LA CORTE D'APPELLO DI MILANO HA STATUITO CHE IL GIUDICE DELLA FASE SOMMARIA NON PUO' COINCIDERE CON IL MAGISTRATO CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE
Tribunale di Nola - La sezione lavoro di questa sede giudiziaria napoletana pone in essere una prassi in conflitto con il principio riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano |
OCCORRE PERO' AVANZARE ISTANZA DI RICUSAZIONE
dell'Avvocato Ciro Renino
La Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro , con la sentenza numero 1577 del 2013 ha riconosciuto l nullità della sentenza emessa nell'ambito di un " rito Fornero" se il Giudice della fase sommaria coincide con il Magistrato designato per il giudizio di opposizione.
La parte che vi ha interesse avrà però l'onere di proporre , in primo grado di giudizio istanza di ricusazione poichè secondo i Giudici meneghini " costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte-unicamente con l'istanza di ricusazione, nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa non ricorrente nella fattispecie in esame.-, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 26976/11, Cass. 19 novembre 2009, n. 23930 e Cass. 27 maggio 2009, n. 12263)".
Secondo la Corte d'Appello milanese si ha in questo caso una violazione del principio di alterità del Giudice che finisce in realtà per giudicare il proprio stesso operato .
La sentenza in questione meriterebbe di trovare applicazione nella prassi giudiziaria di molti Fori della Campania ( Nola e Torre Annunziata , ad esempio ) in cui effettivamente la fase di opposizione appare realmente svuotata di significato, avendo il Giudice già chiaramente espresso il proprio pensiero nella fase a sommaria cognizione .
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