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mercoledì 23 novembre 2016

Garante Privacy : Articolo on line da correggere? Il giornalista non può limitarsi alla postilla in calce al pezzo

L'aggiornamento di un articolo pubblicato on line deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo sia nel contenuto dell'anteprima (la cosiddetta preview). Non è sufficiente apporre una postilla alla fine dell'articolo. Solo così può dirsi effettiva la tutela garantita alla persona che chiede di aggiornare i dati a veder riconosciuta la sua attuale identità sociale. Lo ha affermato il  Garante privacy nell'accogliere parzialmente il ricorso di un uomo che, coinvolto in una vicenda giudiziaria quando rivestiva un ruolo pubblico, era stato poi scagionato e la sua posizione processuale archiviata [doc. web n. 5690019].
L'uomo si era rivolto all'Autorità  insoddisfatto dalle modalità adottate dal quotidiano che si era limitato ad inserire una breve nota alla fine di due articoli dei quali aveva chiesto l'aggiornamento.  La presenza in rete di queste "vecchie" informazioni – secondo il ricorrente arrecava un pregiudizio alla sua reputazione, personale e professionale, non corrispondendo a quanto realmente avvenuto, come dimostrato dalla successiva archiviazione del procedimento penale a suo carico.
L'Autorità, ritenendo comunque lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli mantenuti on line nell'archivio storico del quotidiano, ha rilevato tuttavia che il diritto della persona di ottenere l'aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere comunque garantito  qualora eventi successivi abbiano modificato quanto riportato, incidendo in modo significativo sul suo profilo e sulla sua immagine.
L'aggiornamento, inoltre, per salvaguardare l'attuale identità sociale della persona deve essere effettivo e non limitato ad una postilla poco visibile.
Non giudicando quindi adeguate le modalità scelte dall'editore, il Garante ha chiesto di rendere visibile, sia nel titolo che nelle preview, l'esistenza di sviluppi della vicenda: mediante, ad esempio, una nota accanto o sotto il titolo dell'articolo.( Fonte : Garante per la protezione dei dati personali).
 

mercoledì 10 settembre 2014

Il Mattino.it concede spazio ad una vittoria di Renino & Partners . " Foto del matrimonio su Facebook ? Il giudice dice "no""

NAPOLI - Lei pubblica sul suo profilo Facebook le foto del suo viaggio di nozze che la ritraggono accanto al marito. «Le ha pubblicate senza il mio consenso», afferma lui in un ricorso al giudice che gli dà ragione e ordina la rimozione delle immagini, facendo riferimento nel suo provvedimento a una legge del 1941, e prospettando anche una eventuale condanna della donna al risarcimento dei danni.

La decisione è stata adottata a Napoli dal giudice monocratico del Tribunale civile Raffaele Sdino che ha accolto il ricorso di urgenza ex articolo 700 dell'uomo. Soddisfazione è stata espressa del legale del marito, l'avvocato Ciro Renino e dai legali dello studio che si sono occupati della controversia giudiziaria: «Si tratta di una decisione inedita, destinata a costituire un punto di riferimento per gli utenti Facebook».

Le foto pubblicate erano state scattate durante il viaggio di nozze avvenuto una decina di anni fa e «rimandavano a momenti di serenità: un abbraccio, un bacio appena accennato, scene insomma di ordinaria serenità coniugale».

La moglie, nella sua memoria difensiva, aveva sostenuto che «l'uso dei social network è oggi talmente evoluto da poter considerare la bacheca di Facebook non diversamente da un album fotografico privato».


Il giudice nella sua ordinanza sostiene che la signora ha «sicuramente violato il diritto di riservatezza del marito» e fa riferimento all'articolo 10 del codice civile e alla legge 633 del 1941 («il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o essere messo in commercio senza il consenso di questa», «non occorre il consenso quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico»).

Il magistrato sottolinea che «contrariamente a quanto assume la difesa della ricorrente (la moglie, ndr), una interpretazione evolutiva delle norme, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e del mutato costume sociale, non può giungere affatto a ritenere lecita la pubblicazione di una immagine di una persona senza il suo consenso».

«Infatti, anche a prescindere dai casi in cui la fotografia è lesiva dell'onore della persona, l'estrema diffusività della pubblicazione su internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo il diritto di immagine, che costituisce di riflesso un diritto della persona, anche perchè le eventuali regole di privacy (il fatto che le immagini erano visibili solo per gli 'amicì di FB, come aveva evidenziato la donna, ndr) possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti». ( Il Mattino.it )