sabato 30 aprile 2016

Invalido con indennità di accompagnamento : il suo reddito consente di accedere al gratuito patrocinio



di Ciro Renino *

L'indennità di accompagnamento non "fa reddito" nel calcolo dei requisiti utili all'ammissione al gratuito patrocinio.
Sembrerebbe un fatto scontato, ma non lo è affatto ed anzi spesso coloro che, pur completamente invalidi e titolari di indennità di accompagnamento, si sono visti escludere per sè o per i propri familiari conviventi , il diritto ad accedere al patrocinio a carico dello Stato: quanto percepito dall'Inps veniva considerato rilevante ai fini della determinazione del reddito .

Com'è noto l'articolo 76 del dpr 30/5/02 , numero 115, prevede che :"   Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41" .
Il comma 2 prevede che per il calcolo si tiene conto dei redditi dell'intero nucleo familiare ed ancora, al comma 3 che : "  Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
Quest'ultima disposizione rischiava di far rientrare anche le indennità di accompagnamento nell'ambito delle somme da calcolare ai fini delle condizioni di ammissibilità del beneficio.
La circostanza appare per la verità paradossale , poichè effettivamente sembra ingiusto ed ingiustificato che un'indennità di questo tipo, destinata a sopperire alle necessità di chi non abbia la possibilità di badare a se stesso , potesse essere un ostacolo alla possibilità di ottenere le spese di difesa a carico dello Stato.

Con recenti sentenze la Corte di Cassazione ha fatto piazza pulita di interpretazioni ostative a questo diritto .
 Cassazione penale sez. IV, , sentenza 04/02/2015, n. 24842

"In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

Si è così confermato il principio enunciato da Cassazione penale sez. III, con sentenza del  01/07/2002, n. 31591,
"In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 l. 8 novembre 2000 n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 3 comma 3 l. 30 luglio 1990 n. 217".

Rimane tuttavia il problema per chi non potendo percepire l'indennità di accompagnamento è "solamente " invalido civile. In questo caso la pensione percepita contribuisce a fare reddito e può comportare l'esclusione dal diritto ad ottenere il diritto alla difesa gratuita ( così Cassazione 6 maggio 1999, numero 1934).

* Avvocato, titolare di Renino & Partners Avvocati

martedì 22 marzo 2016

Tribunale di Napoli, è legittimo il matrimonio contratto con rito Sharia



di Ciro Renino *

Il Tribunale di Napoli , con sentenza inedita ha espressamente riconosciuto il valore legale del matrimonio contratto secondo il rito musulmano della Sharia.
La questione nasce per una richiesta di rilascio di visto d'ingresso per ricongiungimento presentato da una cittadina di nazionalità somala al consolato italiano di Gedda. La signora aveva infatti contratto matrimonio, secondo rito Sharia, con un suo connazionale, presso l'ambasciata somala.
Il visto di ingresso era stato negato  e per cui è stato intrapreso giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli , nelle forme previste dall'articolo 702bis cpc.
Il Ministero degli Esteri si è costituito , eccependo tra l'altro , l'invalidità dello stesso matrimonio , intrinsecamente inteso e rispetto alle regole della stessa Sharia.
Il Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico Dottoressa Marina Tafuri, ha accolto il ricorso con l'ordinanza del 20 febbraio 2016, a definizione del procedimento di cui al numero di RG 31301/2014.
Il giudice ha riconosciuto il valore del certificato di matrimonio emesso dallo Stato somalo, a prescindere dal rito prescelto e quindi anche se riferito, nel caso di specie al rito Sharia.
Ha rigettato l'eccezione di invalidità del matrimonio prodotta dal Ministero degli Esteri poichè priva di prova.
Il Tribunale di Napoli non ha però riconosciuto il richiesto risarcimento del danno , poichè, secondo la valutazione discrezionale del Giudice Monocratico, il mancato rilascio del visto di ingresso non era caratterizzato da dolo o colpa grave.

* Avvocato, titolare di Renino and Partners Avvocati

venerdì 1 gennaio 2016

Danni da fuochi d’artificio, a Capodanno chi paga ?



Sempre stigamatizzati, i fuochi d’artificio continuano ad essere una consuetudine per i festeggiamenti dedicati all’arrivo del nuovo anno. E’ dunque frequente che dall’uso di petardi e mortaretti possa poi realizzarsi un danno , semmai anche lieve , ai beni in proprietà o detenzione. Cosa succede  infatti se il nostro vicino, tutto preso da entusiasmo pirotecnico , ci arreca bruciature al balcone  od alla tenda da sole ? Certamente è applicabile al caso di specie l’articolo 2043 c.c.  per cui ,  qualunque fatto  doloso o colposo , che cagiona  ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno . Per cui se il nostro vicino è proprio il personale ed irresponsabile lanciatore di petardi , nulla questio, sarà lui a dover risarcire il danno.  Ma se invece dovesse essere impossibile individuare chi concretamente ha realizzato lo sciagurato lancio ? Quid se ad esempio è stato possibile individuare il balcone da cui proviene il “ razzo micidiale” e non chi l’abbia concretamente sparato ? Si tratta di ipotesi tra l’altro frequentissima proprio nella notte di Capodanno, in cui amici e parenti si affollano su balconi ciascuno facendo , bonariamente, mostra di virtù balistiche e “ militari”.  Il danneggiato potrà conoscere il proprietario od il conduttore del balcone , ma non i suoi amici e parenti e comunque pressocchè impossibile potrà essere chi tra essi ha concretamente effettuato il lancio . Potrebbe dar giustizia, in questi casi al danneggiato, l’articolo 674 del codice penale che prevede che “ chiunque getta o versa , in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone  , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro”. Chi consente l’accesso e l’uso del proprio balcone per il lancio di petardi e mortaretti potrebbe essere inteso come soggetto che concorre nella realizzazione dell’illecito penale e quindi potrebbe essere tenuto al risarcimento del danno.