venerdì 14 febbraio 2014

MOBBING SUL LUOGO DI LAVORO , UNA SENTENZA CHIARIFICATRICE DELLA SETTIMA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI


" Il c.d. mobbing consiste in atti e comportamenti, violenza o persecuzione psicologica, svolti con carattere sistematico e duraturo, posti in essere dal datore di lavoro che miri a danneggiare il lavoratore al solo fine di estrometterlo dal lavoro, con una condotta molesta e vessatoria, integrante specifiche ipotesi di reato. La figura di reato maggiormente vicine al mobbing, è individuata, dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie p. e p. dall'art. 572 c.p. commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio della professione e che si sostanzia in una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore. Deve trattarsi cioè di comportamenti abituali e consuetudini di vita per le quali vi sia la soggezione si un soggetto all'altro, con prevaricazione della persona che si trovi in posizione di supremazia rispetto al sottoposto(..)". Tribunale Napoli, Sezione 7 penale, Sentenza 20 luglio 2012, n. 10295.

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