registro informatico di cui  all'art.
          3-bis  del  decreto-legge  18  settembre  1995,   n.   381,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  novembre
          1995, n. 480. La cancellazione dei  dati  del  protesto  e'
          disposta dal responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          competente per territorio non oltre  il  termine  di  venti
          giorni dalla data di presentazione della relativa  istanza,
          corredata del provvedimento di riabilitazione. 
              6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate  nel
          comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
          di riabilitazione anche in  riferimento  a  piu'  protesti,
          purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo  1°  settembre  2011,  n.   150   (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'art. 54  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in  materia
          di  riabilitazione  del  debitore  protestato).  -  1.   Le
          controversie   aventi   ad   oggetto    l'opposizione    al
          provvedimento di diniego di riabilitazione di cui  all'art.
          17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  ovvero  al
          decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo  sono  regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
              2. E' competente il tribunale. 
              3. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla comunicazione  del  provvedimento
          di diniego di  riabilitazione  o  dalla  pubblicazione  del
          decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17,
          comma 4, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  ovvero  entro
          sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
              4.  Il  provvedimento  che  accoglie  il   ricorso   e'
          pubblicato   nel   registro   informatico   dei    protesti
          cambiari.». 

  
  

sabato 5 settembre 2015

La " Buona Scuola" : ecco il testo definitivo della legge 107 del 2015

Testo in vigore dal: 16-7-2015
art. 1 (commi 1-50)
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  societa'
della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili
di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e
professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una
scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca,
sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo
studio, le pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione
permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  attuazione
all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche
in relazione alla dotazione finanziaria. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  le  istituzioni  scolastiche
garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali
e la loro organizzazione e'  orientata  alla  massima  flessibilita',
diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico,
nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle
strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al
coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   ambito,
l'istituzione  scolastica  effettua   la   programmazione   triennale
dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della
comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  delle
istituzioni e delle realta' locali. 
  3.  La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il
raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai  commi  da  5  a  26,  la
valorizzazione delle potenzialita' e  degli  stili  di  apprendimento
nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo  del
metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di  insegnamento,  la
collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il
territorio  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilita'
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275,
e in particolare attraverso: 
    a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di  ciascuna
disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari; 
    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e
i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di
cui al comma 5, tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle
famiglie; 
    c) la programmazione plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario
complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   singole
discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1  a  3  si
provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al
comma  201,   nonche'   della   dotazione   organica   di   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle  risorse  strumentali  e
finanziarie disponibili. 
  5. Al fine di dare piena attuazione al  processo  di  realizzazione
dell'autonomia  e  di   riorganizzazione   dell'intero   sistema   di
istruzione, e'  istituito  per  l'intera  istituzione  scolastica,  o
istituto comprensivo,  e  per  tutti  gli  indirizzi  degli  istituti
secondari  di  secondo  grado  afferenti  alla  medesima  istituzione
scolastica  l'organico  dell'autonomia,  funzionale   alle   esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche
come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto
ai  sensi  del  comma  14.  I  docenti  dell'organico  dell'autonomia
concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   dell'offerta
formativa  con  attivita'  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
  6. Le istituzioni  scolastiche  effettuano  le  proprie  scelte  in
merito   agli   insegnamenti   e    alle    attivita'    curricolari,
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il  proprio
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche'  di
posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64. 
  7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in
relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della
quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilita',
nonche' in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta
formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento  degli
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese
e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo
della metodologia Content language integrated learning; 
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e
scientifiche; 
    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura
musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e
democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita'
nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle
conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di
educazione all'autoimprenditorialita'; 
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita'
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita'
culturali; 
    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di
produzione e diffusione delle immagini; 
    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e
attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti
praticanti attivita' sportiva agonistica; 
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione
e ai legami con il mondo del lavoro; 
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle
attivita' di laboratorio; 
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi
individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati,
emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca il 18 dicembre 2014; 
    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva,
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di
alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di
istruzione; 
    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla
premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli
studenti; 
    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o
di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
    s) definizione di un sistema di orientamento. 
  8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7,  le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione  Friuli-Venezia  Giulia  possono  sottoscrivere,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite  convenzioni
con  i  centri  musicali  di  lingua  slovena  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di  prodotti  agricoli  e
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta  e  biologica»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un'adeguata  quota  di  prodotti
agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi  di  filiera
corta e biologica e  comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di
qualita'». 
  10. Nelle scuole secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado  sono
realizzate,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza  delle
tecniche di primo soccorso, nel rispetto  dell'autonomia  scolastica,
anche in collaborazione con il  servizio  di  emergenza  territoriale
«118» del Servizio sanitario nazionale  e  con  il  contributo  delle
realta' del territorio. 
