" NON VI ERA LA VOLONTA' DI FAR MALE" :
LA CASSAZIONE SALVA IL DIPENDENTE
dell' Avvocato Ciro Renino
Sentenza pro-labour della Suprema Corte , sezione Lavoro , che ha salvato dal licenziamento un lavoratore che era stato appunto oggetto di un provvedimento espulsivo adottato di una società di Siena , la Metalzinco spa.
IL FATTO
Il signor Ma. Ma., il 30/10/2014, era stato licenziato per aver " scagliato un pezzo di legno lungo circa 60 cm, largo 6 e spesso 4, senza colpirlo, in direzione del collega Ve. addetto a operazioni che per la loro elevata rumorosità.
In precedenza lo stesso Ma. Ma, si era lamentato con il collega per l'eccessivo rumore e si era lasciato andare ad espressioni offensive nei suoi confronti.
IL GIUDIZIO
Il merito si era già deciso a favore del lavoratore ed infatti la Corte d'Appello di Firenze, riteneva "insussistente il fatto oggetto di contestazione disciplinare, identificato in un tentativo di lesioni volontarie, posto che, pur essendo pacifico il lancio del pezzo di legno in direzione della postazione di lavoro del collega ad oltre 10 metri di distanza, non poteva, tuttavia, considerarsi provato né che l'azione fosse oggettivamente idonea a colpire con intensità apprezzabile la persona del Ve., né che essa esprimesse un intento lesivo ai suoi danni, anziché un mero gesto dimostrativo di protesta".
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il datore di lavoro ricorreva dunque in Cassazione , sostenendo tra l'altro che la condotta del dipendente costituiva fatto comunque illecito , che " ben può essere connessa ad un fatto di natura colposa e a qualsiasi condotta contraria alla vita e all'organizzazione aziendale" .
La Corte Suprema ha invece " salvato" il dipendente sostenendo tra l'altro che la circostanza non si poneva come antigiuridica, ribadendo che in effetti l'azione del lavoratore , non costituiva una minaccia all'incolumità del collega .
Sarebbe stata adeguata una sanzione disciplinare , ma certo non il licenziamento.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali.
Il lavoratore è stato reintegrato .
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