martedì 1 agosto 2017

RIVOLUZIONE NEL PROCESSO CIVILE - IL GIUDICE DI PACE AUMENTA LE SUE COMPETENZE



Sotto gli ombrelloni di ferragosto scatta 
l'ennesima riforma del processo civile 
italiano. 
Il 15 agosto prossimo infatti entrerà in vigore 
il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 che tra 
l'altro aumenterà in maniera notevolissima le competenze 
dei giudici di pace . L' articolo 27 di tale 
provvedimento prevede questi importanti ampliamenti . 
 SPOSTATO IL LIMITE DI COMPETENZA AD EURO 30.000 .
Per le cause civili il Giudice di Pace sarà competente per vertenze di valore 
fino a 30.000 euro. Si tratta di uno spostamento di competenza 
notevolissimo, considerato che oggi i Giudici di pace possono decidere 
controversie di valore non superiore ad euro 5.000. 
Molte vertenze di natura commerciale , addirittura anche questioni 
relative a compravendite di piccoli immobili od anche a 
responsabilità professionale medico-sanitaria, finirà per essere decisa dai 
Giudici di Pace.

 INFORTUNISTICA. AL GIUDICE DI PACE CAUSE 
DI VALORE FINO A 30.000 EURO
Nell'infortunistica stradale ( ma ancha nautica) e quindi nella materia 
tradizionalmente più trattata da questi Magistrati onorari, il limite 
di competenza sale pure alla stessa cifra : 30.000 euro . 
SENZA LIMITE DI VALORE 
 1) CAUSE CONDOMINIALI 
  Rientrano nell'ambito della competenza del Giudice di Pace le cause
 relative al "condominio  negli  edifici" .

2) CAUSE RELATIVE ALLE DISTANZE  

Vanno poi al Giudice di Pace le cause relative alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, ad eccezione di quelle relative alle distanze nelle costruzioni; 

LUCI E VEDUTE

Ancora in tema di proprietà , scatta la medesima competenza per le cause che riguardano le luci e le vedute ; di stillicidio e di acque (ad esempio vertenze in tema di  Diritto sulle acque esistenti nel fondo, Apertura di nuove sorgenti e altre opere, scolo delle acque, consorzi per regolare il deflusso delle acque, riparazioni di sponde e argini, rimozione degli ingombri, consorzi volontari , scioglimento del consorzio , ecc )

  3)Occupazione e di invenzione  

 4)Specificazione,  unione  e commistione 

 5)Enfiteusi  

 6)Esercizio  delle  servitu' prediali; 

7)Impugnazione  del  regolamento  della 
comunione e  delle  deliberazioni 
dell'assemblea dei comunisti ; 

 8)Diritti  ed  obblighi  del possessore 
nella restituzione della cosa;

CON IL LIMITE DI VALORE DI EURO 30.000
   
  
  1) per le cause in materia di usucapione dei beni  immobili  e  dei
diritti reali immobiliari; 
  2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
  3) per le cause in materia di accessione; 
  4) per le cause in materia di superficie. 
  ESECUZIONE FORZATA 
  Andranno al Giudice di Pace le cause  per  l'espropriazione  forzata
di cose mobili . Rimangono ( per fortuna ! ) al Tribunale le cause per 
l'espropriazione forzata di  cose  immobili  e  di  crediti  . 
Inoltre il Giudice di pace giudicherà secondo equità nelle cause il cui
valore non è superiore ad euro 2500.

Di seguito l'intero articolo articolo 27 del DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 

