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mercoledì 24 luglio 2019

DIRITTO SPORTIVO. STRETTA DI VITE CONTRO GLI ATLETI RETICENTI

LO SCHERMIDORE CHE NON COLLABORA CON LA GIUSTIZIA SPORTIVA VA SQUALIFICATO
dell'Avvocato Ciro Renino



Allenamento in una sala d'armi napoletana


Il Coni ha recentemente ratificato la decisione della Federazione Italiana Scherma di modificare l'articolo 12 del Regolamento di Giustizia della FIS , sanzionando in maniera espressa la condotta degli atleti che decidono di non collaborare nelle inchieste promosse dalla Procura Federale .
A far data dal 16 luglio infatti , lo schermidore che rifiuti di presentarsi all'interrogatorio di tale organo rischia di essere sanzionato con una squalifica non inferiore a trenta giorni.
Alla stessa pena soggiace il tesserato che non produce gli atti ed i documenti in suo possesso o che faccia dichiarazioni mendaci dinanzi allo stesso Procuratore Federale.



lunedì 12 novembre 2018

Muore il calciatore nel torneo : è responsabile l'associazione sportiva organizzatrice


CORTE DI CASSAZIONE  : SE L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATRICE DELL'EVENTO NON CHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO , RISPONDE DELLA MORTE DEL CALCIATORE

dell'Avvocato Ciro Renino




La Suprema Corte di Cassazione Civile, sezione III, nella sentenza del 13/07/2011,  n. 15394, non esita a sanzionare le associazioni sportive amatoriali che organizzano eventi sportivi : se non pretendono l'esibizione di idoneo certificato medico dai partecipanti , rispondono del danno e devono risarcire anche in caso di morte. 
In effetti è pratica comune organizzare tornei di calcio e calcio a cinque , in cui la spinta competitiva ed agonistica non è così forte. Meno comune è pretendere dai partecipanti certificati medici attestanti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
Ed in effetti in questi casi l'organizzatore si assume una responsabilità non indifferente. 
In caso di morte od altro grave danno , rispondono in prima persona l'associazione sportiva e gli organizzatori.
Questo il testo integrale della massima : "L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo. La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva comporta il sorgere della responsabilità (anche ex art. 2049 c.c., per la condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto, con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito".


domenica 26 febbraio 2017

Protagonisti anche nel diritto sportivo. Renino & Partners Avvocati firma un'importante decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.S.

GIUSTIZIA FEDERALE - LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ELEZIONE DI GIORGIO SCARSO A PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA


ROMA - La Corte federale d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato il 19 gennaio 2017 avente quale fine la dichiarazione dell'illegittimità dell'elezione del Maestro Giorgio Scarso alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma.
E' questa la decisione assunta dalla Corte federale d'Appello nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2017 e che si apprende dalla motivazione depositata, il 24 febbraio 2017, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Scherma.
La motivazione è pubblicata nella sezione "Giustizia Federale" del sito federscherma.it.