Decreto Legge - 21/06/2013 , n. 69 -
Gazzetta Uff. 21/06/2013 , n.144
Testo in G.U.
Epigrafe
DECRETO-LEGGE
21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ordinario n. 50 alla Gazz. Uff., 21 giugno
2013, n. 144). - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA
la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita
economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo,
nonche' misure per l'efficienza dei sistema giudiziario e la definizione del
contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese
attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando
anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno
2013;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del
Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli
affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per
l'integrazione e per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili;
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO I
CAPO I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art.1
(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
Art. 1
1. Al
fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a)
assicurare un piu' ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie
imprese, anche tramite:
1.
l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato
finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio;
2.
l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di
copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione
finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito,
senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di
pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata
non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi
articoli;
3. la
semplificazione delle procedure e delle modalita' di presentazione delle
richieste attraverso un maggior ricorso a modalita' telematiche di accesso e di
gestione della garanzia;
4.
misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia
pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
b)
limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di
nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di garantire
operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di
presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano
condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte
del Fondo.
2. Le
condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale di cui
all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il
comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato.
4. Al
comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' soppresso l'ultimo
periodo.
5. Il
comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato. Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201
del 2011, le parole: "nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli
finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti,
secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" sono soppresse.
Art.2
(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)
Art. 2
1. Al
fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le
piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai
contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di
leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo.
2. I
finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle
banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di
provvista, costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I
finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di
stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche
frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono
coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto
di cui al comma 5.
4. Alle
imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un
contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al
comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata in piu'
quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel
rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
5. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di
accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al
comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative
attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. La
concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo puo' essere assistita
dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di accesso e
modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti
finanziamenti.
7. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano
una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle
condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista
di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu'
efficace utilizzo delle risorse;
b) dei
contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per
l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2;
c) delle
attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche
aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza sulla
misura.
8.
L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di
euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si
renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite
massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento
dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato
trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia
e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro
per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020
e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Art.3
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)
Art. 3
1. Agli
interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei
programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei
territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari
di risorse per la concessione delle agevolazioni.
2. I
programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo
finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi
ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto
interministeriale 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario
dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli
programmi d'investimento.
3. Per
le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza
le disponibilita' esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui
all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le
modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalita'
previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita' del Fondo per la
crescita sostenibile.
4. Il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire
le modalita' e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni,
di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere
specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto
di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la
riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi
o di rilevanti complessi aziendali.
Art.4
(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e
nei carburanti)
Art. 4
1.
All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come
modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011,
n.93, le parole "Per gli stessi clienti vulnerabili" sono sostituite
dalle seguenti "Per i soli clienti domestici"
2. Per
le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti
tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara
attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14,
comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le
date limite di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo
raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a
scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno
spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata
nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio
2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non e' presente il
capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei
comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti
di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la
formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello
sviluppo economico.
4.
Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la
Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare
avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.
5. Nei
casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n.226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal
concessionario subentrante, con modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio
per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di
distribuzione dell'ambito corrispondente.
6. Al
fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti
locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee
guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di
rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformita' con
l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226.
7. Al
fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e dell'energia elettrica
per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di
tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, e' destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e
contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in
impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione, secondo le
modalita' definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19
aprile 2013 e 7 agosto 2003.
Art.5
(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)
Art. 5
1. Al
comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:
"volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile
superiore a 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile
superiore a 300 mila euro".
2. Le
maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate,
al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione
della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalita' individuate con decreto
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Per
l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla
fissazione del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per la componente
convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di
riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei
prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto
pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel
secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per
cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato in
base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso
come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli
ulteriori provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e del gas. Il
Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le
modalita' di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio,
nonche' le modalita' di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri
di cui ai commi 4 e 5. Restano feline le modalita' di calcolo della componente
relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di
trasporto nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 2012, n. 280.
4. A
decorrere dal 1 gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina
organica di settore, il valore di cui al comma 1 e' aggiornato trimestralmente
in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati
all'ingrosso come definito al comma 1, ferma restando l'applicazione dei valori
di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. In
deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti
ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi n.6/1992, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano
in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al
completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma 1 e'
determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio
2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari al sessanta per
cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di
aggiornamento di cui al comma 4.
6. Sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23
luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo.
7. I
commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
8. Le
disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una
riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi
dell'energia elettrica.
Art.6
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)
Art. 6
1. A
decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
relativa gestione previdenziale ed assistenziale e' applicata, sul gasolio
utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto
previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione,
per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti,
in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino
a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalita'
ambientali.
2. Ai
sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al
livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e
successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa
dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto
serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni
relative alla misura di cui al presente articolo e' comunicata alla Commissione
europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n.
800/2008.
3.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di
euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015
si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da
ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi
dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra
ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da
garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.
4. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata
l'applicazione del presente articolo.
Art.7
(Imprese miste per lo sviluppo)
Art. 7
1. Il
comma I dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal
seguente: "1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con
le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti
agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio,
anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono
altresi' essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o
ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da
realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di
agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi
beneficiari. Una quota del medesimo Fondo puo' essere destinata alla
costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di
credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle
imprese italiane nelle imprese miste.".
Art.8
(Partenariati)
Art. 8
1. Dopo
l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis -
(Partenariati)
1. Per
la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalita'
della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati
appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
2. I
soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie
le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza
dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema
da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica
l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123.
3. Le
somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine
dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati
firmatari dell'accordo di programma.".
Art.9
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)
Art. 9
1. Le
amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a
dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attivita'
in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei,
compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione
dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
2. Al
fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione
europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti
cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi
finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la
Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di
competenza degli enti territoriali, possono intervenire in via di
sussidiarieta', sostituendosi all'ente inadempiente secondo quanto disposto dai
commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Le
amministrazioni competenti all'utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei
casi in cui riscontrino criticita' nelle procedure di attuazione dei programmi,
dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la
programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di
individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove
possibile, gli ostacoli verificatisi.
4. Ove
non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della
Conferenza di servizi di cui al comma 3, le amministrazioni, per la parte
relativa alla propria competenza, comunicano all'ente territoriale inadempiente
i motivi di ritardo nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui
al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di
ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione, l'amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate,
adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticita' riscontrate,
eventualmente sostituendosi all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o
piu' commissari ad acta.
5. Le
risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea
per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto
dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia
e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza,
alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero,
in mancanza, alle amministrazioni competenti, felino il ruolo dell'organismo
responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.
Art.10
(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di
comunicazione alle interfacce della rete pubblica)
Art. 10
1.
L'offerta di accesso ad internet al pubblico e' libera e non richiede la
identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore
di garantire la tracciabilita' del collegamento (MAC address).
2. La
registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identita'
dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede
adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce
l'attivita' commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione
l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del
decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Al
decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 2 e' soppresso;
b)
all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto del
Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e'
abrogato".