               Ampliamento della competenza del giudice 
                      di pace in materia civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) al libro primo sono apposa,  di  cui  al  libro  terzo,
titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»; 
    d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della
controversia, da determinarsi  a  norma  dell'articolo  15,  non  sia
superiore a trentamila euro: 
  1) per le cause in materia di usucapione dei beni  immobili  e  dei
diritti reali immobiliari; 
  2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
di cui al libro terzo, titolo II, Capo  II,  sezione  II  del  codice
civile; 
  3) per le cause in materia di accessione; 
  4) per le cause in materia di superficie. 
  Quando una causa di competenza del giudice  di  pace  a  norma  dei
commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e  quarto  e'  proposta,
contro  la  stessa  parte,  congiuntamente  ad  un'altra   causa   di
competenza del tribunale, le relative domande, anche  in  assenza  di
altre ragioni di connessione,  sono  proposte  innanzi  al  tribunale
affinche' siano decise nello stesso processo.»; 
  2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per  l'espropriazione  forzata
di cose mobili e' competente il giudice di pace. 
  Per l'espropriazione forzata di  cose  immobili  e  di  crediti  e'
competente il tribunale. 
  Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con
l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione  e'  competente
il tribunale anche relativamente ad esse. 
  Per la consegna e il rilascio  di  cose  nonche'  per  l'esecuzione
forzata degli obblighi di  fare  e  di  non  fare  e'  competente  il
tribunale.»; 
  3) all'articolo 113, secondo  comma,  la  parola:  «millecento»  e'
sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; 
b)  al  libro  terzo,  titolo  II,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 513, terzo comma, le  parole:  «Il  presidente  del
tribunale o  un  giudice  da  lui  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il giudice di pace»; 
  2)  all'articolo  518,  sesto  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  3) all'articolo  519,  primo  comma,  le  parole:  «presidente  del
tribunale o da un giudice da  lui  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  4)  all'articolo  520,  primo  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  6) all'articolo 543, la parola: «tribunale»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «giudice»; 
c)  al  libro  quarto,  titolo  IV,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 763, primo comma, dopo  le  parole:  «dal  giudice»
sono inserite le seguenti: «di pace»; 
  2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono
inserite le seguenti: «di pace»; 
  3) all'articolo 765, secondo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, la parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso; 
  4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e'  sostituita,  ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo,  la  parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
      2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo comma, le parole: «tribunale  del  circondario»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»; 
        b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
    3) all'articolo 621,  primo  comma,  le  parole:  «tribunale  del
circondario» sono sostituite dalle seguenti:  «giudice  di  pace  del
luogo»; 
    4) all'articolo 736, secondo comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace». 
    b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 1211 la parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  2) all'articolo  1514,  primo  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale»  sono
sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 
  4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 
  3. Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51-bis, le parole: «620,  secondo  e  sesto  comma,
621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo  comma,»  sono
soppresse; 
  b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Le
azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di  competenza  del
tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice  di  pace  a
norma  dell'articolo  7,  quarto  comma,  del  codice  di   procedura
civile.»; 
  c) all'articolo  57-bis,  le  parole:  «tribunale  in  composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 60-bis. - Le  domande  previste  dall'articolo  1105,  quarto
comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace. 
  Art.  60-ter.  -  Sull'impugnazione   del   regolamento   e   delle
deliberazioni, di cui agli  articoli  1107  e  1109  del  codice,  e'
competente il giudice di pace.»; 
    e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite  dalle
seguenti: «il giudice di pace»; 
  2)  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Contro  il
provvedimento del giudice di pace puo'  essere  proposto  reclamo  in
tribunale  entro   dieci   giorni   dalla   notificazione   o   dalla
comunicazione.»; 
  f) l'articolo 73-bis e' abrogato; 
  g)  all'articolo  77,  secondo  comma,  la  parola:  «pretore»   e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «dal presidente del  tribunale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace
provvede con decreto, sentito il creditore. Contro  tale  decreto  e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 739  del  codice  di  procedura
civile.». 
  4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  le
parole: «presidente del tribunale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«giudice di pace». 
  5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite  dalle
seguenti: «il tribunale». 
ortate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, la  parola:  «cinquemila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trentamila»; 
  b) al secondo comma, la parola:  «ventimila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinquantamila»; 
  c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il numero 1) e'  sostituito  dal  seguente:  «1)  per  le  cause
relative ad apposizione di termini;»; 
  2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2)  per  le  cause  in
materia  di  condominio  negli  edifici,  come  definite   ai   sensi
dell'articolo  71-quater  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile;»; 
  3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter) per le cause nelle materie di cui al  libro  terzo,  titolo
II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella
delle distanze nelle costruzioni; 
  3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,
titolo II, Capo II, Sezione VII del codice  civile,  fatta  eccezione
per quella delle distanze di cui agli articoli 905,  906  e  907  del
medesimo codice; 
  3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di  acque  di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del  codice
civile; 
  3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di
cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; 
  3-septies) per le cause in  materia  di  specificazione,  unione  e
commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo  III,  sezione  II
del codice civile; 
  3-octies) per le cause in materia di  enfiteusi  di  cui  al  libro
terzo, titolo IV del codice civile; 
  3-novies) per le cause  in  materia  di  esercizio  delle  servitu'
prediali; 
  3-decies) per le cause di  impugnazione  del  regolamento  e  delle
deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 
  3-undecies) per le cause in materia  di  diritti  ed  obblighi  del
possessore nella restituzione della c 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 113, 513,  518,
          519, 520, 521-bis, 543, 763, 764, 765 e 769 del  Codice  di
          procedura civile, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il  giudice
          di pace e' competente per le cause relative a  beni  mobili
          di valore non superiore a  trentamila  euro,  quando  dalla
          legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. 
              Il giudice di pace e' altresi' competente per le  cause
          di risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  di
          veicoli e di natanti, purche' il valore della  controversia
          non superi cinquantamila euro. 
              E' competente qualunque ne sia il valore: 
              1) per le cause relative ad apposizione di termini; 
              2) per le cause in materia di condominio negli edifici,
          come  definite   ai   sensi   dell'art.   71-quater   delle
          disposizioni per l'attuazione del codice civile; 
              3) per le cause relative a rapporti tra  proprietari  o
          detentori  di  immobili  adibiti  a  civile  abitazione  in
          materia di immissioni di  fumo  o  di  calore,  esalazioni,
          rumori, scuotimenti e simili propagazioni che  superino  la
          normale tollerabilita'; 
              3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
          da  ritardato  pagamento  di  prestazioni  previdenziali  o
          assistenziali; 
              3-ter) per le cause  nelle  materie  di  cui  al  libro
          terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI  del  codice  civile,
          fatta   eccezione   per   quella   delle   distanze   nelle
          costruzioni; 
              3-quater) per le cause relative alle materie di cui  al
          libro terzo, titolo II, Capo II,  Sezione  VII  del  codice
          civile, fatta eccezione per quella delle  distanze  di  cui
          agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; 
              3-quinquies) per le cause in materia di  stillicidio  e
          di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni
          VIII e IX del codice civile; 
              3-sexies) per le cause in materia di occupazione  e  di
          invenzione di cui al libro  terzo,  titolo  II,  Capo  III,
          sezione I del codice civile; 
              3-septies) per le cause in materia  di  specificazione,
          unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo
          III, sezione II del codice civile; 
              3-octies) per le cause in materia di enfiteusi  di  cui
          al libro terzo, titolo IV del codice civile; 
              3-novies) per le cause in materia  di  esercizio  delle
          servitu' prediali; 
              3-decies) per le cause di impugnazione del  regolamento
          e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109  del
          codice civile; 
              3-undecies) per le  cause  in  materia  di  diritti  ed
          obblighi del possessore nella restituzione della  cosa,  di
          cui al libro terzo, titolo VIII, Capo  II,  Sezione  I  del
          codice civile. 
              Il giudice di pace e' altresi' competente,  purche'  il
          valore  della  controversia,  da   determinarsi   a   norma
          dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro: 
              1) per le cause  in  materia  di  usucapione  dei  beni
          immobili e dei diritti reali immobiliari; 
              2) per le  cause  in  materia  di  riordinamento  della
          proprieta' rurale di cui al libro terzo,  titolo  II,  Capo
          II, sezione II del codice civile; 
              3) per le cause in materia di accessione; 
              4) per le cause in materia di superficie. 
              Quando una causa di competenza del giudice  di  pace  a
          norma dei commi terzo, numeri da 3-ter)  a  3-undecies),  e
          quarto e' proposta, contro la stessa parte,  congiuntamente
          ad un'altra causa di competenza del tribunale, le  relative
          domande, anche in assenza di altre ragioni di  connessione,
          sono proposte innanzi al tribunale affinche'  siano  decise
          nello stesso processo.». 
              «Art.  113   (Pronuncia   secondo   diritto).   -   Nel
          pronunciare sulla causa il giudice deve  seguire  le  norme
          del diritto, salvo che la legge gli attribuisca  il  potere
          di decidere secondo equita'. 
              Il giudice di pace decide secondo equita' le  cause  il
          cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle
          derivanti  da  rapporti  giuridici  relativi  a   contratti
          conclusi secondo le modalita'  di  cui  all'art.  1342  del
          codice civile.». 
              «Art.  513  (Ricerca  delle  cose  da   pignorare).   -
          L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e  del
          precetto, puo' ricercare le cose da  pignorare  nella  casa
          del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.  Puo'
          anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando  le
          opportune cautele per rispettarne il decoro. 
              Quando  e'  necessario  aprire  porte,   ripostigli   o
          recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da
          terzi,   oppure   allontanare   persone   che    disturbano
          l'esecuzione  del  pignoramento,  l'ufficiale   giudiziario
          provvede  secondo  le  circostanze,   richiedendo,   quando
          occorre l'assistenza della forza pubblica. 
              Il giudice di pace,  su  ricorso  del  creditore,  puo'
          autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare
          cose determinate che non si trovano in luoghi  appartenenti
          al  debitore,  ma  delle  quali  egli   puo'   direttamente
          disporre. 
              In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre  a
          pignoramento, secondo le norme della presente  sezione,  le
          cose del debitore  che  il  terzo  possessore  consente  di
          esibirgli.». 
              «Art.  518  (Forma  del  pignoramento).  -  L'ufficiale
          giudiziario redige delle sue  operazioni  processo  verbale
          nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'art.  492  e
          descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante
          rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di  ripresa
          audiovisiva,    determinandone    approssimativamente    il
          presumibile  valore  di  realizzo  con   l'assistenza,   se
          ritenuta utile o richiesta dal  creditore,  di  un  esperto
          stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su  frutti
          non ancora  raccolti  o  separati  dal  suolo,  l'ufficiale
          giudiziario  ne  descrive  la   natura,   la   qualita'   e
          l'ubicazione. 
