martedì 27 ottobre 2020

IL DATORE DI LAVORO NON HA PAGATO? IL LAVORATORE PUO' ATTENDERE LA FINE DEL CONTRATTO PER PORRE LE SUE RICHIESTE

 

 IL TRIBUNALE DI NAPOLI COLLEGA LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE AL TRAMONTO DELLE GARANZIE RICONOSCIUTE  DALL'ARTICOLO 18


 


 

 

 

 

 Lo Statuto dei Lavoratori non è più garanzia di stabilità: la prescrizione parte dall'ultimo giorno di lavoro

 

 

 

Il lavoratore aveva atteso di chiudere il rapporto lavorativo prima diiniziare una causa per differenze retributive . 

Il datore di lavoro aveva invocato la prescrizione parziale del diritto , eccependo che fossero trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui era maturato il diritto. 

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Dottoressa Fontana, nella sentenza 2025 del 2020 ha dato ragione al lavoratore.

 

Il Giudice , nel provvedimento sostiene che "  il quadro normativo,  rispetto  alle  (..)  pronunce  della Consulta, è radicalmente mutato. A seguito dell'entrata in vigore, dal 18 luglio 2012, della legge 92/2012 (legge Fornero). (..) A seguito della riforma Fornero, come ritenuto da condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Alessandria n.        4/’19, Tribunale, Milano, sez. lavoro, sentenza 16/12/2015) la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento nè può assumere rilievo la considerazione del permanere della tutela reale nei casi di licenziamento ritorsivo (e dunque anche nel caso in cui il recesso datoriale costituisca l'effetto delle rivendicazioni economiche del lavoratore), considerato che nel caso di azione di nullità l'onere della prova è comunque a carico del lavoratore ricorrente, con notoria difficoltà del relativo assolvimento e conseguente inidoneità del predetto ipotetico accesso alla tutela reintegratoria ad escludere la condizione di timore del lavoratore (v. in tal senso anche Trib. Roma n. 9098/2018; Trib. Milano n. 3460/2015)  Casella di testo: Firmato Da: FONTANA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fc94fe594ec8b8775f4a278dbe09aa1Per effetto dell'entrata in vigore della predetta legge (avvenuta in data 18.7.2012) ddeve ritenersi quindi che il termine di prescrizione sia stato sospeso sino alla risoluzione dei rapporto di lavoro, riprendendo a decorrere dalla loro risoluzione. Ne consegue, applicando la sospensione e tenendo conto del fatto che il ricorso in oggetto è stato notificato in data 11.11.2019, che non risulta maturata prescrizione". 


Avvocato Ciro Renino

Nessun commento:

Posta un commento

Sono molto graditi i commenti dei lettori !