La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa'
della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili
di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una
scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione
all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche
in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche
garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali
e la loro organizzazione e' orientata alla massima flessibilita',
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico,
nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito,
l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale
dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della
comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realta' locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la
valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento
nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del
metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di insegnamento, la
collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il
territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita'
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
e in particolare attraverso:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna
disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e
i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di
cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle
famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario
complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole
discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al
comma 201, nonche' della dotazione organica di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e
finanziarie disponibili.
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione
dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di
istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o
istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti
secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione
scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche
come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto
ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta
formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in
merito agli insegnamenti e alle attivita' curricolari,
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche' di
posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in
relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della
quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',
nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta
formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese
e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita'
nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita'
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita'
culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attivita' sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni
con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2
dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica»
sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti
agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera
corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di
qualita'».
10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono
realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica,
anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale
«118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle
realta' del territorio.
11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro il
mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione
scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla
quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e
il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore
risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto
nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso tra
il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di
riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse iscritte in
bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio
dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma
143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle
risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di
incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere
pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di
ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento,
il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene
anche la programmazione delle attivita' formative rivolte al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' la
definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione
disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre.
13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale
dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a
ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli esiti della
verifica.
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le
sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile
annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito
della loro autonomia.
2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a
norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico
dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi
di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma
restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta
formativa.
3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai posti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29
dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di
attrezzature materiali, nonche' i piani di miglioramento
dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione e
di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e'
approvato dal consiglio d'istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse
realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio; tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14
del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione
organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del
presente articolo.
16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione
dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle scuole di ogni
ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto
decreto-legge n. 93 del 2013.
17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una
valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,
assicurano la piena trasparenza e pubblicita' dei piani triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui
al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente eventuali
revisioni del piano triennale.
18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai
posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi
da 79 a 83.
19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse
disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali
dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi
62 e 63.
20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e
dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati,
nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze
certificate, nonche' docenti abilitati all'insegnamento anche per
altri gradi di istruzione in qualita' di specialisti, ai quali e'
assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale
di cui al comma 124.
21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le
materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonche' al fine di
promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo
le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al
diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e
istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di
competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
22. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, le
istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione
con le famiglie interessate e con le realta' associative del
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, attivita' educative, ricreative, culturali, artistiche e
sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
23. Per sostenere e favorire, nel piu' ampio contesto
dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.
92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in
modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare
le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere
l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a contrastare il
fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione,
favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri
adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di
prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio
annuale dei percorsi e delle attivita' di ampliamento dell'offerta
formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in generale
sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal
completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla
base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche
al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con
disabilita' e' assicurato anche attraverso il riconoscimento delle
differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro
123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno
2017 fino all'anno 2021.
26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle
istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2022.
27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la
rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in mancanza del
parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti
dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
perfetti ed efficaci.
28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti
opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la
quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti,
attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del
percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello
studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identita'
digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al
percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali
scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche
in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali, artistiche,
di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le
modalita' di individuazione del profilo dello studente da associare
ad un'identita' digitale, le modalita' di trattamento dei dati
personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di
ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di trasmissione al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei
suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di
cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per la mappatura
del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura
della progettazione e della valutazione per competenze.
29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,
puo' individuare percorsi formativi e iniziative diretti
all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli
studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei
talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere
utilizzati anche finanziamenti esterni.
30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei
colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello
studente.
31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
delle attivita' di cui al comma 28.
32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di
accesso al lavoro sono sviluppati con modalita' idonee a sostenere
anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti
di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo
periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e le
capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani
triennali dell'offerta formativa.
34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero
con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei
settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e
musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI,».
35. L'alternanza scuola-lavoro puo' essere svolta durante la
sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo
e le modalita' di verifica ivi stabilite nonche' con la modalita'
dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza
scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.
36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini
dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle
attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito
il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui
all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,
e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e' definita la Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro,
concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di
cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti
dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare
riguardo alla possibilita' per lo studente di esprimere una
valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con
il proprio indirizzo di studio».
38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attivita' di
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38, nonche' per
l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle
attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni
annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le
istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di
cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili
all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula
apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento
scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni
possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e
delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il
dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una
scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state
stipulate convenzioni, evidenziando la specificita' del loro
potenziale formativo e le eventuali difficolta' incontrate nella
collaborazione.
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il
registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro e'
istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle
seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono
visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a
svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il
registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche'
i periodi dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attivita' di
alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le
imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la
condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attivita'
svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al
patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri
operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di
alternanza.
42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e
nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla
valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi
servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate
dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e
formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa
dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al
fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al
presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle scuole
statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto,
nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di
cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a valere sul Fondo previsto
dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti
tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non
inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole
fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di
occupabilita' a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi
attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno
precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce
elemento di premialita', da destinare all'attivazione di nuovi
percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni
esistenti.
46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli
istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi
quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio
nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica
superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di
durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli
istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e
dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle
prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali;
b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in
qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro
bilanci;
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un
ciclo completo di percorsi;
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il
territorio nazionale;
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge possano attivare nel territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non
inferiore a 100.000 euro.
48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente
ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della
Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle merci
- conduzione del mezzo navale» e «Mobilita' delle persone e delle
merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare
le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione
allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,
di coperta e di macchina, integrando la composizione della
commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in
materia.
49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure
nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica,
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 settembre 2011»;
b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,»
sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area
efficienza energetica,».
50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, e' inserita la seguente:
«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali
definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7
settembre 2011».
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