sabato 14 ottobre 2017

Eccesso di velocità : la multa è nulla se la Polstrada non fornisce la prova della periodica taratura dell'Autovelox


NON BASTA CHE GLI AGENTI ATTESTINO CHE L'APPARECCHIO FUNZIONI , OCCORRE CHE VENGA PROVATA LA PERIODICA TARATURA DELL'AUTOVELOX  


Il Tribunale di Napoli , Sezione X, Giudice Barbara Gargia, con la sentenza 9039/2017 pubblicata  il 06/09/2017 ha fissato un importante principio in tema di sanzioni per il superamento del limite di velocità, nell'ambito della circolazione stradale e cioè l'obbligo dell'Ente che eleva la sanzione di fornire la prova della periodica taratura dello strumento destinato alla misurazione della velocità.
La signora O.D.O., rivoltasi per la difesa a Renino & Partners Avvocati,  aveva contestato una sanzione amministrativa elevata dalla Polstrada eccependo che non fosse stata dimostrato il corretto funzionamento dell'Autovelox, risultandole inverosimile il superamento del limite di velocità.
Il giudice di Pace le aveva dato torto, ma la conducente aveva proposto appello .
Il Tribunale faceva perno sulla sentenza della  Suprema Corte n. 9645/16, secondo la quale “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (comprese, quindi, le apparecchiature cd. SICV) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”. 
E quindi concludeva che , in presenza di contestazione dell'utente, vi è uno specifico obbligo per il  Ministero di fornire " la prova della regolare e periodica taratura, posto che l'amministrazione, nel verbale impugnato, attesta che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità (SICV) risulta perfettamente funzionante, ma nulla dice in ordine alla dovuta taratura; né fornisce prova dell’intervenuta taratura". 
Non basta, secondo il Giudice Gargia, che la Polstrada  nel giudizio di I grado abbia "genericamente riferito circa la regolare omologazione dell’apparecchio ed indicato genericamente l’intervenuta periodica taratura dell’apparecchio, senza peraltro fornirne prova e documentazione".
Il Tribunale ha quindi annullato il verbale e condannato il Ministero al 50 % delle spese di Giudizio .

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