l datore di lavoro non può accedere in maniera
indiscriminata alla postaelettronica o ai dati personali contenuti negli
smartphone in dotazione alpersonale.
È un comportamento illecito. Lo ha ribadito il Garante della
privacyvietando a una multinazionale l'ulteriore utilizzo dei dati personali
trattati inviolazione di legge [doc. web n. 5958296]. La società potrà solo
conservarliper la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Nel disporre il divieto l'Autorità ha affermato che il
datore di lavoro, puravendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della
prestazioneprofessionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da
parte deidipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la
dignità,attenendosi ai limiti previsti dalla normativa. La disciplina di
settore inmateria di controlli a distanza, inoltre, non consente di
effettuare attivitàidonee a realizzare,
anche indirettamente, il controllo massivo, prolungatoe indiscriminato
dell'attività del lavoratore.
I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo
chiaro edettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed
eventualiverifiche.
La vicenda nasce dal reclamo di un dipendente che si era
rivolto alGarante lamentando un illegittimo
trattamento effettuato da unamultinazionale, che avrebbe acquisito
informazioni anche privatecontenute nella e-mail e nel telefono aziendale, sia
durante il rapportoprofessionale sia dopo il suo licenziamento.
Dai riscontri effettuati dall'Autorità sono effettivamente
emerse numeroseirregolarità. La società, ad esempio, non aveva adeguatamente
informato ilavoratori sulle modalità e finalità di utilizzo degli strumenti
elettronici indotazione, né su quelle relative al trattamento dei dati. Aveva
poiconfigurato il sistema di posta elettronica in modo da conservare copia
ditutta la corrispondenza per ben dieci anni, un tempo non proporzionato
alloscopo della raccolta. Esisteva anche una procedura che consentiva
allasocietà di accedere al contenuto dei messaggi che, in linea con la
policyaziendale, potevano avere anche carattere privato. E' inoltre emerso che
lasocietà continuava a mantenere attive le caselle e-mail fino a sei mesidopo
la cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti lapossibilità
di consultarle o, comunque, senza informare i mittenti che lelettere non
sarebbero state visionate dai legittimi destinatari ma da altrisoggetti.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato inoltre,
che il titolare potevaaccedere da remoto
– non solo per attività di manutenzione – alleinformazioni contenute negli
smartphone in dotazione ai dipendenti (ancheprivatissime e non attinenti allo
svolgimento dell'attività lavorativa), dicopiarle o cancellarle, di comunicarle
a terzi violando i principi di liceità,necessità, pertinenza e non eccedenza
del trattamento.
Il Garante ha disposto l'apertura di un autonomo
procedimento per verificare l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative. ( Fonte , Garante Privacy, Newsletter )
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venerdì 17 febbraio 2017
Lavoro: vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali
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