              Quando ritiene opportuno  differire  le  operazioni  di
          stima l'ufficiale giudiziario redige un  primo  verbale  di
          pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro  il
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   alla   definitiva
          individuazione dei beni  da  assoggettare  al  pignoramento
          sulla base dei valori indicati dall'esperto,  al  quale  e'
          consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni  si
          trovano. 
              Il giudice  dell'esecuzione  liquida  le  spese  ed  il
          compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori  di
          effettiva vendita o assegnazione dei beni o,  in  qualunque
          altro caso, sulla base dei valori stimati. 
              Nel  processo  verbale   l'ufficiale   giudiziario   fa
          relazione delle disposizioni date per  conservare  le  cose
          pignorate. 
              Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
          rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art.  139,
          secondo comma, e consegna loro un  avviso  dell'ingiunzione
          stessa per  il  debitore.  In  mancanza  di  dette  persone
          affigge  l'avviso  alla  porta  dell'immobile  in  cui   ha
          eseguito il pignoramento. 
              Compiute   le   operazioni,   l'ufficiale   giudiziario
          consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
          titolo  esecutivo  e  il  precetto.   Il   creditore   deve
          depositare nella cancelleria del giudice di pace competente
          per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,  con  copie
          conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro
          quindici giorni dalla  consegna.  La  conformita'  di  tali
          copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
          del  presente  articolo.  Il  cancelliere  al  momento  del
          deposito forma  il  fascicolo  dell'esecuzione.  Sino  alla
          scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo
          verbale  e'   conservata   dall'ufficiale   giudiziario   a
          disposizione del debitore. Il pignoramento perde  efficacia
          quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli  atti
          di cui al primo periodo del presente comma sono  depositate
          oltre il termine  di  quindici  giorni  dalla  consegna  al
          creditore. 
              Su istanza del creditore, da depositare  non  oltre  il
          termine  per  il  deposito  dell'istanza  di  vendita,   il
          giudice, nominato uno stimatore  quando  appare  opportuno,
          ordina l'integrazione del pignoramento se  ritiene  che  il
          presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  pignorati  sia
          inferiore a quello indicato nel primo comma. In  tale  caso
          l'ufficiale   giudiziario   riprende   senza   indugio   le
          operazioni di ricerca dei beni.». 
              «Art. 519 (Tempo del pignoramento). -  Il  pignoramento
          non puo' essere eseguito nei giorni festivi ne' fuori delle
          ore  indicate  nell'art.  147,  salvo  che  ne   sia   data
          autorizzazione dal giudice di pace. 
              Il pignoramento  iniziato  nelle  ore  prescritte  puo'
          essere proseguito fino al suo compimento.». 
              «Art.  520   (Custodia   dei   mobili   pignorati).   -
          L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice
          di pace il danaro,  i  titoli  di  credito  e  gli  oggetti
          preziosi colpiti dal pignoramento. Il  danaro  deve  essere
          depositato  dal  cancelliere  nelle  forme   dei   depositi
          giudiziari, mentre  i  titoli  di  credito  e  gli  oggetti
          preziosi  sono  custoditi   nei   modi   che   il   giudice
          dell'esecuzione determina. 
              Per  la  conservazione  delle  altre  cose  l'ufficiale
          giudiziario provvede, quando il creditore ne fa  richiesta,
          trasportandole presso un luogo di pubblico deposito  oppure
          affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi  di
          urgenza l'ufficiale giudiziario  affida  la  custodia  agli
          istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
          per l'attuazione del presente codice.». 
              «Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di  autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi). - Oltre che con le forme  previste
          dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli,  motoveicoli
          e   rimorchi   puo'   essere   eseguito   anche    mediante
          notificazione al debitore e successiva trascrizione  di  un
          atto nel quale si indicano  esattamente,  con  gli  estremi
          richiesti dalla legge speciale per la loro  iscrizione  nei
          pubblici registri, i beni e  i  diritti  che  si  intendono
          sottoporre  ad  esecuzione,  e  gli  si  fa   l'ingiunzione
          prevista nell'art. 492. Il pignoramento  contiene  altresi'
          l'intimazione  a  consegnare  entro  dieci  giorni  i  beni
          pignorati, nonche' i titoli e  i  documenti  relativi  alla
          proprieta' e all'uso  dei  medesimi,  all'istituto  vendite
          giudiziarie  autorizzato  ad  operare  nel  territorio  del
          circondario nel quale  e'  compreso  il  luogo  in  cui  il
          debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
          o, in mancanza, a quello piu' vicino. 
              Col pignoramento il debitore e' costituito custode  dei
          beni  pignorati  e  di  tutti  gli  accessori  comprese  le
          pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. 
              Al   momento   della   consegna   l'istituto    vendite
          giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne  da'
          immediata comunicazione al creditore  pignorante,  a  mezzo
          posta elettronica certificata ove possibile. 
              Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
          polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati  o
          comunque li rinvengono procedono al ritiro della  carta  di
          circolazione nonche',  ove  possibile,  dei  titoli  e  dei
          documenti relativi  alla  proprieta'  e  all'uso  dei  beni
          pignorati  e  consegnano  il  bene  pignorato  all'istituto
          vendite giudiziarie piu' vicino al luogo  in  cui  il  bene
          pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore  l'atto  di
          pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
          registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
          terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria
          del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota  di
          iscrizione  a  ruolo,  con  copie   conformi   del   titolo
          esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e  della
          nota di trascrizione.  La  conformita'  di  tali  copie  e'
          attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del
          presente articolo. 
              Il cancelliere forma il fascicolo  dell'esecuzione.  Il
          pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
          ruolo e le copie  dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo
          esecutivo e del precetto sono depositate oltre  il  termine
          di cui al quinto comma. 
              In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di
          assegnazione o l'istanza di vendita deve essere  depositata
          entro quarantacinque  giorni  dal  deposito  da  parte  del
          creditore della nota di iscrizione  a  norma  del  presente
          articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle
          copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter  delle
          disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
              Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
          presente capo.». 
              «Art. 543 (Forma del pignoramento). -  Il  pignoramento
          di crediti del debitore verso terzi o di cose del  debitore
          che sono in possesso di  terzi,  si  esegue  mediante  atto
          notificato al terzo e al debitore a  norma  degli  articoli
          137 e seguenti. 
              L'atto  deve  contenere,   oltre   all'ingiunzione   al
          debitore di cui all'art. 492: 
              1. l'indicazione del credito per il quale  si  procede,
          del titolo esecutivo e del precetto; 
              2. l'indicazione, almeno generica, delle cose  o  delle
          somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
          ordine di giudice; 
              3.  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
          domicilio nel comune in cui ha sede il  giudice  competente
          nonche' l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata del creditore procedente; 
              4. la citazione del debitore  a  comparire  davanti  al
          giudice competente, con l'invito al terzo a  comunicare  la
          dichiarazione di cui all'art. 547 al  creditore  procedente
          entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a  mezzo  di
          posta elettronica certificata; con l'avvertimento al  terzo
          che in caso di mancata comunicazione  della  dichiarazione,
          la stessa  dovra'  essere  resa  dal  terzo  comparendo  in
          un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare  o,
          sebbene comparso, non rende la  dichiarazione,  il  credito
          pignorato  o  il  possesso  di  cose  di  appartenenza  del
          debitore,  nell'ammontare  o  nei  termini   indicati   dal
          creditore, si considereranno non  contestati  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento di assegnazione. 
              Nell'indicare  l'udienza  di   comparizione   si   deve
          rispettare il termine previsto nell'art. 501. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
          dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare  nella
          cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota
          di iscrizione a ruolo,  con  copie  conformi  dell'atto  di
          citazione, del  titolo  esecutivo  e  del  precetto,  entro
          trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali  copie
          e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli  fini  del
          presente articolo. Il cancelliere al momento  del  deposito
          forma il fascicolo dell'esecuzione. Il  pignoramento  perde
          efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e  le  copie
          degli atti di cui al secondo periodo sono depositate  oltre
          il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. 
              Quando procede a norma dell'art.  492-bis,  l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale,
          il titolo esecutivo ed  il  precetto,  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine  di
          cui all'art. 501, il  creditore  pignorante  e  ognuno  dei
          creditori intervenuti muniti di  titolo  esecutivo  possono
          chiedere l'assegnazione o la vendita delle  cose  mobili  o
          l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al  periodo
          precedente il giudice fissa l'udienza per  l'audizione  del
          creditore e del debitore e provvede a norma degli  articoli
          552 o 553. Il decreto con cui viene  fissata  l'udienza  di
          cui  al  periodo  precedente  e'  notificato  a  cura   del
          creditore  procedente   e   deve   contenere   l'invito   e
          l'avvertimento al terzo di cui al  numero  4)  del  secondo
          comma.». 
              «Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La  rimozione
          dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice di pace  su
          istanza di alcuna delle  persone  indicate  nell'art.  753,
          numeri 1, 2 e 4. 
              Nei casi previsti nell'art. 754  puo'  essere  ordinata
          anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2
          e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario. 
              L'istanza  e  il  decreto  sono  stesi  di  seguito  al
          processo verbale di apposizione.». 
              «Art. 764 (Opposizione). -  Chiunque  vi  ha  interesse
          puo'  fare  opposizione  alla  rimozione  dei  sigilli  con
          dichiarazione inserita nel processo verbale di  apposizione
          o con ricorso al giudice di pace. 
              Il  giudice  fissa  con  decreto  una  udienza  per  la
          comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio
          entro il quale il decreto stesso deve essere  notificato  a
          cura dell'opponente. 
              Il giudice provvede con ordinanza non  impugnabile,  e,
          se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia  seguita
          dall'inventario e puo' dare le  opportune  cautele  per  la
          conservazione   delle   cose   che    sono    oggetto    di
          contestazione.». 
              «Art. 765 (Ufficiale procedente). -  La  rimozione  dei
          sigilli  e'  eseguita  dall'ufficiale  che  puo'  procedere
          all'inventario a norma dell'art. 769. 
              Se non occorre l'inventario, la rimozione  e'  eseguita
          dal cancelliere del giudice di pace.». 
              «Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto
          al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la
          rimozione dei sigilli ed e' eseguito  dal  cancelliere  del
          giudice di pace o da un notaio designato  dal  defunto  con
          testamento o nominato dal giudice di pace. 
              L'istanza  si  propone  con  ricorso,  nel   quale   il
          richiedente  deve  dichiarare  la  residenza   o   eleggere
          domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace. 
              Il giudice di pace provvede con decreto. 
              Quando non sono stati apposti i  sigilli,  l'inventario
          puo' essere chiesto dalla parte che ne assume  l'iniziativa
          direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento
          ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto  dalla
          stessa parte.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  485,  620,  621,
          736, 1211, 1514,  1515  e  1841  del  Codice  civile,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di
          beni). -  Il  chiamato  all'eredita',  quando  a  qualsiasi