Art.11
(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione
e l'esercizio cinematografico)
Art. 11
1. Per
il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1,
commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per
l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini
e modalita' di fruizione dei crediti di imposta nonche' ogni altra disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo
periodo.
Art.12
(Ricapitalizzazione delle Societa' di Gestione del Risparmio)
Art. 12
1. Al
comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "3
milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni di
euro". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
CAPO II
CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA
Art.13
(Governance dell'Agenda digitale Italiana)
Art. 13
1. Il
comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e' sostituito dal seguente:
"2.
E' istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e
composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione
territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un
Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La
cabina di regia e' integrata dai Ministri interessati alla trattazione di
specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche
dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella
cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che
costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di
regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo
consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica
e da esponenti delle imprese private e delle universita', presieduto dal
Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di
una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina
di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica."
2. Al
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da "del Ministro
dell'economia e delle finanze" sino alla fine del periodo;
b)
all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da "altresi', fatte
salve" sino a "istituzioni scolastiche";
c)
all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il
direttore generale dell'Agenzia tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in
possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di
processi di innovazione.";
d)
all'articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da "su proposta del
Ministro dello sviluppo economico" sino a "con il Ministro
dell'economia e delle finanze";
e)
all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso;
f)
all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, e'
determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il
limite massimo di 130 unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione delle
risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia
stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni
dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle
spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso
decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il
personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici.".
Art.14
(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)
Art. 14
1.
All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter e'
aggiunto il seguente: " 3-quater. All'atto della richiesta del documento
unificato, e' riconosciuta al cittadino la possibilita' di richiedere una
casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio
domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono
stabilite le modalita' di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta
del documento unificato.".
2.
Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.15
Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita'
Art. 15
1. Il
comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"2.
Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per l'attuazione
dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il
Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un
triennio e l'incarico e' rinnovabile".
Art.16
(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)
Art. 16
1.
All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
"4-bis.
Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli
minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita' elaborativa e di risparmio energetico
dei CED, nonche' le modalita' di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo
ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto
della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.".
Art.17
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario
elettronico)
Art. 17
1.
All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 2, dopo le parole "Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome," sono inserite le seguenti "entro il 31 dicembre
2014";
b) al
comma 6, le parole "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli
assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle
seguenti "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti
presenti nel FSE";
c) al
comma 15, dopo le parole "dei servizi da queste erogate" sono
inserite le seguenti ", ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per
il FSE, fruibile in modalita' cloud computing e conforme ai criteri stabiliti
dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia
digitale, avvalendosi della societa' di cui al comma 15 dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133";
d) dopo
il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
"15-bis.
Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano
all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del
FSE.
15-ter.
L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle
regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la
realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15.
15-quater.
L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano
congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:
a)
valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle
regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la
conformita' ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;
b)
monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province
autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.
15-quinquies.
Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, e'
autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5
milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale."
CAPO III
CAPO III
MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE
Art.18
(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli
Comuni)
Art. 18
1. Per
consentire nell'anno 2013 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il
perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro,
di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno
2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016
e 142 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione
delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilita' annuali del Fondo di
cui al comma 1.
Gli
interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento
dei nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il
miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il
collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta,
il superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19
Agrigento - Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e
Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto
aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del
finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad
opera dell'amministrazione concedente.
3. Con
delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di
cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario
Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C
della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il
collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonche', qualora non
risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della
metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta
Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.
4. Le
risorse gia' assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al "Corridoio
tirrenico meridionale Al2 - Appia e bretella autostradale Cisterna
Valmontone" sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui e'
articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo' essere realizzata e
finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei
confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei
tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse
necessarie.
5. Per
assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli investimenti
previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle
tratte autostradali A24 e A25 "Strade dei Parchi", a valere sul Fondo
di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, e' destinato
alla societa' concessionaria, secondo le modalita' previste dal Verbale
d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre
2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro , in ragione di 82,2
milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui
34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro
in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio,
dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse
anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati
entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro
il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta
Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da
finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta
completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio
entro il 15 ottobre 2013.
7. Nelle
more dell'approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012
-2016 sottoscritto con RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli
interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per
l'importo gia' disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 2012, n. 119.
8. Per
innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL,
nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad
un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.
9. A valere
sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2,
l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato
alla realizzazione del primo Programma "6000 Campanili" concernente
interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti
viarie nonche' di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.
Possono
accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con
apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e
l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri
per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del
Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il
singolo progetto non puo' essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di
1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento puo' superare il
contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive
necessarie siano gia' immediatamente disponibili e spendibili da parte del
Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto. Il Programma
degli interventi che accedono al finanziamento e' approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
10.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e' approvato il programma degli interventi di
manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di
interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative
risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei
tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio.
11. Il
mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalita' indicate
al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del
presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai
commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita' di
utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e
di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
12. Le
risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere
utilizzate per la risoluzione di contenziosi.
13. Agli
oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro
50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e
2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio
2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per
l'anno 2015, a euro 143 milione per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno
2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro
50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274
milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante
corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo
lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32,
comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di
bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
Art.19
(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)
Art.19
1. Al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 143:
1) al
comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della
consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le
autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di
consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti
sono legittimi, efficaci e validi.",
2) al
comma 8, le parole: "o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita'
previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del
piano", sono sostituite dalle seguenti: "o che comunque incidono
sull'equilibrio del piano economico finanziario";
3) dopo
il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis.
Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente
articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del
piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario,
qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio
economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditivita' e di
capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica e la cadenza
temporale degli adempimenti connessi.";
b)
all'articolo 144:
1) al
comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo' essere
previsto che l'amministrazione aggiudicatrice puo' indire, prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con
gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto il
profilo della finanziabilita', e puo' provvedere, a seguito della
consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di
presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni
decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo' essere
oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti."
2) dopo
il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
"3-ter.
Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione
sottoscritta da uno o piu' istituti fmanziatori di manifestazione di interesse
a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema
di contratto e del piano economico-finanziario.
3-quater.
L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di
concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata
sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o
collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un
congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a
ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto
definitivo. Resta salva la facolta' del concessionario di reperire la liquidita'
necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste dalla normativa vigente, purche' sottoscritte entro lo
stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo
periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle spese
sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando
di gara puo' altresi' prevedere che in caso di parziale finanziamento del
progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale,
il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola
la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.";
c)
all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
"21-bis.
Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del
sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .";
d)
all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis.
Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del
sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.";
e)
all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis.
Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del
sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.".
2. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle
procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3.
All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di
favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali
di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro
mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i
quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata, in
esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano
economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del contratto di
partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui
all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito
di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla
costruzione e gestione dell'opera".
b) il
comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il CIPE, previo parere del NARS
che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati
rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto
dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le
condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il
finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle
agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure
agevolative necessarie per la sostenibilita' del piano economico finanziario,
definendone le modalita' per l'accertamento, per il relativo monitoraggio
nonche' per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida
per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183".
c) Il
comma 2-ter e' sostituito dal seguente: "Al fine di favorire la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale
di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei
contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito
alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano
economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del contratto di
partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui
all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare
la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato,
l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario".
d) al
comma 2-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le misure di
cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18
della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in
conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato."
