lunedì 9 gennaio 2012

L'avvocato che affida l'incarico al collega domiciliatario è tenuto in proprio al pagamento


La Suprema Corte di Cassazione, II Sezione civile , con la sentenza 2 dicembre 2011, n° 25816, ha sancito l'obbligo dell'avvocato domiciliante nei confronti del collega domiciliatario. 
"La domiciliazione dell'avvocato presso un altro collega non determina l'insorgenza della qualifica di co-difensore in capo al domiciliatario, a nulla rilevando che il cliente sottoscriva la procura ad litem anche nei confronti di quest'ultimo. Il rapporto che interviene tra i due avvocati, infatti, prende la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi. Conseguentemente, l'onorario del domiciliatario deve essere versato dall'avvocato mandante e non dal cliente".
Ovviamente sarà poi il cliente dell'avvocato domiciliante a farsi carico delle spese sostenute dal suo patrocinatore. 
Tuttavia , la decisione de quo appare francamente sorprendente. 
l'Avvocato che opera nei confronti del Domiciliatario, in ogni caso opera in rappresentanza del Cliente. Le obbligazioni  assunte dall'Avvocato domiciliante dovrebbero immediatamente ripercuotersi nella sfera giuridico-patrimoniale del cliente. 
Tuttavia occorre prendere atto della maggiore autorità dell'interpretazione della Suprema Corte. 

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