          titolo  e'  nel  possesso  di  beni  ereditari,  deve  fare
          l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura  della
          successione o della notizia  della  devoluta  eredita'.  Se
          entro questo termine lo ha cominciato ma non  e'  stato  in
          grado di completarlo, puo' ottenere dal giudice di pace del
          luogo in cui si e' aperta la successione una  proroga  che,
          salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. 
              Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato
          compiuto, il chiamato  all'eredita'  e'  considerato  erede
          puro e semplice. 
              Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora
          fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un  termine
          di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
          medesimo,   per   deliberare   se   accetta   o    rinunzia
          all'eredita'. Trascorso  questo  termine  senza  che  abbia
          deliberato, e' considerato erede puro e semplice.». 
              «Art. 620 (Pubblicazione del  testamento  olografo).  -
          Chiunque e' in possesso  di  un  testamento  olografo  deve
          presentarlo a un notaio per  la  pubblicazione,  appena  ha
          notizia della morte del testatore. 
              Chiunque crede di avervi interesse puo'  chiedere,  con
          ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la
          successione,  che   sia   fissato   un   termine   per   la
          presentazione. 
              Il notaio procede alla pubblicazione del testamento  in
          presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
          pubblici  un  verbale  nel  quale  descrive  lo  stato  del
          testamento, ne riproduce il contenuto e fa  menzione  della
          sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il
          verbale e'  sottoscritto  dalla  persona  che  presenta  il
          testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono  uniti
          la carta in cui  e'  scritto  il  testamento,  vidimata  in
          ciascun  mezzo  foglio  dal  notaio  e  dai  testimoni,   e
          l'estratto dell'atto di morte del  testatore  o  copia  del
          provvedimento che ordina l'apertura degli  atti  di  ultima
          volonta' dell'assente o  della  sentenza  che  dichiara  la
          morte presunta. 
              Nel caso in cui il testamento e' stato  depositato  dal
          testatore presso un notaio, la  pubblicazione  e'  eseguita
          dal notaio depositario. 
              Avvenuta la pubblicazione, il  testamento  olografo  ha
          esecuzione. 
              Per giustificati motivi, su istanza di chiunque  vi  ha
          interesse, il giudice di pace puo' disporre che  periodi  o
          frasi di carattere non patrimoniale  siano  cancellati  dal
          testamento e omessi  nelle  copie  che  fossero  richieste,
          salvo che l'autorita' giudiziaria  ordini  il  rilascio  di
          copia integrale.». 
              «Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). -  Il
          testamento segreto deve  essere  aperto  e  pubblicato  dal
          notaio appena gli  perviene  la  notizia  della  morte  del
          testatore.  Chiunque  crede  di   avervi   interesse   puo'
          chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo  in  cui
          si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per
          l'apertura e la pubblicazione. 
              Si applicano le disposizioni del terzo comma  dell'art.
          620.». 
              «Art. 736  (Consegna  dei  documenti).  -  Compiuta  la
          divisione, si devono rimettere a ciascuno dei  condividenti
          i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro
          assegnati. 
              I documenti di  una  proprieta'  che  e'  stata  divisa
          rimangono a  quello  che  ne  ha  la  parte  maggiore,  con
          l'obbligo di comunicarli agli  altri  condividenti  che  vi
          hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli
          stessi documenti, se  la  proprieta'  e'  divisa  in  parti
          eguali, e quelli comuni all'intera eredita'  si  consegnano
          alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la
          quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a  ogni
          loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta,  la  persona
          e' determinata con decreto dal giudice di  pace  del  luogo
          dell'aperta  successione,  su  ricorso  di   alcuno   degli
          interessati, sentiti gli altri.». 
              «Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
          -  Se  le  cose  non  possono  essere  conservate  o   sono
          deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia  sono
          eccessive,   il   debitore,   dopo   l'offerta   reale    o
          l'intimazione di  ritirarle,  puo'  farsi  autorizzare  dal
          giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per  le  cose
          pignorate e a depositarne il prezzo.». 
              «Art. 1514 (Deposito  della  cosa  venduta).  -  Se  il
          compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
          il venditore puo' depositarla, per  conto  e  a  spese  del
          compratore medesimo, in un  locale  di  pubblico  deposito,
          oppure in altro locale idoneo determinato  dal  giudice  di
          pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. 
              Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del
          deposito eseguito.». 
              «Art. 1515 (Esecuzione coattiva per  inadempimento  del
          compratore). - Se il compratore non adempie  l'obbligazione
          di pagare il prezzo, il venditore puo'  far  vendere  senza
          ritardo la cosa per conto e a spese di lui. 
              La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una  persona
          autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
          cui  la  vendita  deve  essere  eseguita,  a  mezzo  di  un
          ufficiale giudiziario. Il venditore  deve  dare  tempestiva
          notizia al compratore del giorno, del luogo e  dell'ora  in
          cui la vendita sara' eseguita. 
              Se la cosa ha un prezzo corrente,  stabilito  per  atto
          della pubblica autorita' [o da norme  corporative],  ovvero
          risultante da listini di borsa o da mercuriali, la  vendita
          puo' essere fatta senza  incanto,  al  prezzo  corrente,  a
          mezzo delle persone indicate nel comma precedente o  di  un
          commissario nominato dal giudice di pace. In  tal  caso  il
          venditore deve dare  al  compratore  pronta  notizia  della
          vendita. 
              Il venditore ha diritto alla differenza tra  il  prezzo
          convenuto  e  il  ricavo  netto  della  vendita,  oltre  al
          risarcimento del maggior danno.». 
              «Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). -  Quando
          il contratto  e'  scaduto,  la  banca,  previa  intimazione
          all'intestatario  e  decorsi  sei  mesi  dalla  data  della
          medesima, puo' chiedere al giudice di pace l'autorizzazione
          ad aprire  la  cassetta.  L'intimazione  puo'  farsi  anche
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
              L'apertura si esegue  con  l'assistenza  di  un  notaio
          all'uopo designato e con le cautele che il giudice di  pace
          ritiene opportune. 
              Il giudice di pace puo' dare le disposizioni necessarie
          per  la  conservazione  degli  oggetti  rinvenuti  e   puo'
          ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra  al
          soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e
          spese.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  51-bis,  57,
          57-bis,  64,  73-bis,  77  e  79  delle  disposizioni   per
          l'attuazione del Codice civile e disposizioni  transitorie,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli
          485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma,  517,
          secondo comma, 528, primo comma,  529,  530,  primo  comma,
          730, primo comma, del codice sono adottati dal tribunale in
          composizione monocratica.». 
              «Art. 57. - Le azioni previste dall'art. 849 del codice
          sono di competenza del tribunale, in quanto  non  siano  di
          competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7,  quarto
          comma, del codice di procedura civile. 
              Nel caso regolato dall'art. 849 il  giudice  fissa  con
          ordinanza l'udienza per la comparizione del  rappresentante
          dell'associazione professionale,  il  quale  puo'  delegare
          altra  persona.  Si  osservano   nel   resto,   in   quanto
          applicabili,  le  disposizioni  dettate   dal   codice   di
          procedura civile per i consulenti tecnici.». 
              «Art. 57-bis.  -  L'autorizzazione  prevista  nell'art.
          915, primo comma, del codice e' data dal giudice di pace.». 
              «Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei  casi
          indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal  quarto
          comma  dell'art.  1131  del  codice,  il  giudice  di  pace
          provvede in camera  di  consiglio,  con  decreto  motivato,
          sentito  l'amministratore   in   contraddittorio   con   il
          ricorrente. 
              Contro il provvedimento del giudice di pace puo' essere
          proposto reclamo in  tribunale  entro  dieci  giorni  dalla
          notificazione o dalla comunicazione.». 
              «Art. 77. - Il deposito  di  cose  mobili  diverse  dal
          danaro e di titoli di  credito,  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 1210, primo comma, e 1214 del  codice  e  in  ogni
          altro caso in cui esso sia prescritto  dalla  legge  o  dal
          giudice ovvero sia voluto dalle  parti,  si  esegue  presso
          stabilimenti di  pubblico  deposito  a  norma  delle  leggi
          speciali. 
              Qualora non esistano stabilimenti di pubblico  deposito
          nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o  se
          ricorrono particolari ragioni, il giudice di pace del luogo
          predetto,  su  ricorso  della   parte   interessata,   puo'
          autorizzare con decreto il  deposito  presso  altro  locale
          idoneo.». 
              «Art. 79. - Il sequestratario dell'immobile,  nel  caso
          previsto dal secondo comma dell'art. 1216  del  codice,  e'
          nominato, se non vi e' giudizio pendente,  dal  giudice  di
          pace del luogo in cui si trova l'immobile. 
              Il giudice di pace provvede  con  decreto,  sentito  il
          creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo  a  norma
          dell'art. 739 del codice di procedura civile. 
              La  consegna  dell'immobile  al   sequestratario   deve
          risultare da processo verbale redatto da un notaio o da  un
          ufficiale giudiziario.  Copia  del  processo  verbale  deve
          essere  notificata  al  creditore   che   non   sia   stato
          presente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 7  marzo
          1996, n. 108  (Disposizioni  in  materia  di  usura),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  17.  -  1.  Il  debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto all'obbligazione per  la  quale  il  protesto  e'
          stato levato e  non  abbia  subito  ulteriore  protesto  ha
          diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
          la riabilitazione. 
              2. La  riabilitazione  e'  accordata  con  decreto  del
          giudice di pace su istanza dell'interessato  corredata  dai
          documenti giustificativi. 
              3. Avverso il diniego  di  riabilitazione  il  debitore
          puo' proporre opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata
          dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.
          150. 
              4. Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato  nel
          Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai  sensi
          del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 
              5. 
              6. Per effetto  della  riabilitazione  il  protesto  si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
              6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha  diritto
          di ottenere la cancellazione definitiva dei  dati  relativi
          al protesto anche dal registro informatico di cui  all'art.
          3-bis  del  decreto-legge  18  settembre  1995,   n.   381,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  novembre
          1995, n. 480. La cancellazione dei  dati  del  protesto  e'
          disposta dal responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          competente per territorio non oltre  il  termine  di  venti
          giorni dalla data di presentazione della relativa  istanza,
          corredata del provvedimento di riabilitazione. 
              6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate  nel
          comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
          di riabilitazione anche in  riferimento  a  piu'  protesti,
          purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo  1°  settembre  2011,  n.   150   (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'art. 54  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in  materia
          di  riabilitazione  del  debitore  protestato).  -  1.   Le
          controversie   aventi   ad   oggetto    l'opposizione    al
          provvedimento di diniego di riabilitazione di cui  all'art.
          17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  ovvero  al
          decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo  sono  regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
              2. E' competente il tribunale. 
              3. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla comunicazione  del  provvedimento
          di diniego di  riabilitazione  o  dalla  pubblicazione  del
          decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17,
          comma 4, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  ovvero  entro
          sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
              4.  Il  provvedimento  che  accoglie  il   ricorso   e'
          pubblicato   nel   registro   informatico   dei    protesti
          cambiari.». 