  11.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro  il
mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna  istituzione
scolastica autonoma del fondo  di  funzionamento  in  relazione  alla
quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di  settembre  e
il  mese   di   dicembre   dell'anno   scolastico   di   riferimento.
Contestualmente il Ministero comunica in via  preventiva  l'ulteriore
risorsa finanziaria, tenuto conto di  quanto  eventualmente  previsto
nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso  tra
il mese di gennaio ed il  mese  di  agosto  dell'anno  scolastico  di
riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse  iscritte  in
bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio
dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma
143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione  delle
risorse  finanziarie  alle  istituzioni  scolastiche   al   fine   di
incrementare i livelli  di  programmazione  finanziaria  a  carattere
pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento  delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
  12. Le istituzioni scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di
ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio  di  riferimento,
il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene
anche  la  programmazione  delle  attivita'  formative   rivolte   al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche'  la
definizione delle risorse occorrenti  in  base  alla  quantificazione
disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre. 
  13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano  triennale
dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico  assegnato  a
ciascuna   istituzione   scolastica   e   trasmette   al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  gli  esiti  della
verifica. 
  14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -  1.  Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le
sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile
annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche
ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito
della loro autonomia. 
  2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale  a
norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed  economico  della  realta'  locale,  tenendo  conto  della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  e
riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
    a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico
dell'autonomia, sulla base del monte orario degli  insegnamenti,  con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi
di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma
restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 
    b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta
formativa. 
  3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai  posti  del
personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  rispetto  dei
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto
di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29
dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di
attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani   di    miglioramento
dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
  4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli
indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione  e
di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e'
approvato dal consiglio d'istituto. 
  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e  con  le  diverse
realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel
territorio;  tiene  altresi'  conto  delle  proposte  e  dei   pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 
  15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma
2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal  comma  14
del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione
organica complessiva del personale docente di cui al  comma  201  del
presente articolo. 
  16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione
dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la  prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto
decreto-legge n. 93 del 2013. 
  17. Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una
valutazione comparativa da parte degli  studenti  e  delle  famiglie,
assicurano la piena trasparenza e  pubblicita'  dei  piani  triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui
al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente  eventuali
revisioni del piano triennale. 
  18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare  ai
posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai  commi
da 79 a 83. 
  19.  Le  istituzioni  scolastiche,   nel   limite   delle   risorse
disponibili, realizzano  i  progetti  inseriti  nei  piani  triennali
dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai  commi
62 e 63. 
  20.  Per  l'insegnamento  della  lingua  inglese,  della  musica  e
dell'educazione  motoria  nella  scuola  primaria  sono   utilizzati,
nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti  abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria  in  possesso  di  competenze
certificate, nonche' docenti  abilitati  all'insegnamento  anche  per
altri gradi di istruzione in qualita' di  specialisti,  ai  quali  e'
assicurata una specifica formazione nell'ambito del  Piano  nazionale
di cui al comma 124. 
  21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi  riguardanti  le
materie di cui al comma 7, lettere  e)  e  f),  nonche'  al  fine  di
promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo
le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla  laurea  magistrale  e  al
diploma di  specializzazione,  dei  titoli  rilasciati  da  scuole  e
istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori  di
competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, alle  quali  si  accede  con  il  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado. 
  22.  Nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'  didattica,   le
istituzioni scolastiche e gli enti locali,  anche  in  collaborazione
con  le  famiglie  interessate  e  con  le  realta'  associative  del
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, attivita' educative, ricreative,  culturali,  artistiche  e
sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. 
  23.  Per  sostenere   e   favorire,   nel   piu'   ampio   contesto
dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.
92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici,  in
modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti  e  potenziare
le  competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente,  promuovere
l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a  contrastare  il
fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione  e  formazione,
favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri
adulti e  sostenere  i  percorsi  di  istruzione  negli  istituti  di
prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),  senza
ulteriori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  un  monitoraggio
annuale dei percorsi e delle attivita'  di  ampliamento  dell'offerta
formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in  generale
sull'applicazione del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.  Decorso  un  triennio  dal
completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti  e  sulla
base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche
al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  24. L'insegnamento delle  materie  scolastiche  agli  studenti  con
disabilita' e' assicurato anche attraverso  il  riconoscimento  delle
differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  25. Il Fondo per il  funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche
statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'  incrementato  di  euro
123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126  milioni  annui  dall'anno
2017 fino all'anno 2021. 
