sabato 11 novembre 2017

Diritto del lavoro scolastico. Gli insegnanti di sostegno non possono essere adibiti a supplenze.

Nella Circolare del 10 novembre 2017 il Miur, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia , esclude la possibilità che gli insegnanti di sostegno possano essere utilizzati in supplenze. La scuola altrimenti realizzerebbe una violazione contrattuale passibile di essere sanzionata dal Giudice del Lavoro.



Questo è il testo integrale del provvedimento in oggetto.
Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni riguardanti l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee. A tal proposito si richiamano: • la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” • la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali. Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del docente di sostegno che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0007490.10-11-2017 USR Lombardia – Ufficio XII –AT di Como - Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, 2 22100 Como Tel. +39 031-237 111 – Email Circolare MIUR AOO USPCO R.U. xxxx del gg mese aaaa – pag 2 Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione. Il Dirigente Roberto Proietto Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

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