sabato 25 novembre 2017

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venerdì 17 novembre 2017

Strade ed auto "intelligenti" : più facile spiare gli automobilisti


I GARANTI EUROPEI DELLA PRIVACY SONO PREOCCUPATI 

" CI SONO RISCHI DI MONITORAGGIO PERMANENTE E DIFFUSO" 






Le Autorità di protezione dati europee hanno approvato un parere su unsistema di trasporto intelligente denominato C-ITS, in base al quale dal 2019le autovetture in circolazione in Europa potranno "comunicare" tra loro econ altre infrastrutture di trasporto (segnaletica stradale, stazioni ditrasmissione/ricezione) scambiandosi informazioni utili alla circolazione.


Il parere, di cui è relatore il Garante italiano, rappresenta un primo,importante passo per tutelare, fin dalla fase di progettazione, i dati personaliimpiegati da queste nuove applicazioni tecnologiche.


La piattaforma C-ITS è un progetto della Commissione europea nato conl'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, l'efficienza del traffico, il comfortdi guida e di ridurre le emissioni inquinanti, aiutando l'automobilista aprendere le decisioni più opportune al verificarsi di determinati eventi esterni(ingorghi, incidenti stradali, condizioni metereologiche, lavori in corso).


I Garanti europei, pur riconoscendo la validità del progetto dellaCommissione, sottolineano come la diffusione su vasta scala di questanuova tecnologia, che comporterà la raccolta e l'elaborazione di quantitàsenza precedenti di dati (stile di guida, velocità, direzione,geolocalizzazione), ponga nuove sfide ai diritti fondamentali e allariservatezza.


Il C-ITS, grazie alle capacità di trasmissione e ricezione dei veicoli sarà ingrado di comunicare a qualsiasi veicolo "ricevente" e alle infrastrutturepresenti sul percorso spostamenti e informazioni sugli stili di guida. Unaforma di monitoraggio comportamentale permanente e diffuso che potrebbegenerare un acuto senso di disagio nelle persone.


Un altro rischio per la privacy potrebbe derivare dalla mancanza ditrasparenza. Attraverso i loro veicoli, gli automobilisti sarebbero di fatto dei"trasmettitori" continui. Devono essere quindi pienamente consapevoli dellecaratteristiche del trattamento operato dalla piattaforma e dagli altri soggetti con i quali scambiano dati nell'ambiente C-ITS (altri veicoli, produttori diautomobili, gestori di strade, altri soggetti pubblici o privati) e di come questiultimi elaborano le informazioni che ricevono.


Gli automobilisti – affermano i Garanti - non possono essere sottoposti aduna sorveglianza continua e devono avere la possibilità di selezionare leopzioni che preferiscono (tempi, frequenza, posizione), compresa quella didisattivare completamente il sistema.


La scelta di trasmissione peer-to-peer comporta anche un'altra sfida: imessaggi possono essere ricevuti da un numero illimitato di soggetti, le cuiintenzioni e capacità tecnologiche non sono e non possono essereconosciute dall'automobilista. Ciò provoca un'asimmetria informativa tra i"mittenti" e i "ricevitori" dei messaggi che deve essere riequilibratainnalzando il livello di controllo sui dati personali. Informazioni sugli stili diguida e sulla localizzazione, infatti, possono essere molto appetibili perproduttori di automobili, compagnie di assicurazione, società di marketing.
È necessario, inoltre, secondo le Autorità, indicare chiaramente i periodi diconservazione dei dati elaborati da tutte le parti coinvolte nella piattaformaC-ITS, e e vietare la creazione di un database centralizzato.


Le Autorità, infine, raccomandano, a fondamento di un sistema cosìcomplesso, di avviare quanto prima, la procedura per l'adozione di unanormativa a livello comunitario. ( Fonte Garante privacy )





sabato 11 novembre 2017

Diritto del lavoro scolastico. Gli insegnanti di sostegno non possono essere adibiti a supplenze.

Nella Circolare del 10 novembre 2017 il Miur, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia , esclude la possibilità che gli insegnanti di sostegno possano essere utilizzati in supplenze. La scuola altrimenti realizzerebbe una violazione contrattuale passibile di essere sanzionata dal Giudice del Lavoro.



Questo è il testo integrale del provvedimento in oggetto.
Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni riguardanti l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee. A tal proposito si richiamano: • la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” • la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali. Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del docente di sostegno che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0007490.10-11-2017 USR Lombardia – Ufficio XII –AT di Como - Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, 2 22100 Como Tel. +39 031-237 111 – Email Circolare MIUR AOO USPCO R.U. xxxx del gg mese aaaa – pag 2 Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione. Il Dirigente Roberto Proietto Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse