I GARANTI EUROPEI DELLA PRIVACY SONO PREOCCUPATI
" CI SONO RISCHI DI MONITORAGGIO PERMANENTE E DIFFUSO"
Le Autorità di protezione dati europee hanno approvato un parere su unsistema di trasporto intelligente denominato C-ITS, in base al quale dal 2019le autovetture in circolazione in Europa potranno "comunicare" tra loro econ altre infrastrutture di trasporto (segnaletica stradale, stazioni ditrasmissione/ricezione) scambiandosi informazioni utili alla circolazione.
Il parere, di cui è relatore il Garante italiano, rappresenta un primo,importante passo per tutelare, fin dalla fase di progettazione, i dati personaliimpiegati da queste nuove applicazioni tecnologiche.
La piattaforma C-ITS è un progetto della Commissione europea nato conl'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, l'efficienza del traffico, il comfortdi guida e di ridurre le emissioni inquinanti, aiutando l'automobilista aprendere le decisioni più opportune al verificarsi di determinati eventi esterni(ingorghi, incidenti stradali, condizioni metereologiche, lavori in corso).
I Garanti europei, pur riconoscendo la validità del progetto dellaCommissione, sottolineano come la diffusione su vasta scala di questanuova tecnologia, che comporterà la raccolta e l'elaborazione di quantitàsenza precedenti di dati (stile di guida, velocità, direzione,geolocalizzazione), ponga nuove sfide ai diritti fondamentali e allariservatezza.
Il C-ITS, grazie alle capacità di trasmissione e ricezione dei veicoli sarà ingrado di comunicare a qualsiasi veicolo "ricevente" e alle infrastrutturepresenti sul percorso spostamenti e informazioni sugli stili di guida. Unaforma di monitoraggio comportamentale permanente e diffuso che potrebbegenerare un acuto senso di disagio nelle persone.
Un altro rischio per la privacy potrebbe derivare dalla mancanza ditrasparenza. Attraverso i loro veicoli, gli automobilisti sarebbero di fatto dei"trasmettitori" continui. Devono essere quindi pienamente consapevoli dellecaratteristiche del trattamento operato dalla piattaforma e dagli altri soggetti con i quali scambiano dati nell'ambiente C-ITS (altri veicoli, produttori diautomobili, gestori di strade, altri soggetti pubblici o privati) e di come questiultimi elaborano le informazioni che ricevono.
Gli automobilisti – affermano i Garanti - non possono essere sottoposti aduna sorveglianza continua e devono avere la possibilità di selezionare leopzioni che preferiscono (tempi, frequenza, posizione), compresa quella didisattivare completamente il sistema.
La scelta di trasmissione peer-to-peer comporta anche un'altra sfida: imessaggi possono essere ricevuti da un numero illimitato di soggetti, le cuiintenzioni e capacità tecnologiche non sono e non possono essereconosciute dall'automobilista. Ciò provoca un'asimmetria informativa tra i"mittenti" e i "ricevitori" dei messaggi che deve essere riequilibratainnalzando il livello di controllo sui dati personali. Informazioni sugli stili diguida e sulla localizzazione, infatti, possono essere molto appetibili perproduttori di automobili, compagnie di assicurazione, società di marketing.
È necessario, inoltre, secondo le Autorità, indicare chiaramente i periodi diconservazione dei dati elaborati da tutte le parti coinvolte nella piattaformaC-ITS, e e vietare la creazione di un database centralizzato.
Le Autorità, infine, raccomandano, a fondamento di un sistema cosìcomplesso, di avviare quanto prima, la procedura per l'adozione di unanormativa a livello comunitario. ( Fonte Garante privacy )
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venerdì 17 novembre 2017
Strade ed auto "intelligenti" : più facile spiare gli automobilisti
venerdì 30 giugno 2017
Lavoro & privacy : no al trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti da parte del datore di lavoro
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venerdì 17 febbraio 2017
Lavoro: vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali
l datore di lavoro non può accedere in maniera
indiscriminata alla postaelettronica o ai dati personali contenuti negli
smartphone in dotazione alpersonale.
È un comportamento illecito. Lo ha ribadito il Garante della
privacyvietando a una multinazionale l'ulteriore utilizzo dei dati personali
trattati inviolazione di legge [doc. web n. 5958296]. La società potrà solo
conservarliper la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Nel disporre il divieto l'Autorità ha affermato che il
datore di lavoro, puravendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della
prestazioneprofessionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da
parte deidipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la
dignità,attenendosi ai limiti previsti dalla normativa. La disciplina di
settore inmateria di controlli a distanza, inoltre, non consente di
effettuare attivitàidonee a realizzare,
anche indirettamente, il controllo massivo, prolungatoe indiscriminato
dell'attività del lavoratore.
I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo
chiaro edettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed
eventualiverifiche.
La vicenda nasce dal reclamo di un dipendente che si era
rivolto alGarante lamentando un illegittimo
trattamento effettuato da unamultinazionale, che avrebbe acquisito
informazioni anche privatecontenute nella e-mail e nel telefono aziendale, sia
durante il rapportoprofessionale sia dopo il suo licenziamento.
Dai riscontri effettuati dall'Autorità sono effettivamente
emerse numeroseirregolarità. La società, ad esempio, non aveva adeguatamente
informato ilavoratori sulle modalità e finalità di utilizzo degli strumenti
elettronici indotazione, né su quelle relative al trattamento dei dati. Aveva
poiconfigurato il sistema di posta elettronica in modo da conservare copia
ditutta la corrispondenza per ben dieci anni, un tempo non proporzionato
alloscopo della raccolta. Esisteva anche una procedura che consentiva
allasocietà di accedere al contenuto dei messaggi che, in linea con la
policyaziendale, potevano avere anche carattere privato. E' inoltre emerso che
lasocietà continuava a mantenere attive le caselle e-mail fino a sei mesidopo
la cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti lapossibilità
di consultarle o, comunque, senza informare i mittenti che lelettere non
sarebbero state visionate dai legittimi destinatari ma da altrisoggetti.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato inoltre,
che il titolare potevaaccedere da remoto
– non solo per attività di manutenzione – alleinformazioni contenute negli
smartphone in dotazione ai dipendenti (ancheprivatissime e non attinenti allo
svolgimento dell'attività lavorativa), dicopiarle o cancellarle, di comunicarle
a terzi violando i principi di liceità,necessità, pertinenza e non eccedenza
del trattamento.
Il Garante ha disposto l'apertura di un autonomo
procedimento per verificare l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative. ( Fonte , Garante Privacy, Newsletter )
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mercoledì 23 novembre 2016
Garante Privacy : Articolo on line da correggere? Il giornalista non può limitarsi alla postilla in calce al pezzo
L'aggiornamento di un articolo pubblicato on line deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo sia nel contenuto dell'anteprima (la cosiddetta preview). Non è sufficiente apporre una postilla alla fine dell'articolo. Solo così può dirsi effettiva la tutela garantita alla persona che chiede di aggiornare i dati a veder riconosciuta la sua attuale identità sociale. Lo ha affermato il Garante privacy nell'accogliere parzialmente il ricorso di un uomo che, coinvolto in una vicenda giudiziaria quando rivestiva un ruolo pubblico, era stato poi scagionato e la sua posizione processuale archiviata [doc. web n. 5690019].
L'uomo si era rivolto all'Autorità insoddisfatto dalle modalità adottate dal quotidiano che si era limitato ad inserire una breve nota alla fine di due articoli dei quali aveva chiesto l'aggiornamento. La presenza in rete di queste "vecchie" informazioni – secondo il ricorrente arrecava un pregiudizio alla sua reputazione, personale e professionale, non corrispondendo a quanto realmente avvenuto, come dimostrato dalla successiva archiviazione del procedimento penale a suo carico.
L'Autorità, ritenendo comunque lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli mantenuti on line nell'archivio storico del quotidiano, ha rilevato tuttavia che il diritto della persona di ottenere l'aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere comunque garantito qualora eventi successivi abbiano modificato quanto riportato, incidendo in modo significativo sul suo profilo e sulla sua immagine.
L'aggiornamento, inoltre, per salvaguardare l'attuale identità sociale della persona deve essere effettivo e non limitato ad una postilla poco visibile.
Non giudicando quindi adeguate le modalità scelte dall'editore, il Garante ha chiesto di rendere visibile, sia nel titolo che nelle preview, l'esistenza di sviluppi della vicenda: mediante, ad esempio, una nota accanto o sotto il titolo dell'articolo.( Fonte : Garante per la protezione dei dati personali).
