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martedì 27 ottobre 2020

IL DATORE DI LAVORO NON HA PAGATO? IL LAVORATORE PUO' ATTENDERE LA FINE DEL CONTRATTO PER PORRE LE SUE RICHIESTE

 

 IL TRIBUNALE DI NAPOLI COLLEGA LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE AL TRAMONTO DELLE GARANZIE RICONOSCIUTE  DALL'ARTICOLO 18


 


 

 

 

 

 Lo Statuto dei Lavoratori non è più garanzia di stabilità: la prescrizione parte dall'ultimo giorno di lavoro

 

 

 

Il lavoratore aveva atteso di chiudere il rapporto lavorativo prima diiniziare una causa per differenze retributive . 

Il datore di lavoro aveva invocato la prescrizione parziale del diritto , eccependo che fossero trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui era maturato il diritto. 

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Dottoressa Fontana, nella sentenza 2025 del 2020 ha dato ragione al lavoratore.

 

Il Giudice , nel provvedimento sostiene che "  il quadro normativo,  rispetto  alle  (..)  pronunce  della Consulta, è radicalmente mutato. A seguito dell'entrata in vigore, dal 18 luglio 2012, della legge 92/2012 (legge Fornero). (..) A seguito della riforma Fornero, come ritenuto da condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Alessandria n.        4/’19, Tribunale, Milano, sez. lavoro, sentenza 16/12/2015) la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento nè può assumere rilievo la considerazione del permanere della tutela reale nei casi di licenziamento ritorsivo (e dunque anche nel caso in cui il recesso datoriale costituisca l'effetto delle rivendicazioni economiche del lavoratore), considerato che nel caso di azione di nullità l'onere della prova è comunque a carico del lavoratore ricorrente, con notoria difficoltà del relativo assolvimento e conseguente inidoneità del predetto ipotetico accesso alla tutela reintegratoria ad escludere la condizione di timore del lavoratore (v. in tal senso anche Trib. Roma n. 9098/2018; Trib. Milano n. 3460/2015)  Casella di testo: Firmato Da: FONTANA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fc94fe594ec8b8775f4a278dbe09aa1Per effetto dell'entrata in vigore della predetta legge (avvenuta in data 18.7.2012) ddeve ritenersi quindi che il termine di prescrizione sia stato sospeso sino alla risoluzione dei rapporto di lavoro, riprendendo a decorrere dalla loro risoluzione. Ne consegue, applicando la sospensione e tenendo conto del fatto che il ricorso in oggetto è stato notificato in data 11.11.2019, che non risulta maturata prescrizione". 


Avvocato Ciro Renino

domenica 14 giugno 2020

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. SI PUO' RIFIUTARE LA RIASSUNZIONE ?


LA CASSAZIONE CONFERMA 


IL LAVORATORE PUÒ SEMPRE
SCEGLIERE L'INDENNIZZO
 ANCHE NELLE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI 

dell'Avvocato Ciro Renino
Per i contratti di lavoro sorti prima del marzo del 2015 , nel caso in cui il Giudice accerti la nullità del licenziamento ,
non sussistendo la giusta causa e/o il giustificato motivo oggettivo , il datore di lavoro può scegliere se riassumere il datore di lavoro o pagargli l'indennizzo .
Ora, cosa succede se il datore di lavoro decide per la riassunzione ed il  lavoratore non possa riprendere il lavoro ,
perché semmai invalido ? O perché semplicemente non
voglia ?
Recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale rimane in questo caso
fermo il diritto del dipendente ad ottenere l'indennizzo.
Così la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 5406 del 2020 .
" In via preliminare, occorre ribadire che, nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria nei confronti del
licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo,
secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 108/1990,
la previsione della alternatività tra riassunzione e risarcimento
del danno comporta che il pagamento sia sempre dovuto dovendosi
anche tener conto che la riassunzione ai sensi dell'art. 8 I. cit.,
(senza che rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò si verifichi).
La decisione in verità si pone in continuità con la sentenza della Corte Costituzionale del  1996 numero 44 che precisò che
l’indennizzo è dovuto semplicemente “ogni  qual  volta  in cui non si ripristini il rapporto”.



lunedì 13 gennaio 2020

Il datore di lavoro deve prospettare il reimpiego in mansioni inferiori

LICENZIAMENTO OGGETTIVO ILLEGITTIMO SE IL DATORE DI LAVORO  NON ALLEGA E PROVA L'IMPOSSIBILITA' DI REIMPIEGARE IL DIPENDENTE IN MANSIONI INFERIORI




dell'Avvocato Ciro Renino

Per due volte i giudici di merito avevano accolto le ragioni del lavoratore, ciononostante il datore di lavoro aveva provato la carta del ricorso in cassazione per ottenere una declaratoria di legittimità del licenziamento intimato.
La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia con la sentenza 29100 del 11 novembre 2019, è tornata a premiare le ragioni del lavoratore chhe ha così ottenuto la conferma del suo diritto all'indennizzo , pari, nel suo caso a sei mensilità.
"In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103, c.c., come novellato dal d.lgsn. 81 del 2015, è onere del datore di lavoro fornire la prova l'impossibilità del repêchage, e, in particolare, di aver prospettato al dipendente, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale, ai fini della sua utilizzazione alternativa".
Quindi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è lecito non solo non solo le ragioni economiche lo rendono necessario , occorre altresì che il lavoratore non possa essere reimpiegato in mansioni inferiori. 

