venerdì 19 febbraio 2021

DOPING E DIRITTO . GIP DEL TRIBUNALE DI BOLZANO RESPINGE l'OPPOSIZIONE DELLE PARTI OFFESE ED ARCHIVIA L'ACCUSA

 

Ed ora chi risarcirà Alex Schwarzer ?


dell'Avvocato Ciro Renino 



Wada ( Wordl Antidoping Agency) e Iaaf ( International Association of Athletics Federation) , masssime organizzazioni mondiali del controllo antidoping e dell'atletica, 

avevano accusato e condannato il marciatore altoatesino per un presunto doping che si sarebbe verificato nel 2016 : otto anni di stop, con addio all'Olimpiade di Rio.

Ma la decisione dei due giganti dello sport mondiale  è stata sconfessata dalla Giustizia penale ordinaria italiana : non fu doping e forse, ci fu , macchinazione .

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano aveva già richiesto l'archiviazione del caso, ma le parti ( presunte) offese avevano proposto opposizione richiesto il rinvio a giudizio dell'atleta per il reato previsto e punito dall'articolo art. 586-bis del codice penale che  "punisce  chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge" .

Il Gip ha ritenuto che le provette che contenevano i campioni delle urine di Alex Schwarzer sarebbero potuti essere stati alterati ed ha archiviato le accuse.

Nel suo provvedimento tra l'altro lascia intendere che vi è la forte possibilità che imputazione e condanna dell'atleta furono studiate e realizzate a tavolino. 

E' una decisione che impone riflessioni . 

Per le Difese, nei casi di imputazione simili, nasce l'imperativo di focalizzare i propri sforzi nella verifica dei passaggi che hanno portato la campionatura dei dati biologici alle analisi. 

Il caso Schwarzer domanda ai giudici  una valutazione realmente autonoma rispetto alle sentenze proveniente dalla Magistratura sportiva ed ancora , svincolata dalle insidie dei regolamenti sportivi. 

Prendiamo il caso del consumo di cannabis. 

Secondo la Wadi , l'assunzione di questo stupefacente , pur nell'ambito di determinati parametri, comporta squalifica .

Ora appare evidente che il nostro codice penale prevede la sussistenza del reato solo nel caso in cui l'assunzione da parte dell'atleta determina il miglioramento della prestazione sportiva e certo il consumo di cannabis non comporta questo effetto. 

E quindi, il Giudice penale che dovesse condannare l'atleta per il solo fatto di aver superato i parametri Wada e di essere stato per questo squalificato , rinuncerebbe all'autonomia della sua valutazione e porrebbe in essere un appiattimento ingiustificato della Giustizia penale ordinaria ai risultati della giustizia sportiva. 

 

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