4.
All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le modalita' di
cui al precedente periodo puo' essere altresi' definita ogni altra disposizione
attuativa del presente articolo.";
b) il
comma 3 e' abrogato.
5.
All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti
"le disposizioni di cui al comma 1".
Art.20
(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza
stradale)
Art. 20
1. Con
ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente
decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi
del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta
ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti
finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o piu'
decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le
risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla
realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza
stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al
miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
120.
3. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalita' del
comma 2.
4. Il
programma da cofinanziare e' definito sulla base delle proposte formulate dalle
Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che
tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di
effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata
cantierabilita'.
Art.21
(Differimento operativita' garanzia globale di esecuzione)
Art. 21
1. Il
termine previsto dall'articolo 357. comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e' ulteriormente differito al 30 giugno
2014.
Art.22
(Misure per l'aumento della produttivita' nei porti)
Art. 22
1.
All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, primo periodo, le parole: "Nei siti oggetto di interventi"
sono sostituite dalle seguenti: "Nelle aree portuali e marino costiere
poste in siti" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Il
decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il
progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di
rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali
di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della
Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto
ambientale";
b) al
comma 2, lettera a), le parole: "analoghe al fondo naturale con
riferimento al sito di prelievo e" sono soppresse;
c) al
comma 2, lettera c), le parole "con le modalita' previste dal decreto di
cui al comma 6" sono soppresse;
d) al
comma 6, le parole: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce con proprio decreto le modalita' e le norme tecniche
per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di
aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "adotta con proprio
decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree
portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al
fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo".
2.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorita' portuali e'
consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle
tasse di ancoraggio e portuale, cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche'
variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura
delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia
impositiva e tariffaria, nonche' la compensazione, con riduzioni di spese
correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione
e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorita' portuali si avvalgano
della predetta facolta' di riduzione della tassa di ancoraggio in misura
superiore al settanta per cento, e' esclusa la possibilita' di pagare il
tributo con la modalita' dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei
conti attesta la compatibilita' finanziaria delle operazioni poste in essere.
Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3.
All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le
parole: "nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti" sono
aggiunte le seguenti: "e gli investimenti necessari alla messa in
sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti
portuali" e le parole: "di 70 milioni di euro annui" sono
sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro annui".
Art.23
(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e
dei turismo nautico)
Art. 23
1.
All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti:
", di durata complessiva non superiore a quaranta giorni," e le
parole "sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui" sono
soppresse.
2. Al
comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b)
sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c)
euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro
1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".
Art.24
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla
legge 3 luglio 2009, n. 99)
Art. 24
1.
All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, le parole: "d'intesa", sono sostituite dalla seguente:
"sentita" e le parole: "e' stabilito il canone dovuto" sono
sostituite dalle seguenti: "approva la proposta del gestore per
l'individuazione del canone dovuto";
b) il
comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso
all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della
capacita' di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del
canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i
corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non
ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso
all'infrastruttura, nonche' le regole in materia di servizi di cui al medesimo
articolo 20.".
2. Al
fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi
previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis.
La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente
articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attivita' di
servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni
attivita'.".
3. Al
fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di
trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonche' al fine di integrare il
recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio
2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, le parole: "diritto di far salire e scendere" sono
sostituite dalle seguenti "diritto di far salire o scendere";
b) dopo
il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis.
L'autorita' competente, qualora venga accertata la compromissione
dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, puo' richiedere
all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la
riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di
compensazione. Tale compensazione non puo' comunque eccedere quanto necessario
per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio,
inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei
contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal
procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei
sopra indicati diritti alla competente autorita', non sono piu' soggette alle
limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in
nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle
relazioni interessate.
4-ter.
Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni
conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie
siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino
di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.".
Art.25
(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e
trasporti)
Art. 25
1. Al
fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle
unita' di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale
trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della
dirigenza nonche' alla individuazione delle spese di funzionamento relative
all'attivita' di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il
personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto,
le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
mantiene la posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o
esclusive dell'assicurazione stessa.
2. Con
il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse
derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di
quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi
dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, - anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del
predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei
concessionari autostradali - destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da
iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza
tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato
comma 1020.
3. ANAS
S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato,
per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31
dicembre 2012 al netto delle anticipazioni gia' effettuate, dei canoni
afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul
sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A
decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul
sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono
versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo,
nella misura del novanta per cento del corrispondente periodo dell'anno
precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno
successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle
prime sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e
creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre
2012.
5. Le
disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012
destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui
all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate
per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti
dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa
di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
6. Al
fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni
commissariali gia' operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza
concessionario, all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A tal fine la dotazione
organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
incrementata di un numero corrispondente di posti".
7.
All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
"L'amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti:
"L'organo amministrativo" e le parole "entro il 30 marzo" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre".
8.
All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "Entro
30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro 30 giorni dalla data di approvazione da
parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012.".
9. Le
funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attivita' previste dalla Convenzione
per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori
siciliane stipulata ai sensi dell'articolo comma 998, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono
attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto.
10.
All'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole
"con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse e dopo le
parole "ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette
convenzioni e' approvata" sono inserite le seguenti "con decreto del
Presidente della Regione Siciliana.".
11. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei
successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in
data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni.
Art.26
(Proroghe in materia di appalti pubblici)
Art. 26
1.
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 e' sostituito
dal seguente:
"418.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno
2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.".
2.
All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al
comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015";
c) al
comma 20-bis le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015".
Art.27
(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni
autostradali)
Art. 27
1. Il
comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5.
Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la
proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la componente
investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte.
Il decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi
conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal
concessionario entro il 30 giugno precedente.".
2.
All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, terzo periodo, le parole: "Dipartimento per la programmazione
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e,
dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi
infruttuosamente i quali il decreto puo' essere comunque adottato";
b) al
comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "In caso di criticita'
procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta
giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.".
TITOLO II
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
CAPO I
CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.28
(Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento)
Art.28
1. La pubblica
amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di
inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo
iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi,
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici,
corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una
somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di
scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore
a 2.000 euro.
2. Al
fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad azionare il potere
sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel
termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione
del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima
legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel
caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento
nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante puo'
proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti,
dell'articolo 118 stesso codice.
4. Nel
giudizio di cui all'articolo 117, puo' proporsi, congiuntamente al ricorso
avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale
domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma
semplificata.
5. Nei
ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato e' ridotto alla meta' e
confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
6. Se il
ricorso e' dichiarato inammissibile o e' respinto in relazione
all'inammissibilita' o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato
avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva,
condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte
a quattro volte il contributo unificato.
7. La
pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e' comunicata, a cura della
Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del
controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale
della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonche' al titolare
dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal
procedimento amministrativo.
8. Nella
comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento
pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e' fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e dei
termini per conseguirlo ed e' altresi' indicato il soggetto cui e' attribuito
il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del
procedimento.
9.
All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di
parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di
ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita'
stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal
caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono
detratte dal risarcimento".
10. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita'
di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.
11. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli
stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.
12.
Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione,
anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche' eventualmente il termine a
decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche
gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al
comma 10.
Art.29
(Data unica di efficacia degli obblighi)
Art. 29
1. Gli
atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di
decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di
cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata
in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerita'
dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita' di dare tempestiva
attuazione ad atti dell'Unione europea. Il presente comma si applica agli atti
amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli
enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. Per
obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento,
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti
della pubblica amministrazione.
3.
All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle
amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con
l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi
introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita
sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.".
4. Entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalita'
di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente
articolo.
5. Il
comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.
Art.30
(Semplificazioni in materia edilizia)
Art. 30
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono
soppresse e dopo la parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti:
«nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione
e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente.»;
b) all'articolo
6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e
che» sono soppresse;
c)
all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: "della sagoma," sono
soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' gli interventi che comportino modificazioni
della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
d)
all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il
comma 8, e' sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente il termine
per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.";
2) il
comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con l'adozione di un
provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto
di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il temine
per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di
costruire si intende respinta.
Il
responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di
diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito
agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a
vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;
3) il
comma 10 e' abrogato;
e)
all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma
dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto a vincolo ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;";
f) dopo
l'articolo 23, e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis.
(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di
inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) -
1. Nei
casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della
presentazione della segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello
unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo
sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta
acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il
termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma
5-bis del medesimo articolo.
2. In
caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio
attivita' e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio
ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico
dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo
della conferenza di servizi.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione
dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari
atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento
edilizio.
4.
All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione
adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di
costruire ai quali e' applicabile la segnalazione certificata d'inizio
attivita' comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente
o gia' assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che
siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;
g)
all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis.
Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:
a) per
singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di
urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state
completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione
della costruzione;
b) per
singole unita' immobiliari, purche' siano completati le opere strutturali, gli
impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o
dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.
4-ter.
Nei casi di rilascio del certificato di agibilita' parziale di cui al comma 4
bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere
completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso e'
prorogato per una sola volta di tre armi. Salvo diversa indicazione delle leggi
regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;
h)
all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis.
Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando
l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a),
b) e d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato,
con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la
sua agibilita', corredata dalla seguente documentazione:
a)
richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;
b) dichiarazione
dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati
negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter.
Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei
controlli.».
2.
All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo
vincolo di pertinenzialita' dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».
3. Ferma
restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto
interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o
comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
4. La
disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio
attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro
lo stesso termine.
5.
Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art.31
(Semplificazioni in materia di DURC)
Art. 31
1.
All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di
cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
2. Al
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive
modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per
le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva»;
b)
all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a
tutti i subappaltatori.».
3. Nei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai
commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva
relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto
dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di
validita':
a) per
la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui
all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
b) per
l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo
n. 163 del 2006;
c) per
la stipula del contratto;
d) per
il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a
servizi e forniture;
e) per
il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il
certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione,
e il pagamento del saldo finale.
5. Il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita' di centottanta giorni
dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi
di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di
cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e
lo utilizzano per le finalita' di cui al comma 4, lettere d) ed e), del
presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il
quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita'
relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del
presente articolo.
7. Nei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica
amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) anche in formato
elettronico.
8. Ai
fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale
documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento del documento gia' rilasciato, invitano l'interessato,
mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del
consulente del lavoro nonche' degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause
della irregolarita'.
Art.32
(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
Art. 32
1. Al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui
al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori
di attivita' a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter,
con riferimento all'attivita' del datore di lavoro committente, un proprio
incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali,
tipiche di un preposto, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto
di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel
contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto,
ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma
3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore ai
dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza
dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per
uomini-giorno si intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione
dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale
di un anno dall'inizio dei lavori.»;
b)
all'articolo 29:
1) ai
commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto
al comma 6-ter,»;
2) dopo
il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
settori di attivita' a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale,
fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che
operano nei settori di attivita' a basso rischio infortunistico possono
attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17,
28 e 29. Resta ferma la facolta' delle aziende di utilizzare le procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.
6-quater.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le
aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 5, 6 e 6-bis.»;
c)
all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis.
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio
prevenzione e protezione, e' riconosciuto credito formativo per la durata ed i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;
d)
all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis.
In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;
e)
l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67.
- (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). -
1. In
caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni
di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto
della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a)
descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di
esecuzione delle stesse;
b) descrizione
delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il
datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle
istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello
unico per le attivita' produttive con le modalita' stabilite dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita',
le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da
utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le
amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a
trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio
le informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal comma 2.
4.
L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove
e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
5. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;
f)
all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11.
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature
di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e'
effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo'
avvalersi delle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dell'agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o
privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge
regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13.
L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro,
entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilita' ad effettuare
le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso
il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati
alle verifiche secondo le modalita' di cui al comma 13. Per l'effettuazione
delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma
sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore
di lavoro.
12. I
soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura
pubblica titolare della funzione.»;
g)
all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e
riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonche' ai piccoli lavori la cui
durata presunta non e' superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla
realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,»;
h) al
capo I del titolo IV, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 104-bis.
- (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). -
1. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100,
comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), fermi restando i relativi obblighi.»;
i)
all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale
comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
l)
all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale
comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
m)
all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale
notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
n)
all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale
comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».
2. I
decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente
articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f), del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima
disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4. Dopo
il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del
piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al
comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».
5. Il
decreto previsto dal comma 4 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Al
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b)
all'articolo 56:
1) il
primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le
autorita' di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorita'
portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti
uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano
competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico,
i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con
prognosi superiore a trenta giorni.»;
2) al
secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu' breve tempo
possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante
accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di
cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione
del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o
dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;
3) dopo
il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Agli adempimenti di cui al presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
7. Le
modalita' di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano
applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le
regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo
nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
Art.33
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della
cittadinanza per lo straniero nato in Italia)
Art. 33
1. Ai
fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai
genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare
il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli
Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di
eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta
all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del
citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del
diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato
anche oltre tale data.
Art.34
(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del
certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)
Art. 34
1.
All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.
A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di
gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via
telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui
al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. »;
b) dopo
il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis.
La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di
interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via
telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata
con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i
servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-ter.
Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis
trovano
applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-quater.
Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo
per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza
indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonche' la
dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo
46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni».
2. Alle
funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1
l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art.35
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve
durata)
Art. 35
1.
All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«13-bis.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando
gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili
alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di
riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli
obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del
lavoratore durante l'anno solare in corso.».
Art.36
(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)
Art. 36
1. Nelle
more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e
vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale, nonche' il
rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i
componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono
prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
2. Gli
obiettivi di risparmio rinvenienti dalle misure di razionalizzazione
organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori
150.000 euro per l'anno 2013 copertura delle spese di funzionamento conseguenti
alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta
dal presente articolo.
Art.37
(Zone a burocrazia zero)
Art. 37
1. Fermo
restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita'
economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le
convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere
sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Le
attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della
definizione delle modalita' operative per la creazione di un sistema integrato
di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici e di servizi per la pubblica utilita'.
3. I
soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito
istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e'
sostituito da una comunicazione dell'interessato.
4. Il
Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni,
comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale. Il
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, predispone, altresi', un Piano nazionale
delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione
pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale
5. Le
attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia
necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza,
la liberta' e la dignita' dell'uomo e l'utilita' sociale, il rispetto della
salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
6. Agli
adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.38
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
Art. 38
1. Gli
enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione
dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia'
in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti
di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.
2. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma
presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011
entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Art.39
(Disposizioni in materia di beni culturali)
Art. 39
1. Al
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla
seguente: «Ministero»;
b)
all'articolo 146:
1) al
comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano
iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la
durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.»;
2) al
comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di
novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono
sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle
prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni
dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione»;
3) al
comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente
il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla
domanda di autorizzazione.».
Art.40
(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa
del Ministero per i beni e le attivita' culturali)
Art. 40
1.
All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole:
"Soprintendenze speciali ed autonome," sono aggiunte le seguenti:
"nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali," e dopo le
parole: "impegni gia' presi su dette disponibilita'" sono aggiunte le
seguenti ", o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in
aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'attivita' di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.".
Restano
fermi, inoltre, gli obblighi di versamento in entrata del bilancio dello Stato
di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni.
Art.41
(Disposizioni in materia ambientale)
Art. 41
1.
L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 243.
(Gestione delle acque sotterranee emunte)
1. Nei
casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio
sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile
ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione
della diffusione della contaminazione conformi alle finalita' generali e agli
obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti
dalla parte terza.
2. Gli
interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento
delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non e'
altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il
rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse.
Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali
evenienze deve essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione delle
acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui
al comma 6.
3. Ove
non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi
idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo
da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o
presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e
in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le
acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che
collega senza soluzione di continuita' il punto di prelievo di tali acque con
il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in
corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono
da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In
deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della
bonifica delle acque sotterranee, e' ammessa la reimmissione, previo
trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte.
Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di
trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le
modalita' di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di
acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte
possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e
reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso,
previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la
contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico ne' altre
sostanze.
6. In
ogni caso le attivita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire
un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine
i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle
acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».
2.
All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis.
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o
ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente
non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".
3.
All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una
miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di
produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico
specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali
del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere
sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n.
88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di
cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le
matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del
test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse
o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di
trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi
sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione
urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis.
Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei
soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
4.
All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "esigenze meramente
temporanee", sono aggiunte le seguenti " ancorche' siano posizionati,
con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto,
in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il
soggiorno di turisti.".
5.
All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
dopo le parole "1, comma 2," sono aggiunte le seguenti "ed agli
articoli 2,", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", se
attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma
358".
6. In
relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di
consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli
interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di
accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle
criticita' della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu'
commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in
via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella
Regione, gia' previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative
strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti
interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di
sei mesi, salvo proroga o revoca.
7. Gli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e
dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da stabilirsi con i decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal
medesimo comma.
Art.42
(Soppressione certificazioni sanitarie)
Art. 42
1. Fermi
restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo
decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i
lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni
concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneita'
psico-fisica al lavoro:
a)
certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
1)
all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
2)
all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21
novembre 1929, n. 2330;
3)
all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio
decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
4)
all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;
b)
limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita' per
l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;
c)
certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di
cui:
1)
all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1706;
2)
all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30
settembre 1938, n. 1706;
3)
all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
d)
certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:
1)
all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2)
all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
3)
all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
4)
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
5)
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
e) certificato
di idoneita' psico-fisica all'attivita' di maestro di sci, di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2.
All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n.
1275, sono apportate le seguenti modificazioni
a) al
primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i
dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed
imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da
malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono
soppresse;
b) al
terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte»
sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere
trascritta»,
3. Per i
lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano
applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente
certificazione attestante l'idoneita' psico-fisica relativa all'esecuzione di
operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo
comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147.
4. Sono
abrogate le disposizioni relative all'obbligatorieta' del certificato per la
vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5),
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
5.
All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le
parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse.
6. La
lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della
legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.
7. La
legge 22 giugno 1939, n. 1239, e' abrogata.
Art.43
(Disposizioni in materia di trapianto )
Art. 43
1. Al
secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo : "I
Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione
degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2,
della legge 1 aprile 1999, n. 91.".
2. Agli
adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art.44
(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione
di qualita' delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali)
Art. 44
1. Al
comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie
pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del
riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza
professionale e l'anzianita' siano maturate senza soluzione di continuita',
tale condizione non si applica se la soluzione di continuita' dipende dal
passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10
luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».
2.
All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale
scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni,
sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo
dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui
all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da
paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualita' che
attesti la conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla
persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza
le materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA, di effettuare
ispezioni dirette a verificare la conformita' delle materie prime alla
certificazione resa.
4. Il
comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, e' abrogato.
Art.45
(Omologazioni delle macchine agricole)
Art. 45
1. Al
primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, dopo le parole: "degli uffici competenti del Dipartimento per
i trasporti terrestri" sono aggiunte le seguenti "o da parte di
strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali".
Art.46
(EXPO Milano 2015)
Art. 46
1. In
via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi
8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, non si applicano agli enti
locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle
spese connesse all'organizzazione del grande evento.
Art.47
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)
Art. 47
1.
L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' cosi' modificato:
a) al
comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7
agosto 2012, n. 134, le parole "Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport" sono sostituite da "Presidente del Consiglio dei
Ministri, o dell'Autorita' di Governo delegato per lo sport, ove
nominata";
b) il
comma 15 e' abrogato.
Art.48
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
Art. 48
1. Al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' apportata la seguente
modificazione:
a) dopo
l'articolo 537-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 537 -ter
(Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento
prodotti dall'industria nazionale) -
1. Il
Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle
procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge
9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali
sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare,
e tramite proprie articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo
ovvero contrattuale, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti
dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate
esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati
Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.
2. Con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definita la
disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente
articolo.
3. I
proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui
all'articolo 619.".
Art.49
(Proroga e differimento termini in materia di spending review)
Art. 49
1.
All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, lettera b), le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle
seguenti : "31 dicembre 2013" e le parole "a decorrere dal 1°
gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1°
luglio 2014";
b) al
comma 2, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2014".
2. Il
termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e' differito al
31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed
organismi che hanno proseguito la loro attivita' oltre il predetto termine.
CAPO II
CAPO II
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE
Art.50
(Modifiche alla disciplina della responsabilita' fiscale negli
appalti)
Art. 50
1. Al
comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono
sostituite dalla seguente "dovute".
Art.51
(Abrogazione del Modello 770 mensile)
Art. 51
1. Il
comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
abrogato.
Art.52
(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)
Art. 52
1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo
il comma 1-quater e' inserito il seguente: "1-quinquies. La rateazione
prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee
alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di
difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a
centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione,
si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a)
accertata impossibilita' per il contribuente di assolvere il pagamento del
credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b)
valutazione della solvibilita' del contribuente in relazione al piano di
rateazione concedibile ai sensi del presente comma."
2) al
comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite
dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche
non consecutive".
b)
all'articolo 52:
1) al
comma 2-bis le parole: " e 79," sono sostituite dalle seguenti:
", 79 e 80, comma 2, lettera b),";
2) dopo
il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
"2-ter.
Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 2-bis, la
vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data
fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova
data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80,
comma 2, lettera b).
2-quater.
Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti
la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al
secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo' comunque
esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi
degli articoli 69 e 81.";
c)
all'articolo 53, comma 1, le parole "centoventi" sono sostituite
dalle seguenti: "duecento";
d)
all'articolo 62:
1) il
comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I beni di cui all'articolo 515,
comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in
forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una
prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei
limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito.";
2) dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso di pignoramento dei
beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo
incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal
pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla
sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato
effettuato il primo incanto.";
e)
all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: "quindici" e'
sostituita dalla seguente: "sessanta".
f)
all'articolo 72-ter dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.
Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente
intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono
all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.";
g) all'articolo
76, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferma la facolta' di
intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente
della riscossione:
a) non
da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore,
con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate
dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e
lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei
casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui
procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e'
stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi
dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.";
h)
all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole "comma 1" sono inserite
le seguenti: "anche quando non si siano ancora verificate le condizioni
per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,";
i)
all'articolo 78, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se, per
effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non
puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente
della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti
del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al
comma 1, lettera d) del presente articolo.";
l)
all'articolo 80:
1) dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Entro il termine di cui al
comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della
riscossione.";
2) il
comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Su istanza del soggetto nei
confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo'
disporre:
a) che
degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al
pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita'
commerciale;
b) la
vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso
in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79,
sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il
giudice puo' nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e
condizioni del bene pignorato, al quale puo' essere anche assegnata la funzione
di custodia.";
3) dopo
il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis Nei casi di cui al comma 2, le
spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in
prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il
pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2
del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro
duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.";
m)
all'articolo 85, comma 1, le parole: "minor prezzo tra il prezzo base del
terzo incanto e la somma per la quale si procede" sono sostituite dalle
seguenti: " prezzo base del terzo incanto".
2.
All'articolo 10, comma 13-quinques del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole
"31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre".
3. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni
dalla data di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le
modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti
dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).
Art.53
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o
patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate)
Art. 53
1. Il
comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito
dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione
delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si
avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo
7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.".
Art.54
(Fabbisogni standard: disponibilita' dei questionari di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010,
n. 216)
Art. 54
1. I
questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della
Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono
disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il
termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).
Art.55
(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di
viaggio)
Art. 55
1. Alla
luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta
assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma
2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di
viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori
non e' rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse
proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati
eventualmente effettuati; altresi' non si da' luogo alla restituzione delle
somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia'
rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione
finanziaria.
Art.56
(Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni
finanziarie)
Art. 56
1. Il
comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' sostituito
dal seguente: "497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica
alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di
cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati
trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al
comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e
valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e'
fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del
medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui
trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495
relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30
settembre 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle
operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti
finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del
2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013."
2. La
societa' di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di
proprieta', sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491,
492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30
settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre
2013.
CAPO III
CAPO III
Misure in materia di istruzione, universita' e ricerca
Art.57
(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo
del Paese)
Art. 57
1. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca favorisce
interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attivita' di ricerca
fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi
alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla
contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare
riferimento:
a) al
rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle universita' e negli
enti pubblici di ricerca;
b) alla
creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-offuniversitari;
c) alla
valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30
anni;
d) al
sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
e) al
potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante
forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al
finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;
f) al
potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti pubblici di
ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti
infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;
g) al
sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in
particolare delle societa' nelle quali la maggioranza delle quote o delle
azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;
h) alla
valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in
partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di
affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
i) al
supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant
europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;
l) al
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi
europei di ricerca.
2. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi di cui al comma
1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui al presente articolo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.58
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e
degli enti di ricerca)
Art. 58.
1. Al
fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca
all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono sostituite dalle
seguenti "biennio 2012-2013" e le parole "per l'anno 2015"
sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015";
b) al
comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle
seguenti "triennio 2011-2013" e le parole "per l'anno 2015"
sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015".
2. Il
Fondo per il funzionamento delle universita' statali e' incrementato di euro
21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e
il Fondo ordinario degli enti di ricerca e' incrementato di euro 3,6 milioni
nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.
3.
All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo
periodo e' inserito il seguente periodo: "Si prescinde dal parere
dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati
vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al
primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma."
4. Ai
maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed
euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A
decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed
educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti
a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite
della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il
numero di posti accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico
2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse
destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25
milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6.
Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5,
tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto
rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e per le supplenze brevi.
7. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.59
(Borse di mobilita' per il sostegno degli studenti universitari
capaci e meritevoli e privi di mezzi)
Art. 59
1. Al
fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilita' interregionale
degli studenti universitari, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da
iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per
l'erogazione di "borse per la mobilita'" a favore di studenti che,
avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per
l'anno accademico 20132014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea
magistrale "a ciclo unico", di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, presso universita' statali o non statali italiane, con
esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da
quella di residenza.
2. Le
risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. I
soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti
criteri:
a)
possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia
nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato
pari o superiore a 95/100;
b)
condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni;
c)
distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'universita' alla
quale lo stesso intende iscriversi.
4. Le
borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da
ciascuna Regione per le universita' site nel proprio territorio, formata dai
soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative
risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parita' di punteggio,
prevale il candidato che presenta i valori piu' alti nel requisito di cui alla
lettera b), quindi nei requisiti di cui alle lettere e) e a) . Le graduatorie
sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ai fini del trasferimento delle risorse alle universita' interessate.
5. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono definiti
l'importo delle borse di mobilita', le modalita' di presentazione delle domande
da parte dei candidati in modalita' telematica nonche' gli ulteriori criteri
per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti e'
dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilita' e sottoposto a verifica
all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.
6. Per
gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso
per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto
allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito
della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di
merito:
a) aver
acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti
dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
b) aver
riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non
aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.
7. Le
borse di mobilita' sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8.
All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'universita'
presso la quale lo studente beneficiario e' iscritto, la quale provvede all'erogazione
a favore dello studente.
9. Le
somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli
anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui
per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5
milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per
effetto dell'articolo 58.
10. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.60
(Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e
delle procedure di valutazione del sistema universitario)
Art. 60
1. Al
fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e
non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245,
concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,
concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'
degli studenti e per le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398,
per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota
di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al
triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della
legge 29 luglio 1991, n. 243, alle universita' non statali legalmente
riconosciute.
2. All'articolo
13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' aggiunto in
fine il seguente periodo: "Il sistema di valutazione della attivita'
amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto
dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di
indirizzo della Commissione di cui al comma 5.".
3.
L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le
risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
CAPO IV
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.61
(Copertura finanziaria)
Art. 61
1. Agli
oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56, pari a
34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 94,4 milioni di euro per l'armo 2014,
a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9
milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, si provvede:
a) quanto
a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a
57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;
b)
quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione,
per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c)
quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni ed integrazioni;
d)
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
e)
quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale
da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui al
penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento e' stabilita
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il
31 dicembre 2013; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi della presente
lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo
5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma
2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti
aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo
e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . Resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO III
TITOLO III
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE
DEL CONTENZIOSO CIVILE
CAPO I
CAPO I
Giudici ausiliari
Art.62
(Finalita' e ambito di applicazione)
Art. 62
1. Al
fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in
materia di lavoro e previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti
delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. Le
disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla
Corte di appello in unico grado.
Art.63
(Giudici ausiliari)
Art. 63
1. Ai
fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici
ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
2. I
giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della
giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su
proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella
composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli
giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del
Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli
ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i
consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il
parere del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli
ultimi cinque anni, il candidato.
3.
Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
a) i
magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a
riposo;
b) i
professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a
tempo definito o a riposo;
c) i
ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli
avvocati, anche se a riposo;
e) i
notai, anche se a riposo.
Art.64
(Requisiti per la nomina)
Art. 64
1. Per
la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere
cittadino italiano;
b) avere
l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non
aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere
idoneita' fisica e psichica;
f) non
avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dai
rispettivi ordinamenti.
2. Nei
casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della
presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i
settantacinque anni di eta'.
3. Nel
caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della
presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo
per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni
di eta'.
4. Per
la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il
circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua
italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio di cui all'articolo 8,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni.
5. Non
possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i
membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri
regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i
membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i
sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e
circoscrizionali;
c) gli
ecclesiastici e i ministri di culto;
d)
coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Art.65
(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a
giudici ausiliari)
Art. 65
1. Entro
due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
e' determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con
l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello,
assegnando ai soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a), un numero
di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario
previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti
di all'articolo 63, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente
il numero di quaranta.
2. Con
il medesimo decreto sono determinate le modalita' e i termini di presentazione
della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita'
nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti
all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano
maturato la maggiore anzianita' di servizio o di esercizio della professione.
Della pubblicazione del decreto e' dato avviso sul sito internet del Ministero
della giustizia.
3. Le
domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario
che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa
di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun
ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.
4. Il
presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse
sezioni dell'ufficio.
Art.66
(Presa di possesso)
Art. 66
1. Il
giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel
decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed e' assegnato con
apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma
dell'articolo 65, comma 4.
Art.67
(Durata dell'ufficio)
Art. 67
1. La
nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e puo' essere prorogata
per non piu' di cinque anni.
2. La
proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il
giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno
di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a
norma dell'articolo 71.
Art.68
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
Art. 68
1. Del
collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice ausiliario.
2. Il
giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e' relatore e a norma
dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con
cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio
dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto
degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal
presente capo.
Art.69
(Incompatibilita' ed ineleggibilita')
Art. 69
1. Al
giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle
ineleggibilita' prevista per i magistrati ordinari.
2. Il
giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3,
lettera d), non puo' svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui
distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della
nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli
avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare
la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello
in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere
anche nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli
avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono
rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di
corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le
funzioni.
Art.70
(Astensione e ricusazione)
Art. 70
1. Il
giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato a norma
dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando e' stato associato o
comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con
lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti.
2. Il
giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato
quando ha in precedenza assistito nella qualita' di avvocato una delle parti in
causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivita' professionale nella
qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.
Art.71
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)
Art. 71
1. I
giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche' viene meno
taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso
di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di
incompatibilita'.
2. Entro
trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio
giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha
definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2,
propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in
mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
3. In
ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al
consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non e' in grado di
svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
4. Nei
casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata,
sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette
al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I
provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della
giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Art.72
(Stato giuridico e indennita')
Art. 72
1. I
giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai
giudici ausiliari e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, da corrispondere
ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il
processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma
dell'articolo 68, comma 2.
3.
L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso, la somma di
ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4.
L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i trattamenti
pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
CAPO II
CAPO II
Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Art.73
(Formazione presso gli uffici giudiziari)
Art. 73
1. I
laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale,
in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo
comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano
riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale,
diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto
penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo,
un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i
ventotto anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello
della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento
al procedimento penale, puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del
dibattimento.
I
laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione
teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia
nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi
Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige,
nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di
svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la
Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.
2.
Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti
muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine,
alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta'
anagrafica.
3. Per
l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi
degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda
puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o piu'
magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il
Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del
Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si
esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche
materie.
4. Gli
ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la
disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della
formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'.
Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il
ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici
ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli
ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere
l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la
continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato
formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di
merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi
formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si
considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge
27 aprile 1982 n. 186 ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento
dell'attivita' formativa.
5.
L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo
del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo
riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo
di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione
della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono
ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati
dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati
e organizzati con cadenza almeno semestrale.
I
laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi
di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa.
6. Gli
ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle
udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle
camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non
possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali
versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale
svolgono il tirocinio.
7. Gli
ammessi allo stage non possono esercitare attivita' professionale innanzi
l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche
nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si
sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi
incarico professionale.
8. Lo
svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il
sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi
previdenziali e assicurativi.
9. Lo
stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su
proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per
il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi
per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della
funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo
stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il
dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o
di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le
professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di
un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso
alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il
magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito
del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
12.
L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce
titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce,
altresi', titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura
dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e
che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
13. Per
l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage
di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il
medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di
specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle
verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14.
L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita' di
merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia,
dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello
Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito
positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita'
di titoli e di merito.
15.
L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di
giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.
16.
All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si
applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli
uffici giudiziari".
17. Al
fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto
finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio,
sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro
delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
18. I
capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le
convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di
cui al comma 1.
19.
L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa,
come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello
svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La
domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
CAPO III
CAPO III
Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione
Art.74
(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di
cassazione)
Art. 74
1.
All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo le parole "Corte di cassazione" sono inserite le
seguenti: "e di magistrato assistente di studio della Corte di
cassazione".
2. Al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 e' inserito il
seguente: "Art. 115-bis. Magistrati assistenti di studio della Corte di
cassazione. Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti
pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione sono temporaneamente
inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da
destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di
studio possono essere assegnate a magistrati per i quali e' stato deliberato il
conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio
e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.
Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono stabilite dal primo
presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di cassazione. In ogni caso il magistrato assistente
di studio non puo' far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato,
a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente
di studio non puo' essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal
giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi
motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto
resosi vacante a seguito di trasferimento non puo' essere ricoperto. Con decreto
del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione
dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di
studio. La pianta organica di cui al periodo precedente e' ad esaurimento, fino
alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di
studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al
trattamento economico in godimento.".
3. Al
decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, dopo le parole "Corte di cassazione" sono inserite le
seguenti: "o quale magistrato assistente di studio della Corte di
cassazione";
b)
l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A del presente decreto.
4. I
procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di
magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione devono essere
conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. Con
decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante
organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente
articolo.
CAPO IV
CAPO IV
Misure processuali
Art.75
(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla
corte di cassazione)
Art. 75
1. Al
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Deve
intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti
dalla legge.";
b)
all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto
e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta'
di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere
sentiti, se compaiono.";
c)
all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la richiesta
del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono sostituite dalle
seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico
ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla
corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.76
(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)
Art. 76
1. Al
codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto il seguente:
"791-bis
(Divisione a domanda congiunta)
Quando
non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre
questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e
aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione
possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio,
domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare
le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere
trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma
degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio
eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un
esperto estimatore.
Quando
risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il
ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara
inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione.
Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 739.
Il
notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi
causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a
norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto
di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non
comodamente divisibili e da' avviso alle parti e agli altri interessati del
progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al
Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il
notaio predispone il progetto di divisione e ne da' avviso alle parti e agli
altri interessati.
Ciascuna
delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al Tribunale nel termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla
vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il
giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III
bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo
702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni necessarie
per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al
notaio.
Decorso
il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il
notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi
effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli
atti al notaio per gli adempimenti successivi.".
Art.77
(Conciliazione giudiziale)
Art. 77
1. Al
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
l'articolo 185 e' inserito il seguente:
"185-bis.
(Proposta di conciliazione del giudice) -
Il
giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione,
deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto
della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato
motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del
giudizio.";
b)
all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola "transattiva"
sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo
periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o
conciliativa".
Art.78
(Misure per la tutela del credito)
Art. 78
1. Al
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere
disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta
giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire";
b)
all'articolo 648, primo comma, le parole "con ordinanza non
impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole: "provvedendo in
prima udienza, con ordinanza non impugnabile".
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti
instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura
civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art.79
(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)
Art. 79
1.
All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma:
"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,
numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e
dei principi di diritto su cui la decisione e' fondata, anche con esclusivo
riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici
degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto
nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle
quali e' fondata la decisione.".
Art.80
(Foro delle societa' con sede all'estero)
Art. 80
1. Per
tutte le cause civili nelle quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai
sensi dell'articolo. 33 del codice di procedura civile, una societa' con sede
all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con
rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della
competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali
che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di
seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
a) gli
uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata),
Trieste, Venezia;
b) gli
uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila,
Perugia, Roma;
c) gli
uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,
Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio
Calabria, Salerno.
2.
Quando una societa' di cui al comma 1 e' chiamata in garanzia, la cognizione
cosi' della causa principale come dell'azione in garanzia, e' devoluta, sulla
semplice richiesta della societa' stessa, con ordinanza del giudice,
all'ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma.
3. Le
norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai
procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei
giudizi di opposizione di terzo. Resta altresi' ferma la disposizione di cui
all'articolo 25 del codice di procedura civile.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui
agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
CAPO V
CAPO V
Modifiche all'ordinamento giudiziario
Art.81
(Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Art. 81
1.
L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 76
(Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di
cassazione).
1. Il
pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in
tutte le udienze penali;
b) in
tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche
dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle
che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma,
primo periodo, del codice di procedura civile.
2. Il
pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei
casi stabiliti dalla legge.".
CAPO VI
CAPO VI
Disposizioni in materia di concordato preventivo
Art.82
(Concordato preventivo)
Art. 82
1.
All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, dopo le parole "ultimi tre esercizi" sono aggiunte le
seguenti "e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei
rispettivi crediti";
b) sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il decreto di cui al primo
periodo, il tribunale puo' nominare il commissario giudiziale di cui
all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l'articolo 170, secondo
comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne
immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui
all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo', con
decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli
1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile
a norma dell'articolo 18.".
2.
All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le
parole "sommarie informazioni" sono aggiunte le seguenti: "e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato".
3.
L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente: "Con il decreto di cui al sesto comma, primo
periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche
relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai
fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere,
con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale
se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con
periodicita' mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che,
entro il giorno successivo, e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162,
commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il
tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se
nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i creditori.
CAPO VII
CAPO VII
Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
Art.83
(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato)
Art. 83
1.
All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole
"magistrati in pensione" sono sostituite dalle seguenti: "di
regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio".
CAPO VIII
CAPOVIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale
Art.84
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
Art. 84
1. Al
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente periodo:
"L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale"; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola
"documento," sono inserite le seguenti parole: "se non provvede
ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";
b)
all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente comma:
"1.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari,
e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica
alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.";
c)
all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole "salvo quanto
disposto" sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo quanto previsto
dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le parole
"invitare le stesse a procedere alla" sono sostituite dalle seguenti
parole: "disporre l'esperimento del procedimento di"; allo stesso
comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in
tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale."; allo stesso comma, secondo
periodo, le parole "L'invito deve essere rivolto alle parti" sono
sostituite dalle seguenti parole: "Il provvedimento di cui al periodo
precedente indica l'organismo di mediazione ed e' adottato"; allo stesso
comma, terzo periodo, le parole "Se le parti aderiscono all'invito,"
sono soppresse;
d)
all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano" sono
aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo stesso comma, dopo la lettera
b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei procedimenti di consulenza
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile;";
e)
all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto" sono
aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";
f)
all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla
seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le parole "deposito
della stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo
del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5,";
g)
all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma: "1. Il periodo
di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89";
h)
all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le parti non
oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole: "un primo
incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilita'
di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta";
i)
all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"5.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio
ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il
giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5,
non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.";
l)
all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente
periodo: "Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le
parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.";
m)
all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "Il verbale di accordo,"
sono aggiunte le seguenti parole: "sottoscritto dagli avvocati che
assistono tutte le parti e";
n)
all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
"1.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso
delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta felina
l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per
l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di
cui all'articolo 8, comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti
commi: "2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle
spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo
diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti
davanti agli arbitri.";
o)
all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis.
Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.";
p)
all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "Fermo
quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,"; allo stesso
comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) le
riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e'
condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'
prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2."; dopo il comma
4 sono inseriti i seguenti commi:
"5.
Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla
parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la
parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere
autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di
inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
5-bis.
Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento
si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle
indennita' di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio
del procedimento, e' di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di
100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di
valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore.".
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
CAPO IX
CAPO IX
Disposizioni finanziarie
Art.85
(Copertura finanziaria)
Art. 85
1. Agli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo,
valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a
decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.
183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia.
2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui ai presente articolo, il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria,
del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo
periodo.
4. Dalle
disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.86
(Entrata in vigore)
Art. 86
Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
All.1
Allegato A
(Art. 74, comma 3, lettera b)
Allegato 2
PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Funzione Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione 1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Presidente di sezione della corte di cassazione 54
Consigliere della Corte di cassazione 303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio
del massimario e del ruolo 37
Magistrato assistente di studio 30 (ad esaurimento)
Utente: RENINO CIRO
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