  26. I fondi per il funzionamento amministrativo e  didattico  delle
istituzioni  statali  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2022. 
  27.  Nelle  more  della  ridefinizione  delle  procedure   per   la
rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e
musicale,  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  in  mancanza  del
parere del  medesimo  Consiglio,  nei  casi  esplicitamente  previsti
dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  sono
perfetti ed efficaci. 
  28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono  insegnamenti
opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la
quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'.  Tali  insegnamenti,
attivati  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del
percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel  curriculum   dello
studente, che ne individua il  profilo  associandolo  a  un'identita'
digitale  e  raccoglie   tutti   i   dati   utili   anche   ai   fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo  del  lavoro,  relativi  al
percorso degli  studi,  alle  competenze  acquisite,  alle  eventuali
scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative  anche
in alternanza scuola-lavoro e alle attivita'  culturali,  artistiche,
di pratiche musicali, sportive e di volontariato,  svolte  in  ambito
extrascolastico.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le
modalita' di individuazione del profilo dello studente  da  associare
ad un'identita'  digitale,  le  modalita'  di  trattamento  dei  dati
personali  contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte  di
ciascuna istituzione scolastica,  le  modalita'  di  trasmissione  al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  dei
suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel  Portale  unico  di
cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per  la  mappatura
del curriculum dello studente ai  fini  di  una  trasparente  lettura
della progettazione e della valutazione per competenze. 
  29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,
puo'   individuare   percorsi   formativi   e   iniziative    diretti
all'orientamento e  a  garantire  un  maggiore  coinvolgimento  degli
studenti nonche'  la  valorizzazione  del  merito  scolastico  e  dei
talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole  e  di
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro  della
pubblica  istruzione  1°  febbraio  2001,  n.  44,   possono   essere
utilizzati anche finanziamenti esterni. 
  30. Nell'ambito dell'esame di  Stato  conclusivo  dei  percorsi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  nello  svolgimento   dei
colloqui la commissione d'esame  tiene  conto  del  curriculum  dello
studente. 
  31. Le istituzioni  scolastiche  possono  individuare,  nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento
delle attivita' di cui al comma 28. 
  32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di
accesso al lavoro sono sviluppati con modalita'  idonee  a  sostenere
anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti
di origine straniera. All'attuazione  delle  disposizioni  del  primo
periodo si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  33. Al  fine  di  incrementare  le  opportunita'  di  lavoro  e  le
capacita' di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77,
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani
triennali dell'offerta formativa. 
  34. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo  settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  ovvero
con i musei e gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei
settori del patrimonio e  delle  attivita'  culturali,  artistiche  e
musicali, nonche'  con  enti  che  svolgono  attivita'  afferenti  al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva  riconosciuti
dal CONI,». 
  35.  L'alternanza  scuola-lavoro  puo'  essere  svolta  durante  la
sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo
e le modalita' di verifica ivi stabilite  nonche'  con  la  modalita'
dell'impresa  formativa   simulata.   Il   percorso   di   alternanza
scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero. 
  36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34  e  35  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  37. All'articolo 5, comma 4-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini
dell'attuazione  del  sistema  di  alternanza  scuola-lavoro,   delle
attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in  laboratorio,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici,  sentito
il  Forum  nazionale   delle   associazioni   studentesche   di   cui
all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,
e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  con  cui  e'  definita  la  Carta  dei
diritti e dei doveri  degli  studenti  in  alternanza  scuola-lavoro,
concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  della  scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di  formazione  di
cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.  53,  come  definiti
dal decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  con  particolare
riguardo  alla  possibilita'  per  lo  studente  di   esprimere   una
valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi  stessi  con
il proprio indirizzo di studio». 
  38. Le scuole secondarie di secondo  grado  svolgono  attivita'  di
formazione in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro, nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di  corsi  rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  scuola-lavoro  ed
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo  9  aprile
2008, n. 81. 
  39. Per le finalita' di cui ai commi  33,  37  e  38,  nonche'  per
l'assistenza tecnica e  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  delle
attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro  100  milioni
annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono  ripartite  tra  le
istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11. 
  40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro  di
cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili
all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33  a  44  e  stipula
apposite convenzioni  anche  finalizzate  a  favorire  l'orientamento
scolastico  e  universitario  dello  studente.  Analoghe  convenzioni
possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e
delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Il
dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige  una
scheda di  valutazione  sulle  strutture  con  le  quali  sono  state
stipulate  convenzioni,  evidenziando  la   specificita'   del   loro
potenziale formativo e  le  eventuali  difficolta'  incontrate  nella
collaborazione. 