  
  

venerdì 30 giugno 2017

Lavoro & privacy : no al trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro è una società che gestisce ed eroga servizi per clienti pubblici e privati. Un contratto di appalto le imponeva di comunicare i dati del casellario giudiziario dei propri dipendenti alla società cliente, così da rassicurala sulla sua assoluta affidabilità .
Tuttavia , nutrendo perplessità sulla liceità della sua iniziativa , lo stesso datore di lavoro  ha chiesto al Garante di essere autorizzata per tale operazione.
                                                              IL GARANTE HA DETTO NO 



Nel documento web n. 6558837, l'Autority ha negato la liceità dell'iniziativa , ribadendo poi che l'azienda può anche trattare i dati giudiziari dei dipendenti , ma solo se autorizzata dalla legge o dal Garante stesso . 

martedì 21 marzo 2017

CONTRO TUTTE LE MAFIE ! CONTRO VIOLENTI E PREPOTENTI SENZA ONORE E CORAGGIO

21 MARZO 2017: XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE . VOGLIAMO RICORDARLI TUTTI. LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE E DELLE STRAGI, QUELLI DI CUI CONOSCIAMO LE STORIE, QUELLI DI CUI SAPPIAMO SOLO IL NOME E I TANTI DEI QUALI NON ABBIAMO ANCORA CONOSCENZA. 