martedì 31 dicembre 2019

RITO FORNERO: E' NULLA LA SENTENZA SE IL GIUDICE NON CAMBIA

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO HA STATUITO CHE IL GIUDICE DELLA FASE SOMMARIA NON PUO' COINCIDERE CON IL MAGISTRATO CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE

Tribunale di Nola - La sezione lavoro di questa sede giudiziaria
napoletana pone in essere una prassi in conflitto con il principio riconosciuto
dalla Corte d'Appello di Milano
OCCORRE PERO' AVANZARE ISTANZA DI RICUSAZIONE

dell'Avvocato Ciro Renino



La Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro , con la sentenza numero 1577 del 2013 ha riconosciuto l nullità della sentenza emessa nell'ambito di un " rito Fornero" se il Giudice della fase sommaria coincide con il Magistrato designato per il giudizio di opposizione.

La parte che vi ha interesse avrà però l'onere di proporre , in primo grado di giudizio istanza di ricusazione  poichè secondo i Giudici meneghini "   costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte-unicamente con l'istanza di ricusazione, nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa non ricorrente nella fattispecie in esame.-, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 26976/11, Cass. 19 novembre 2009, n. 23930 e Cass. 27 maggio 2009, n. 12263)".


Secondo la Corte d'Appello milanese si ha in questo caso una violazione del principio di alterità del Giudice che finisce in realtà per giudicare il proprio stesso operato . 


La sentenza in questione meriterebbe di trovare applicazione nella prassi giudiziaria di molti Fori della Campania ( Nola e Torre Annunziata , ad esempio ) in cui effettivamente la fase di opposizione appare realmente svuotata di significato, avendo il Giudice già chiaramente espresso il proprio pensiero nella fase a sommaria cognizione .

martedì 28 maggio 2019

Lancia un asta di legno di 60 centimetri verso il collega. " Non può essere licenziato"


" NON VI ERA LA VOLONTA' DI FAR MALE" : 

LA CASSAZIONE SALVA IL DIPENDENTE




dell' Avvocato Ciro Renino 

Sentenza pro-labour della Suprema Corte , sezione Lavoro , che ha salvato dal licenziamento un lavoratore che era stato appunto oggetto di un provvedimento espulsivo adottato di una società di Siena , la Metalzinco spa. 
IL FATTO


Il signor Ma. Ma., il 30/10/2014, era stato licenziato per aver " scagliato un pezzo di legno lungo circa 60 cm, largo 6 e spesso 4, senza colpirlo, in direzione del collega Ve. addetto a operazioni che per la loro elevata rumorosità. 
In precedenza lo stesso Ma. Ma, si era lamentato con il collega per l'eccessivo rumore e si era lasciato andare ad espressioni offensive nei suoi confronti. 
IL GIUDIZIO  

Il merito si era già deciso a favore del lavoratore ed infatti la Corte d'Appello di Firenze, riteneva "insussistente il fatto oggetto di contestazione disciplinare, identificato in un tentativo di lesioni volontarie, posto che, pur essendo pacifico il lancio del pezzo di legno in direzione della postazione di lavoro del collega ad oltre 10 metri di distanza, non poteva, tuttavia, considerarsi provato né che l'azione fosse oggettivamente idonea a colpire con intensità apprezzabile la persona del Ve., né che essa esprimesse un intento lesivo ai suoi danni, anziché un mero gesto dimostrativo di protesta".  

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE


Il datore di lavoro ricorreva dunque in Cassazione , sostenendo tra l'altro che la condotta del dipendente costituiva fatto comunque illecito , che " ben può essere connessa ad un fatto di natura colposa e a qualsiasi condotta contraria alla vita e all'organizzazione aziendale" .

La Corte Suprema ha invece " salvato" il dipendente sostenendo tra l'altro che la circostanza non si poneva come antigiuridica, ribadendo che in effetti l'azione del lavoratore , non costituiva una minaccia all'incolumità del collega . 
Sarebbe stata adeguata una sanzione disciplinare , ma certo non il licenziamento. 

La Corte ha quindi rigettato il ricorso,  condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali.

