LICENZIAMENTO OGGETTIVO ILLEGITTIMO SE IL DATORE DI LAVORO NON ALLEGA E PROVA L'IMPOSSIBILITA' DI REIMPIEGARE IL DIPENDENTE IN MANSIONI INFERIORI
dell'Avvocato Ciro Renino
Per due volte i giudici di merito avevano accolto le ragioni del lavoratore, ciononostante il datore di lavoro aveva provato la carta del ricorso in cassazione per ottenere una declaratoria di legittimità del licenziamento intimato.
La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia con la sentenza 29100 del 11 novembre 2019, è tornata a premiare le ragioni del lavoratore chhe ha così ottenuto la conferma del suo diritto all'indennizzo , pari, nel suo caso a sei mensilità.
"In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103, c.c., come novellato dal d.lgs. n. 81 del 2015, è onere del datore di lavoro fornire la prova l'impossibilità del repêchage, e, in particolare, di aver prospettato al dipendente, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale, ai fini della sua utilizzazione alternativa".
Quindi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è lecito non solo non solo le ragioni economiche lo rendono necessario , occorre altresì che il lavoratore non possa essere reimpiegato in mansioni inferiori.
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