1893 EMANUELE NOTARBARTOLO.
1896 EMANUELA SANSONE.
1905 LUCIANO NICOLETTI.
1906 ANDREA ORLANDO.
 1909 JOE PETROSÌNO.
 1911 LORENZO PANEPINTO.
1914 MARIANO BARBATO. GIORGIO PECORARO.
 1915 BERNARDINO VERRO.
 1916 GIORGIO GENNARO.
1919 GIOVANNI ZANGÀRA. COSTANTINO STELLA. GIUSEPPE RUMORE. GIUSEPPE MONTICCIOLO. ALFONSO CÀNZIO.
1920 NICOLÒ ALONGI. PAOLO LI PUMA. CROCE DI GANGI. PAOLO MIRMINA. GIOVANNI ORCEL. STEFANO CARONÌA. CALOGERO FALDETTA. CARMELO MINARDI. SALVATORE VARSALONA. GIUSEPPE ZAFFUTO.
1921 GAETANO CIRCO. PIETRO PONZO. VITO STASSI. GIUSEPPE CASSARÀ. VITO CASSARÀ. GIUSEPPE COMPAGNA.
1922 DOMENICO SPATOLA. MARIO SPATOLA. PIETRO PAOLO SPATOLA. SEBASTIANO BONFIGLIO. ANTONINO SCUDERI.
1924 ANTONINO CIOLÌNO.
1943 ANTONIO MANCINO.
1944 SANTI MILISENNA. ANDREA RAIA.
1945 CALOGERO COMAIANNI. NUNZIO PASSAFIUME. FILIPPO SCIMONE. CALCEDONIO CATALANO. AGOSTINO D'ALESSANDRO. CALOGERO CICERO. FEDELE DE FRANCISCA. MICHELE DI MICELI. MARIO PAOLETTI. ROSARIO PAGANO. GIUSEPPE SCALÌA. GIUSEPPE PUNTARELLO. GIORGIO COMPARETTO. ANGELA TALLUTO.
1946 ANGELO LOMBARDI. VITTORIO EPIFANI. VITANGELO CINQUEPALMI. IMERIO PICCINI. MASINA PERRICONE SPINELLI. GAETANO GUARINO. PINO CAMILLERI. GIOVANNI CASTIGLIONE. GIROLAMO SCACCIA. GIUSEPPE BIONDO. GIOVANNI SANTANGELO. GIUSEPPE SANTANGELO. VINCENZO SANTANGELO. GIOVANNI SEVERINO. FILIPPO FORNO. GIUSEPPE PULLARA. NICOLÒ AZOTI. FIORENTINO BONFIGLIO. MARIO BOSCONE. PIETRO LORIA. FRANCESCO SASSANO. EMANUELE GRECO. MARIO SPAMPINATO. GIOVANNI LA BROCCA. VINCENZO AMENDUNI. VITTORIO LEVICO.
1947 ACCURSIO MIRAGLIA. PIETRO MACCHIARELLA. NUNZIO SANSONE. EMANUELE BUSELLINI. MARGHERITA CLESCERI. GIOVANNI GRIFÒ. GIORGIO CUSENZA. CASTRENSE INTRAVÀIA. VINCENZA LA FATA. SERAFINO LASCÀRI. GIOVANNI MEGNA. FRANCESCO VICARI. VITO ALLOTTA. GIUSEPPE DI MAGGIO. FILIPPO DI SALVO. VINCENZO LA ROCCA. VINCENZA SPINA. MICHELANGELO SALVIA. GIUSEPPE CASÀRRUBEA. VINCENZO LO IACONO. GIUSEPPE MANÌACI. CALOGERO CAIOLA. VITO PIPITONE. LUIGI GERONAZZO.
1948 EPIFANIO LI PUMA. PLACIDO RIZZOTTO. GIUSEPPE LETIZIA. CALOGERO CANGELOSI. MARCANTONIO GIACALONE. ANTONIO GIACALONE. ANTONIO DI SALVO. NICOLA MESSINA. CELESTINO ZAPPONI. GIOVANNI TASQUIER. VITA DORANGRICCHIA.
1949 CARLO GUARINO. VITO GUARINO. FRANCESCO GULINO. CANDELORO CATANESE. MICHELE MARINARO. CARMELO AGNONE. QUINTO REDA. CARMELO LENTINI. PASQUALE MARCONE. ARMANDO LODDO. SERGIO MANCINI. CARLO ANTONIO PABUSA. GABRIELE PALANDRANI. GIOVAN BATTISTA ALOE. ILARIO RUSSO. GIOVANNI CALABRESE. GIUSEPPE FIORENZA. SALVATORE MESSINA. FRANCESCO BUTIFAR.
1951 ANTONIO SANGINITI. PROVVIDENZA GRECO. DOMENICA ZUCCO.
1952 FILIPPO INTILI.
1955 SALVATORE CARNEVALE. GIUSEPPE SPAGNUOLO.
 1957 PASQUALE ALMERICO. ANTONINO POLLARI.
 1958 VINCENZO DI SALVO. VINCENZO SAVOCA.
1959 ANNA PRESTIGIACOMO. GIUSEPPINA SAVOCA. VINCENZO PECORARO. ANTONINO PECORARO.
1960 ANTONINO DAMANTI. COSIMO CRISTINA. PAOLO BONGIORNO. ANTONINO GIANNOLA.
 1961 PAOLINO RICCOBONO.
1962 ENRICO MATTEI. GIACINTO PULEO.
1963 GIUSEPPE TESAURO. PIETRO CANNIZZARO. MARIO MALAUSA. SILVIO CORRAO. CALOGERO VACCARO. PASQUALE NUCCIO. EUGENIO ALTOMARE. GIORGIO CIACCI. MARINO FARDELLI.
1965 COSIMO GIOFFRÈ.
 1966 CARMELO BATTAGLIA. GIUSEPPE BURGIO.
1967 GIUSEPPE PIANI.
1968 SALVATORE SUROLO.
 1969 ORAZIO COSTANTINO. GIOVANNI DOMÉ. SALVATORE BEVILACQUA.
1970 MAURO DE MAURO. RITA CACICIA. ROSA FAZZARI. ANDREA GANGEMI. NICOLINA MAZZOCCHIO. LETIZIA PALUMBO. ADRIANA VASSALLA.
1971 PIETRO SCAGLIONE. ANTONIO LORUSSO. VINCENZO RICCARDELLI.
1972 GIOVANNI SPAMPINATO. GIOVANNI VENTRA. DOMENICO CANNATA. PAOLO DI MAIO.
1973 ALBERTO CALASCIONE. MARIA GIOVANNA ELIA. SALVATORE FEUDALE.
1974 ANGELO SORINO. EMANUELE RIBOLI. NICOLA RUFFO. GIUSEPPE BRUNO.
1975 CALOGERO MORREALE. GAETANO CAPPIELLO. FRANCESCO FERLAINO. DOMENICO FACCHINERI. MICHELE FACCHINERI. TULLIO DE MICHELI. MARIO CERETTO. GIUSEPPINA UTANO. CRISTINA MAZZOTTI. ANGELO CALABRÒ. GIUSEPPINA PANGALLO.
1976 GERARDO D'ARMINIO. GIUSEPPE MOSCARELLI. CATERINA LIBERTI. SALVATORE FALCETTA. CARMINE APUZZO. SALVATORE LONGO. SALVATORE BUSCEMI. FRANCESCO VINCI. ALBERTO CAPUA. VINCENZO RANIERI. VINCENZO MACRÌ. FRANCESCO PAOLO CHIARAMONTE. MARIO CESCHINA. ROCCO CORICA.
 1977 ROCCO GATTO. STEFANO CONDELLO. VINCENZO CARUSO. PASQUALE POLVERINO. GIUSEPPE RUSSO. FILIPPO COSTA. ATTILIO BONINCONTRO. DONALD MACKAY. MARIANGELA PASSIATORE. ADRIANO RUSCALLA.
1978 UGO TRIOLO. PEPPINO IMPASTATO. ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI. SALVATORE CASTELBUONO. GAETANO LONGO. PAOLO GIORGETTI. PASQUALE CAPPUCCIO. FORTUNATO FURORE. AUGUSTO RANCILIO. PASQUALINO PERRI.
1979 ALFONSO SGROI. FILADELFIO APARO. MARIO FRANCESE. MICHELE REINA. GIORGIO AMBROSOLI. GIORGIO BORIS GIULIANO. CALOGERO DI BONA. CESARE TERRANOVA. LENIN MANCUSO. GIOVANNI BELLISSIMA. SALVATORE BOLOGNA. DOMENICO MARRARA. VINCENZO RUSSO. ANTONINO TRIPODO. ROCCO GIUSEPPE BARILLÀ. CARMELO DI GIORGIO. PRIMO PERDONCINI. BALDASSARRE NASTASI.
1980 PIERSANTI MATTARELLA. GIUSEPPE VALARIOTI. EMANUELE BASILE. GIANNINO LOSARDO. PIETRO CERULLI. GAETANO COSTA. CARMELO JANNÌ. DOMENICO BENEVENTANO. MARCELLO TORRE. VINCENZO ABATE. GIUSEPPE GIOVINAZZO. CIRO ROSSETTI. FILOMENA MORLANDO. BRUNO VINCI. GRAZIELLA DE PALO. ITALO TONI. ANTONIO COLISTRA. ADELMO FOSSATI. SILVIO DE FRANCESCO. GIUSEPPE GULLÌ. 1981 VITO IEVOLELLA. SEBASTIANO BOSIO. LEOPOLDO GASSANI. GIUSEPPE GRIMALDI. VINCENZO MULÈ. DOMENICO FRANCAVILLA. MARIANO VIRONE. GIUSEPPE SALVIA. MARIANO MELLONE. ROSSELLA CASINI. GIUSEPPE CUTTITTA. MICHELE BORRIELLO. FRANCESCA MOCCIA. LORENZO CROSETTO. PIERRE MICHEL. ONOFRIO VALVOLA.
