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mercoledì 22 ottobre 2014

Condominio. Inutile utilizzare il paracadute delle " varie ed eventuali". Se l'argomento non è all'ordine del giorno la delibera è viziata .

L'elenco degli argomenti inseriti all'ordine del giorno costituisce limite legale insormontabile e non serve a nulla rifugiarsi nella previsione delle " varie ed eventuali": la delibera è annullabile.
Così ha deciso il Tribunale di Napoli, sezione stralcio di Portici, Giudice Monocratico Nicoletta Celentano, nella sentenza numero 7393 del 2014. I condomini nel caso di specie avevano deciso di installare due passamani negli ambienti condominiali su insistenze di un proprietario . L'argomento non era previsto all'ordine del giorno e tuttavia i condomini avevano pensato di approvare l'iniziativa e la spesa inserendo la questione nell'ambito delle " varie ed eventuali" .Il Tribunale ha però sanzionato con l'annullabilità il verbale in questione ritenendo che l'assemblea condominiale non può deliberare su questioni non inserite all'ordine del giorno e che la previsione di " varie ed eventuali" non può sanare il vizio in questione.
Rimane da chiedersi : che senso l'inserimento costante all'ordine del giorno delle assemblee condominiali questa voce ? In effetti esclusa la possbilità che possano le "varie" costituire un paracadute per argomenti non previsti dall'amministratore o dai condomini rimane aperta la possibilità che nelle varie vengano trattati argomenti non suscettibili di costituire l'oggetto di un deliberato, come ad esempio potrebbe essere una sollecitazione all'amministratore di occuparsi di un dato problema. E tuttavia, considerato che un'attività del genere sarebbe comunque, in pratica, possibile , occorre probabilmente considerare veramente inutile quella coda programmatica costituita appunto dalle " Varie ed eventuali". Per cui, "eventualmente" , gli amministratori di condominio farebbero bene a non più inserire tale voce nelle loro convocazioni assembleari.

mercoledì 18 giugno 2014

" Non mi paghi ? Al lavoro non ci vengo! " Illegittimo il licenziamento se l'assenza del lavoratore è giustificata dal mancato pagamento della retribuzione

Con l'ordinanza del 18/6/14, a definizione del procedimento di cui al numero 11548/2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Monocratico Dottoressa Nunzia Tesone, ha declarato la nullità del licenziamento comminato al lavoratore assentatosi per l'inadempimento del datore di lavoro .
Nei fatti il signor M.A. a seguito del mancato saldo di due mensilità e dei contributi previdenziali maturati nei sei mesi precedenti,  aveva rifiutato di recarsi al lavoro , pur dichiarando la propria disponibilità alla ripresa dell'attività laddove fosse intervenuto l'adempimento della parte datoriale.
Per tutta risposta la società XY decideva di comminargli il licenziamento senza preavviso.
Il Giudice ha risolto la questione in senso favorevole al lavoratore ritenendo che anche nei contratti di lavoro vadano applicati i principi di carattere generale applicabili ai contratti a prestazione corrispettiva ed in particolare, che " il rifiuto di adempiere , come reazione al primo inadempimento oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà" può trovare "concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata".
Riportandosi tra l'altro alla Giurisprudenza della Massima Corte ( 11181/2002) il Giudice ha precisato che non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede.
Sulla scorta di tali premesse il lavoratore, che aveva agito con un ricorso ex lege Fornero , ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento costituito dalle mensilità globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra. 

martedì 5 febbraio 2013

Firma del Giudice illeggibile ? Decreto ingiuntivo nullo


Il Tribunale di Napoli ha sentenziato in maniera originale in tema di qualità essenziali del decreto ingiuntivo.
Nella sentenza n. 864 del 2006, l'Ufficio Giudiziario partenopeo , in persona del Giudice Monocratico Dottor Augusto Tatangelo, ha sancito la nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c. 
Nella fattispecie concreta il giudice Tatangelo ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta con atto di citazione avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di 9000,00 euro circa intimato sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.
Il provvedimento in questione risultava infatti difettoso di valida sottoscrizione, essendo la stessa assolutamente illeggibile e non risultando in tutto il corpo dell'atto in alcun modo indicato o comunque ricavabile , il nome del Giudice emittente .

Il Tribunale ha di conseguenza affermato la nullità insanabile di detto decreto ingiuntivo. 
Il giudice partenopeo ha poi considerato che tale nullità è deducibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione e che essa certamente può essere fatta valere anche in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi   del resto di una contestazione attinente alla stessa esistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Più recentemente il principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino, sezione VI civile del 31/7/08:" In tema di provvedimenti del giudice, nella fattispecie di decretoingiuntivo, laddove venga apposta sull'atto da parte dell'estensore unafirma sigliforme di ardua decifrazione e non vengano esplicitate in alcuna parte dell'atto stesso le generalità dell'estensore, deve essere dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 161 cpv. c.p.c." 
La Giurisprudenza di legittimità prevede , con riguardo alla sentenza che "la presunzione di identità tra l'autore del segno grafico indistinguibile, utilizzato e la persona del giudice " viene inficiata solo quando tra il tratto grafico e l'indicazione nominativa del giudice contenuta nell'atto " non sussistano adeguati elementi di collegamento " ( Cass . Sez. prima, 24 luglio 2003, n° 11471)  
(Commento a cura della Dottoressa Alessia D'Antonio)