Il lavoratore è stato reintegrato . 

venerdì 30 novembre 2018

Processo del Lavoro . La domanda di pagamento della differenza retributiva assorbe la domanda di accertamento del rapporto lavorativo irregolare

LAVORO AL NERO : LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PRESUPPONE LA  DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO . 

dell'Avvocato Ciro Renino



  Il Tribunale di Napoli , Sezione Lavoro, doveva decidere in merito ad un'eccezione di inammissibilità della domanda posta dal datore di lavoro che riteneva non rituale la richiesta di  pagamento di differenze di retribuzione , non preceduta da una domanda di accertamento del rapporto di lavoro sussistente tra le parti. Il Giudice del Lavoro, Dottor Vargas, ha risolto a favore del lavoratore la questione, nella sentenza emessa il 29/5/2018, numero 3929/2018. 
   
Così si legge in motivazione :" Può ritenersi implicitamente presupposta nella richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive quella di accertamento della sussistenzadi un rapporto di lavoro subordinatotra le parti, tenuto conto delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo".

sabato 14 luglio 2018

Un precedente importante. Renino & Partners Avvocati , da sempre per il rispetto delle regole


In vacanza con la " 104 "? Il licenziamento è misura sproporzionata



DECISIONE CONTROCORRENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : REINTEGRATA UNA DIPENDENTE DELLE POSTE ITALIANE CHE AVEVA USUFRUITO DEL PERMESSO CONSENTITO DALLA LEGGE 107/1992.


dell'Avvocato Ciro Renino *




Con la sentenza numero 18744/18 depositata il 13 luglio di quest'anno la Corte di Cassazione ha " graziato" una dipendente delle Poste Italiane spa che aveva utilizzato sei giorni di permesso, consentiti dalla legge 104/1992 per godere di un periodo di vacanza all'estero.
Secondo la Suprema Corte, che ha in realtà confermato le decisioni già favorevoli alla dipendente in primo e secondo grado, non vi è stata da parte della Corte d'Appello "la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106, 2119 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 56, punto VI, lett. c), k) del c.c.n.l. Poste del luglio 2007 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Com'è noto la legge 104 del 1992 consente al lavoratore di poter usufruire di permessi per poter accudire un familiare versante in gravi condizioni di salute .
La Corte ha in sintesi confermato che il comportamento della lavoratrice va sì sanzionato, ma non con il licenziamento, misura non proporzionata alla violazione.
E' una decisione obiettivamente controcorrente dei Giudici di legittimità , fino ad oggi particolarmente severi nel valutare gli abusi di utilizzo della legge in oggetto. Un CCNL assai benevolo sul punto ha costituito un vantaggio per la dipendente.

* Titolare di Renino & Partners Avvocati

domenica 3 dicembre 2017

Cause di lavoro - Qual è il Giudice competente per territorio ? Si guarda alla sede legale od a quella dell'azienda ?





Avvocato Ciro Renino

Per la determinazione della sede dell'azienda di una società, ai fini dell'individuazione del Tribunale competente, si presume la stessa coincidere con la sede legale. La Cassazione , nell'ordinanza 28809 del 2017 , ha così accolto la tesi avanzata da Renino & Partners Avvocati, respingendo invece la tesi del datore di lavoro che deduceva l'irrilevanza della sede legale, a favore del luogo in cui effettivamente erano presenti i beni aziendali.

sabato 11 novembre 2017

Diritto del lavoro scolastico. Gli insegnanti di sostegno non possono essere adibiti a supplenze.

Nella Circolare del 10 novembre 2017 il Miur, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia , esclude la possibilità che gli insegnanti di sostegno possano essere utilizzati in supplenze. La scuola altrimenti realizzerebbe una violazione contrattuale passibile di essere sanzionata dal Giudice del Lavoro.



Questo è il testo integrale del provvedimento in oggetto.
Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni riguardanti l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee. A tal proposito si richiamano: • la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” • la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali. Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del docente di sostegno che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0007490.10-11-2017 USR Lombardia – Ufficio XII –AT di Como - Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, 2 22100 Como Tel. +39 031-237 111 – Email Circolare MIUR AOO USPCO R.U. xxxx del gg mese aaaa – pag 2 Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione. Il Dirigente Roberto Proietto Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

sabato 14 ottobre 2017

Cambiano le regole del procedimento disciplinare per dipendenti della Pubblica amministrazione

Ecco le modifiche introdotte a maggio : il procedimento deve irrevocabilmente concludersi in 120 giorni

DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 16 Capo VII - Responsabilità disciplinare Articolo 12. Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.». Articolo 13. Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3- bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni de- DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 17 correnti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.»; f) al comma 6, le parole: «il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche»; DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 18 g) al comma 7, la parola: «lavoratore» è soppressa, dopo le parole: «alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole: «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole: «dall'autorità disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»; h) al comma 8, primo periodo, le parole: «concluso o» sono sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.»; i) il comma 9 è sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»; j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 19 determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.». Articolo 14. Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da: «Per le infrazioni» a: «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da: «, salva la possibilità» a: «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»; b) al comma 2 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 20 c) al comma 3 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.». Articolo 15. Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.». DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 21 Articolo 16. Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.». Articolo 17. Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 22 e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55- bis, comma 4.».