1982 LUIGI D'ALESSIO. ROSA VISONE. NICOLÒ PIOMBINO. ANTONIO SALZANO. PIO LA TORRE. ROSARIO DI SALVO. GENNARO MUSELLA. GIUSEPPE LALA. DOMENICO VECCHIO. ANTONIO VALENTI. RODOLFO BUSCEMI. MATTEO RIZZUTO. SILVANO FRANZOLIN. LUIGI DI BARCA. SALVATORE RAITI. GIUSEPPE DI LAVORE. ANTONINO BURRAFATO. SALVATORE NUVOLETTA. ANTONIO AMMATURO. PASQUALE PAOLA. PAOLO GIACCONE. VINCENZO SPINELLI. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. EMANUELA SETTI CARRARO. DOMENICO RUSSO. CALOGERO ZUCCHETTO. CARMELO CERRUTO. SIMONETTA LAMBERTI. GIULIANO PENNACCHIO. ANDREA MORMILE. LUIGI CAFIERO. ANTIMO GRAZIANO. GENNARO DE ANGELIS. ANNAMARIA ESPOSITO. ANTONIO DE ROSA. ELIO DI MELLA. SALVATORE DRAGONE. MARIO LATTUCA. GIOVANNI GAMBINO. FRANCESCO BORRELLI. ALFREDO AGOSTA. FRANCESCO PANZERA. VINCENZO ENEA. GIOVANNI CANTURI. RAFFAELE DELCOGLIANO. ALDO IERMANO. PALMINA GIGLIOTTI. GRAZIELLA MAESANO. MARIA MAESANO. POMPEO PANARO. BORTOLO PESCE. ANTONIO PESCE. FILIPPO SCOTTI.
1983 GIANGIACOMO CIACCIO MONTALTO. PASQUALE MANDATO. SALVATORE POLLARA. MARIO D'ALEO. GIUSEPPE BOMMARITO. PIETRO MORICI. BRUNO CACCIA. ROCCO CHINNICI. SALVATORE BARTOLOTTA. MARIO TRAPASSI. STEFANO LI SACCHI. SEBASTIANO ALONGI. FRANCESCO IMPOSIMATO. DOMENICO CELIENTO. ANTONIO CRISTIANO. NICANDRO IZZO. GIOACCHINO CRISAFULLI. FRANCESCO BRUNITTO. SALVATORE ZANGARA. PATRIZIA SCIFO. VITTORIO SCIFO. LUIGI CANGIANO. LIA PIPITONE. SIMONE DI TRAPANI. GIUSEPPE BERTOLAMI. DOMENICO CANNATÀ. SERAFINO TRIFARÒ. FRANCESCO PUGLIESE.
1984 PIPPO FAVA. RENATA FONTE. CRESCENZO CASILLO. GIOVANNI CALABRÒ. COSIMO QUATTROCCHI. FRANCESCO QUATTROCCHI. COSIMO QUATTROCCHI. MARCELLO ANGELINI. SALVATORE SCHIMMENTI. GIOVANNI CATALANOTTI. ANTONIO FEDERICO. PAOLO CANALE. GIOVANBATTISTA ALTOBELLI. LUCIA CERRATO. ANNA MARIA BRANDI. ANNA DE SIMONE. GIOVANNI DE SIMONE. NICOLA DE SIMONE. LUISELLA MATARAZZO. MARIA LUIGIA MORINI. FEDERICA TAGLIALATELA. ABRAMO VASTARELLA. PIER FRANCESCO LEONI. SUSANNA CAVALLI. ANGELA CALVANESE. CARMINE MOCCIA. VALERIA MORATELLO. MICHELE BRESCIA. SANTO CALABRESE. ANTIOCO COCCO. VINCENZO VENTO. PIETRO BUSETTA. SALVATORE SQUILLACE. FRANCESCO FABBRIZZI. SALVATORE MELE. BRUNO ADAMI. GIUSEPPE AGATINO CANNAVÒ.
1985 PIETRO PATTI. GIUSEPPE MANGANO. GIOACCHINO TAGLIALATELA. SERGIO COSMAI. GIOVANNI CARBONE. BARBARA RIZZO ASTA. GIUSEPPE ASTA. SALVATORE ASTA. BEPPE MONTANA. ANTONINO CASSARÀ. ROBERTO ANTIOCHIA. GIUSEPPE SPADA. ANTONIO ENRICO MONTELEONE. GIANCARLO SIANI. BIAGIO SICILIANO. GIUDITTA MILELLA. CARMINE TRIPODI. GRAZIELLA CAMPAGNA. GIUSEPPE MACHEDA. MARIO DIANA. MARCO PADOVANI. GIANLUCA CANONICO. DOMENICO DEMAIO.
 1986 PAOLO BOTTONE. GIUSEPPE PILLARI. FILIPPO GEBBIA. ANTONIO MORREALE. FRANCESCO ALFANO. VITTORIO ESPOSITO. SALVATORE BENIGNO. CLAUDIO DOMINO. FILIPPO SALSONE. ANTONIO SABIA. GIOVANNI GIORDANO. NUNZIATA SPINA. ANTONIO BERTUCCIO. FRANCESCO PRESTIA. DOMENICA DE GIROLAMO. LUIGI STAIÀNO. MARIO FERRILLO. SALVATORE LEDDA. GIOVANNI GARCEA. SEBASTIANO MORABITO. NINO D'UVA. LUIGI AIAVOLASIT. 1987 GIUSEPPE RECHICHI. ROSARIO IOZIA. GIUSEPPE CUTRUNEO. ROSARIO MONTALTO. ANTONIO CIVININI. CARMELO GANCI. LUCIANO PIGNATELLI. GIOVANNI DI BENEDETTO. COSIMO ALEO. ANIELLO GIORDANO. GIOVANNI MILETO. ANTONINO SCIRTÒ. PAOLO SVEZIA. 1988 GIUSEPPE INSALACO. GIUSEPPE MONTALBANO. NATALE MONDO. DONATO BOSCIA. GRAZIA SCIMÈ. FRANCESCO MEGNA. ESTER ADA. BERTA CACERES. NYDIA ÉRIKA BAUTISTA DE ARELLANA. AMPARO DEL CARMEN TORDECILLA TRUJILLO. EZEQUIEL FERREYRA. JUAN GERARDI CONEDERA. NAHAMÁN CARMONA. ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ. BEN MOHAMED NEBIL. ALBERTO GIACOMELLI. ANTONINO SAETTA. STEFANO SAETTA. MAURO ROSTAGNO. LUIGI RANIERI. CARMELO ZACCARELLO. GIROLAMO MARINO. ANIELLO CORDASCO. GIULIO CAPILLI. PIETRO RAGNO. ABED MANYAMI. RAFFAELE ANTONIO TALARICO. MICHELE VIRGA. GIUSEPPE MASCOLO. FRANCESCO SALZANO. GIANFRANCO TREZZI. DOMENICO CARABETTA.
1989 FRANCESCO CRISOPULLI. GIUSEPPE CARUSO. FRANCESCO PEPI. MARCELLA TASSONE. NICOLA D'ANTRASSI. VINCENZO GRASSO. PAOLO VINCI. SALVATORE INCARDONA. ANTONINO AGOSTINO. IDA CASTELLUCCIO. DOMENICO CALVIELLO. ANNA MARIA CAMBRIA. CARMELA PANNONE. PIETRO GIRO. DONATO CAPPETTA. CALOGERO LORIA. FRANCESCO LONGO. GIOVANBATTISTA TEDESCO. COLIN WINCHESTER. GIACOMO CATALANO. PIETRO POLARA. NICOLINA BISCOZZI. PASQUALE PRIMERANO. PASQUALE MIELE. GIUSEPPE TIZIAN. JERRY ESSAN MASSLO. GAETANO DE CICCO. DOMENICO GUARRACINO. SALVATORE BENAGLIA. GAETANO DI NOCERA. MICHELE PIROMALLI. CLAUDIO VOLPICELLI. ANDREA CORTELLEZZI. ANTONIO D’ONUFRIO. VINCENZO MEDICI.
1990 GIUSEPPE TALLARITA. NICOLA GIOITTA IACHINO. EMANUELE PIAZZA. GIUSEPPE TRAGNA. GIOVANNI BONSIGNORE. ANTONINO MARINO. ROSARIO LIVATINO. ALESSANDRO ROVETTA. FRANCESCO VECCHIO. ANDREA BONFORTE. GIOVANNI TRECROCI. SAVERIO PURITA. ANGELO CARBOTTI. DOMENICO CATALANO. MARIA MARCELLA. VINCENZO MICELI. ELISABETTA GAGLIARDI. GIUSEPPE ORLANDO. MICHELE ARCANGELO TRIPODI. PIETRO CARUSO. NUNZIO PANDOLFI. ARTURO CAPUTO. ROBERTO TICLI. MARIO GRECO. ROSARIO SCIACCA. GIUSEPPE MARNALO. STEFANO VOLPE. FRANCESCO OLIVIERO. COSIMO DURANTE. ANGELO RAFFAELE LONGO. RAFFAELA SCORDO. CALOGERO LA PIANA. ANTONIO NUGNES. PASQUALE FELICIELLO. MARCO TEDESCHI. FERDINANDO BARBALACE. MARCELLA DI LEVRANO. SERGIO ESPOSITO. ANDREA ESPOSITO. TOBIA ANDREOZZI. ANTONINO PONTARI. PIERO CARPITA. LUIGI RECALCATI. GIUSEPPE SOTTILE. ANTONIO DI BARTOLO. LUIGI VOLPE.
