Una recente sentenza del Tribunale di Milano, pone in luce tutti i possibili rimedi a disposizione del coniuge o del genitore pregiudicato dall'attività del partner :
a) la prestazione di garanzie a tutela dell'adempimento in tema di assegno di mantenimento (156 c.c.);
b) provvedimenti atipici ( allontanamento) per le condotte aggressive (342-bis c.c.);
c) sanzioni e risarcimento del danno nel caso di violazioni della condotta prevista dalla legge o dal Giudice (709-ter c.p.c.);
d) modifica/revoca dei provvedimenti interinali , cioè adottati in via provvisoria (709, ult. comma, c.p.c.);
e) ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo;
f) sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.);
Si tratta di un'interessante vademecum che il Tribunale meneghino, con la sentenza del 17 aprile 2013 ( fonte Il Sole 24 Ore ) , pone a fondamento della decisione di non concedere un provvedimento d'urgenza richiesto ex articolo 700 cpc .
In questa materia, ha deciso il Tribunale di Milano, l'urgenza è già adeguatamente tutelata e prevista: non c'è quindi spazio per il provvedimento atipico de quo , caratterizzato da un'operatività residuale.
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