Con la sentenza n. 28824 del 27 dicembre 2011, la prima
sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile anche laddove la stessa abbia un proprio reddito .
La Suprema Corte ha ritenuto prevalente la necessità di garantire alla moglie un tenore di vita equivalente a quello goduto nel corso del matrimonio.
In particolare, il ricorrente affermava la non indispensabile erogazione dell’assegno di divorzio in favore
della ex moglie, la quale, lavorando, percepiva un proprio reddito che le
consentiva di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di
matrimonio, senza l’ulteriore contributo economico dell’ex coniuge. Inoltre, il
ricorrente eccepiva la mancata prova da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’
assegno sia in ordine al tenore di vita precedentemente tenuto, sia in merito
alle possibilità di continuare a mantenerlo dopo il divorzio solo con le
proprie disponibilità economiche.
La Corte ha, tuttavia, ritenuto che l’assegno divorzile andava ugualmente
corrisposto, in quanto esso trova il suo presupposto nell’inadeguatezza dei
mezzi economici del coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza
dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio e nell’esigenza di un tendenziale ripristino della
precedente condizione di equilibrio. Nella fattispecie l’indubbio divario delle
capacità reddituali dei due coniugi erano tali da non consentire alla ex moglie
di mantenere uno status economico analogo a quello goduto nel corso del
matrimonio: da qui la necessità dell’assegno divorzile, inteso proprio a
riequilibrare il divario e avvicinare la capacità reddituale a quella
precedente.
Infine, nella fattispecie, per quanto non sia stata svolta una specifica
indagine diretta a determinare il tenore di vita del nucleo familiare nel corso
del matrimonio, la Corte ha ritenuto di poterlo definire di media agiatezza in
base ai redditi percepiti.
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