Ecco le modifiche introdotte a maggio : il procedimento deve irrevocabilmente concludersi in 120 giorni
DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75
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Capo VII - Responsabilità disciplinare
Articolo 12.
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa
o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare
in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.».
Articolo 13.
Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione
della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare
è di competenza del responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto
il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito
della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti
disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e
responsabilità.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione
unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-
bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione
di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della
struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente,
e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare
di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni de-
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correnti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento
in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti
di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito
e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti
giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente
può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di
grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie
scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa
sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la
conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto
previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di
accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto
di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi
giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione
del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento
di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio
competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato
per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione.
Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello
stesso è sostituito da un codice identificativo.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente,
nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea
casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa
all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano,
le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta
di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed
i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici
di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al
numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati
dal dipendente o dal suo procuratore.»;
f) al comma 6, le parole: «il capo della struttura o l'ufficio per i
procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni
pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i procedimenti
disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche»;
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g) al comma 7, la parola: «lavoratore» è soppressa, dopo le parole:
«alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole:
«o ad una diversa» sono soppresse, e le parole: «dall'autorità disciplinare»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»;
h) al comma 8, primo periodo, le parole: «concluso o» sono sostituite
dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento
disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che
abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al
competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente
è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto
e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio
disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito
decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di
provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente
al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede
a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari
dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito
e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono
i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione
del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in
ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.»;
i) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare
salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione
del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare
dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte
ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.»;
j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali
o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano
per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o
procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo
o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento
disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non
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determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli
atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente
compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di
esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli
accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili
con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori
il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per
la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è
prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del
responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e
si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque
per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate
nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari.».
Articolo 14.
Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le
parole da: «Per le infrazioni» a: «l'ufficio competente» sono sostituite
dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è applicabile
una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari» e le parole da: «, salva la possibilità» a:
«del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere
riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi
nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un
provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva
la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari
nei confronti del dipendente.»;
b) al comma 2 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»;
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c) al comma 3 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione
dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della
sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione
di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di
riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti
per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive,
l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o
riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis,
del codice di procedura penale.».
Articolo 15.
Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai
sensi dell'articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di
cui all'articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare,
della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore
a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione
degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da
norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e
rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente
per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici
fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
150 del 2009.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in
cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza,
si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.».
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Articolo 16.
Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.»
sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di
cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma
1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le
condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento
alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio
in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché
con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati
periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione
dei servizi all'utenza.».
Articolo 17.
Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento
del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile,
l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,
in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i
presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti
del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo
55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli
di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva
e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili,
l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un
massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista
nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter),
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e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale
o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata
anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente
decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare
dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma
commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-
bis, comma 4.».