giovedì 5 gennaio 2012

All'ex moglie spetta l’assegno divorzile anche se può contare su un proprio reddito


Con la sentenza n. 28824 del 27 dicembre 2011, la  prima 
sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile anche laddove la stessa abbia un proprio reddito . 
La Suprema Corte ha ritenuto prevalente la necessità di garantire alla moglie un tenore di vita equivalente a quello goduto nel corso del matrimonio.
 In particolare, il ricorrente affermava la non indispensabile erogazione dell’assegno di divorzio in favore 
della ex moglie, la quale, lavorando, percepiva un proprio reddito che le 
consentiva di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di 
matrimonio, senza l’ulteriore contributo economico dell’ex coniuge. Inoltre, il 
ricorrente eccepiva la mancata prova da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’
assegno sia in ordine al tenore di vita precedentemente tenuto, sia in merito 
alle possibilità di continuare a mantenerlo dopo il divorzio solo con le 
proprie disponibilità economiche.
La Corte ha, tuttavia, ritenuto che l’assegno divorzile andava ugualmente 
corrisposto, in quanto esso trova il suo presupposto nell’inadeguatezza dei 
mezzi economici del coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza 
dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in 
costanza di matrimonio e nell’esigenza di un tendenziale ripristino della 
precedente condizione di equilibrio. Nella fattispecie l’indubbio divario delle 
capacità reddituali dei due coniugi erano tali da non consentire alla ex moglie 
di mantenere uno status economico analogo a quello goduto nel corso del 
matrimonio: da qui la necessità dell’assegno divorzile, inteso proprio a 
riequilibrare il divario e avvicinare la capacità reddituale a quella 
precedente.
Infine, nella fattispecie, per quanto non sia stata svolta una specifica 
indagine diretta a determinare il tenore di vita del nucleo familiare nel corso 
del matrimonio, la Corte ha ritenuto di poterlo definire di media agiatezza in 
base ai redditi percepiti.

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