  41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito  presso
le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  il
registro nazionale per l'alternanza  scuola-lavoro.  Il  registro  e'
istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e  consta  delle
seguenti componenti: 
    a) un'area  aperta  e  consultabile  gratuitamente  in  cui  sono
visibili le imprese e gli  enti  pubblici  e  privati  disponibili  a
svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna  impresa  o  ente  il
registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche'
i periodi dell'anno in  cui  e'  possibile  svolgere  l'attivita'  di
alternanza; 
    b) una  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte  le
imprese per l'alternanza  scuola-lavoro;  tale  sezione  consente  la
condivisione, nel rispetto della  normativa  sulla  tutela  dei  dati
personali, delle informazioni relative all'anagrafica,  all'attivita'
svolta,  ai  soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al
patrimonio netto, al sito  internet  e  ai  rapporti  con  gli  altri
operatori della  filiera  delle  imprese  che  attivano  percorsi  di
alternanza. 
  42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4,  5,  6  e  7
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
  43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41  e  42  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione  e
nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e  alla
valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita'  dei  relativi
servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate
dalle regioni per  la  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione  e
formazione   professionale,    finalizzati    all'assolvimento    del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta  formativa
dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Al
fine di garantire  agli  allievi  iscritti  ai  percorsi  di  cui  al
presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle  scuole
statali di istruzione secondaria di secondo grado,  si  tiene  conto,
nel rispetto delle competenze delle regioni,  delle  disposizioni  di
cui  alla  presente  legge.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e della  dotazione  organica  dell'autonomia  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  a  valere  sul  Fondo  previsto
dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive  modificazioni,  destinate  ai  percorsi  degli   istituti
tecnici  superiori,  da  ripartire  secondo  l'accordo  in  sede   di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura  non
inferiore  al  30  per  cento  del  loro  ammontare,   alle   singole
fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati  e  del  tasso  di
occupabilita' a  dodici  mesi  raggiunti  in  relazione  ai  percorsi
attivati da ciascuna di esse, con  riferimento  alla  fine  dell'anno
precedente  a  quello  del  finanziamento.  Tale  quota   costituisce
elemento  di  premialita',  da  destinare  all'attivazione  di  nuovi
percorsi degli istituti tecnici superiori da parte  delle  fondazioni
esistenti. 
  46. I giovani e gli adulti accedono ai  percorsi  realizzati  dagli
istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio: 
    a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
    b) diploma  professionale  conseguito  al  termine  dei  percorsi
quadriennali di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel  Repertorio
nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano del 27  luglio  2011,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  novembre  2011,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  23
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2012, integrato da un percorso di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore ai sensi dell'articolo  9  delle  linee  guida  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86  dell'11  aprile  2008,  di
durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli
istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
emanate le  linee  guida  per  conseguire  i  seguenti  obiettivi,  a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio  e
dello sviluppo dell'occupazione dei giovani: 
    a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento  delle
prove  conclusive  dei  percorsi  attivati  dagli  istituti   tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione  delle  commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali; 
    b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; 
    c) prevedere che  la  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  in
qualita' di soci fondatori delle  fondazioni  di  partecipazione  cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro  attivita'  possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico  dei  loro
bilanci; 
    d) prevedere che, ai fini del riconoscimento  della  personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione  cui
fanno  capo  gli  istituti  tecnici  superiori  siano  dotate  di  un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di  un
ciclo completo di percorsi; 
    e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui  fanno  capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e  uno  schema  di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi  uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale; 
    f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge  possano   attivare   nel   territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche  in  filiere  diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso  gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio  non
inferiore a 100.000 euro. 
  48. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di  Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  emanate,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida  relativamente
ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area  della
Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle  merci
- conduzione del mezzo navale» e «Mobilita'  delle  persone  e  delle
merci - gestione degli apparati e impianti di bordo»,  per  unificare
le prove di verifica finale con le prove  di  esame  di  abilitazione
allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,
di  coperta  e  di  macchina,  integrando   la   composizione   della
commissione di  esame,  mediante  modifica  delle  norme  vigenti  in
materia. 
  49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle  linee  guida
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, conseguito in esito ai  percorsi  relativi  alle  figure
nazionali definite dall'allegato A, area 1 -  efficienza  energetica,
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 7 settembre 2011»; 
    b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi  professionali,»
sono inserite le  seguenti:  «istituti  tecnici  superiori  dell'area
efficienza energetica,». 
  50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del  regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
2008, n. 37, e' inserita la seguente: 
  «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,
conseguito in  esito  ai  percorsi  relativi  alle  figure  nazionali
definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  7
settembre 2011».