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mercoledì 10 settembre 2014
Il Mattino.it concede spazio ad una vittoria di Renino & Partners . " Foto del matrimonio su Facebook ? Il giudice dice "no""
NAPOLI - Lei pubblica sul suo profilo Facebook le foto del suo viaggio di nozze che la ritraggono accanto al marito. «Le ha pubblicate senza il mio consenso», afferma lui in un ricorso al giudice che gli dà ragione e ordina la rimozione delle immagini, facendo riferimento nel suo provvedimento a una legge del 1941, e prospettando anche una eventuale condanna della donna al risarcimento dei danni.
La decisione è stata adottata a Napoli dal giudice monocratico del Tribunale civile Raffaele Sdino che ha accolto il ricorso di urgenza ex articolo 700 dell'uomo. Soddisfazione è stata espressa del legale del marito, l'avvocato Ciro Renino e dai legali dello studio che si sono occupati della controversia giudiziaria: «Si tratta di una decisione inedita, destinata a costituire un punto di riferimento per gli utenti Facebook».
Le foto pubblicate erano state scattate durante il viaggio di nozze avvenuto una decina di anni fa e «rimandavano a momenti di serenità: un abbraccio, un bacio appena accennato, scene insomma di ordinaria serenità coniugale».
La moglie, nella sua memoria difensiva, aveva sostenuto che «l'uso dei social network è oggi talmente evoluto da poter considerare la bacheca di Facebook non diversamente da un album fotografico privato».
Il giudice nella sua ordinanza sostiene che la signora ha «sicuramente violato il diritto di riservatezza del marito» e fa riferimento all'articolo 10 del codice civile e alla legge 633 del 1941 («il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o essere messo in commercio senza il consenso di questa», «non occorre il consenso quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico»).
Il magistrato sottolinea che «contrariamente a quanto assume la difesa della ricorrente (la moglie, ndr), una interpretazione evolutiva delle norme, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e del mutato costume sociale, non può giungere affatto a ritenere lecita la pubblicazione di una immagine di una persona senza il suo consenso».
«Infatti, anche a prescindere dai casi in cui la fotografia è lesiva dell'onore della persona, l'estrema diffusività della pubblicazione su internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo il diritto di immagine, che costituisce di riflesso un diritto della persona, anche perchè le eventuali regole di privacy (il fatto che le immagini erano visibili solo per gli 'amicì di FB, come aveva evidenziato la donna, ndr) possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti». ( Il Mattino.it )
La decisione è stata adottata a Napoli dal giudice monocratico del Tribunale civile Raffaele Sdino che ha accolto il ricorso di urgenza ex articolo 700 dell'uomo. Soddisfazione è stata espressa del legale del marito, l'avvocato Ciro Renino e dai legali dello studio che si sono occupati della controversia giudiziaria: «Si tratta di una decisione inedita, destinata a costituire un punto di riferimento per gli utenti Facebook».
Le foto pubblicate erano state scattate durante il viaggio di nozze avvenuto una decina di anni fa e «rimandavano a momenti di serenità: un abbraccio, un bacio appena accennato, scene insomma di ordinaria serenità coniugale».
La moglie, nella sua memoria difensiva, aveva sostenuto che «l'uso dei social network è oggi talmente evoluto da poter considerare la bacheca di Facebook non diversamente da un album fotografico privato».
Il giudice nella sua ordinanza sostiene che la signora ha «sicuramente violato il diritto di riservatezza del marito» e fa riferimento all'articolo 10 del codice civile e alla legge 633 del 1941 («il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o essere messo in commercio senza il consenso di questa», «non occorre il consenso quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico»).
Il magistrato sottolinea che «contrariamente a quanto assume la difesa della ricorrente (la moglie, ndr), una interpretazione evolutiva delle norme, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e del mutato costume sociale, non può giungere affatto a ritenere lecita la pubblicazione di una immagine di una persona senza il suo consenso».
«Infatti, anche a prescindere dai casi in cui la fotografia è lesiva dell'onore della persona, l'estrema diffusività della pubblicazione su internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo il diritto di immagine, che costituisce di riflesso un diritto della persona, anche perchè le eventuali regole di privacy (il fatto che le immagini erano visibili solo per gli 'amicì di FB, come aveva evidenziato la donna, ndr) possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti». ( Il Mattino.it )
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