1991 VALENTINA GUARINO. ANGELICA PIRTOLI. GIUSEPPE SCEUSA. SALVATORE SCEUSA. VINCENZO LEONARDI. ANTONIO CARLO CORDOPATRI. ANGELO RICCARDO. DEMETRIO QUATTRONE. NICOLA SOVERINO. ANDREA SAVOCA. DOMENICO RANDÒ. GIOVANNA SANDRA STRANIERI. ANTONIO SCOPELLITI. LIBERO GRASSI. FABIO DE PANDI. GIUSEPPE ALIOTTO. ANTONIO RAMPINO. SILVANA FOGLIETTA. SALVATORE D'ADDARIO. RENATO LIO. FRANCESCO TRAMONTE. PASQUALE CRISTIANO. STEFANO SIRAGUSA. ALBERTO VARONE. FELICE DARA. VINCENZO SALVATORI. SERAFINO OGLIASTRO. GIUSEPPE GRIMALDI. SALVATORA TIENI. NICOLA GUERRIERO. GIUSEPPE SORRENTI. ANTONIO VALENTI. NUNZIANTE SCIBELLI. VINCENZO GIORDANO. SALVATORE VINCENZO SURDO. GASPARE PALMERI. IGNAZIO ALOISI. ONOFRIO ADDESI. FRANCESCO AUGURUSA. GIUSEPPE PICCOLO. PASQUALE MALGERI. ANTONINO LODOVICO BRUNO. CIRINO CATALANO. MICHELE CIANCI.
1992 SALVATORE AVERSA. LUCIA PRECENZANO. PAOLO BORSELLINO. ANTONIO RUSSO. FORTUNATO ARENA. CLAUDIO PEZZUTO. SALVATORE MINEO. GIULIANO GUAZZELLI. GIOVANNI FALCONE. FRANCESCA MORVILLO. ROCCO DICILLO. ANTONIO MONTINARO. VITO SCHIFANI. PAOLO BORSELLINO. AGOSTINO CATALANO. EDDIE WALTER COSINA. EMANUELA LOI. VINCENZO LI MULI. CLAUDIO TRAÌNA. RITA ÀTRIA. PAOLO FICALÒRA. LUIGI SÀPIO. EGIDIO CAMPANIELLO. GIORGIO VILLÀN. PASQUALE DI LORENZO. GIOVANNI PANUNZIO. GAETANO GIORDANO. GIUSEPPE BORSELLINO. ANTONIO TAMBORINO. MAURO MANIGLIO. RAFFAELE VITIELLO. EMANUELE SAÙNA. GIOVANNI LIZZIO. ANTONIO DI BONA. GIOVANNI CARNICELLA. ANTONIO MUTO. PASQUALE AURIEMMA.
 1993 BEPPE ALFANO. LOLLÒ CARTISANO. PASQUALE CAMPANELLO. VINCENZO D'ANNA. VINCENZO VITALE. GENNARO FALCO. NICOLA REMONDINO. DOMENICO NICOLÒ PANDOLFO. MAURIZIO ESTATE. FABRIZIO NENCIONI. ANGELA FIUME. NADIA NENCIONI. CATERINA NENCIONI. DARIO CAPOLICCHIO. DOMENICO NICITRA. CARLO LA CATENA. STEFANO PICERNO. SERGIO PASOTTO. ALESSANDRO FERRARI. MOUSSAFIR DRISS. PINO PUGLISI. RAFFAELE DI MERCURIO. ANDREA CASTELLI. ANGELO CARLISI. CALOGERO ZAFFUTO. RICCARDO VOLPE. ANTONINO VASSALLO. FRANCESCO NAZZARO. GIORGIO VANOLI. LUIGI IANNOTTA. ANTONINO SPARTÀ. SALVATORE SPARTÀ. PIETRO VINCENZO SPARTÀ. GIUSEPPE MARINO. ANTONIO MAZZA. FABIO GAROFALO.
1994 VINCENZO GAROFALO. ANTONINO FAVA. PEPPE DIANA. ILARIA ALPI. MIRAN HROVATIN. LUIGI BODENZA. IGNAZIO PANEPINTO. MARIA TERESA PUGLIESE. GIOVANNI SIMONETTI. SALVATORE BENNICI. CALOGERO PANEPINTO. FRANCESCO MANISCALCO. NICHOLAS GREEN. MELCHIORRE GALLO. GIUSEPPE RUSSO. COSIMO FABIO MAZZOLA. LILIANA CARUSO. AGATA ZUCCHERO. LEONARDO SANTORO. PALMINA SCAMARDELLA. ANTONIO NOVELLA. FRANCESCO ALOI. FRANCESCO BRUNO. SAVERIO LIARDO. ANTONIO D’AGOSTINO.
1995 FRANCESCO MARCONE. SERAFINO FAMÀ. GIOACCHINO COSTANZO. PETER IWULE ONJEDEKE. FORTUNATO CORREALE. ANTONINO BUSCEMI. GIUSEPPE MONTALTO. GIUSEPPE CILIA. CLAUDIO MANCO. ANTONIO BRANDI. GIAMMATTEO SOLE . GENOVESE PAGLIUCA. PIETRO SANUA. PIERANTONIO SANDRI. GIUSEPPE GIAMMONA. GIOVANNA GIAMMONA. FRANCESCO SAPORITO. NATALE DE GRAZIA. CESARE BOSCHIN. MICHELE CIARLO. GIOVANNI CARBONE. MARCELLO PALMISANO. 1996 GIUSEPPE DI MATTEO. FRANCESCO TAMMONE. GIUSEPPE PUGLISI. ANNAMARIA TORNO. GIOVANNI ATTARDO. DAVIDE SANNINO. SANTA PUGLISI. SALVATORE BOTTA. SALVATORE FRAZZETTO. GIACOMO FRAZZETTO. MARIA ANTONIETTA SAVONA. RICCARDO SALERNO. GIOACCHINO BISCEGLIA. ROSARIO MINISTERI. CALOGERO TRAMÙTA. CELESTINO FAVA. ANTONINO MOIO. RAFFAELE PASTORE. ANTONINO POLIFRONI. SALVATORE MANZI. CONCETTA MATARAZZO. MICHELE CAVALIERE. FRANCESCO GIORGINO. NICOLA MELFI.
1997 GIUSEPPE LA FRANCA. CIRO ZIRPOLI. GIULIO CASTELLINO. AGATA AZZOLINA. RAFFAELLA LUPOLI. SILVIA RUOTOLO. ANGELO BRUNO. FRANCESCO MARZANO. ANDREA DI MARCO. AMBROGIO MAURI. VITTORIO REGA.
1998 INCORONATA SOLLAZZO. MARIA INCORONATA RAMELLA. ERILDA ZTAUSCI. SALVATORE DE FALCO. ROSARIO FLAMINIO. ALBERTO VALLEFUOCO. GIUSEPPINA GUERRIERO. LUIGI IOCULANO. DOMENICO GERACI. ANTONIO CONDELLO. MARIA ANGELA ANSALONE. GIUSEPPE MARIA BICCHERI. GIUSEPPE MESSINA. GRAZIANO MUNTONI. GIOVANNI GARGIULO. GIOVANNI VOLPE. ORAZIO SCIASCIO. GIUSEPPE IACONA. DAVIDE LADINI. SAVERIO IERACE. ANTONIO FERRARA.
1999 SALVATORE OTTONE. ROSARIO SALERNO. STEFANO POMPEO. FILIPPO BASILE. HISO TELARAY. MATTEO DI CANDIA. VINCENZO VACCARO NOTTE. LUIGI PULLI. RAFFAELE ARNESANO. RODOLFO PATERA. ENNIO PETROSINO. ROSA ZAZA. ANNA PACE. MARCO DE FRANCHIS. FRANCESCO SALVO.
2000 ANTONIO LIPPIELLO. SALVATORE VACCARO NOTTE. ANTONIO SOTTILE. ALBERTO DE FALCO. FERDINANDO CHIAROTTI. FRANCESCO SCERBO. GIUSEPPE GRANDOLFO. DOMENICO GULLACI. MARIA COLANGIULI. HAMDI LALA. GAETANO DE ROSA. SAVERIO CATALDO. DANIELE ZOCCOLA. SALVATORE DE ROSA. GIUSEPPE FALANGA. LUIGI SEQUINO. PAOLO CASTALDI. GIANFRANCO MADIA. VALENTINA TERRACCIANO. RAFFAELE IORIO. FERDINANDO LIGUORI.
 2001 TINA MOTOC. MICHELE FAZIO. CARMELO BENVEGNA. STEFANO CIARAMELLA. ANTONIO DELLA BONA.
2002 FEDERICO DEL PRETE. TORQUATO CIRIACO. HUSAN BALIKÇI. ANTONIO PETITO. GIUSEPPE FRANCESE. FRANCESCO SANTANIELLO.
2003 DOMENICO PACILIO. GAETANO MARCHITELLI. CLAUDIO TAGLIALATELA. PAOLINO AVELLA. MICHELE AMICO. GIUSEPPE ROVESCIO. ANTONIO VAIRO. PAOLO BAGNATO.
2004 BONIFACIO TILOCCA. ANNALISA DURANTE. STEFANO BIONDI. PAOLO RODÀ. GELSOMINA VERDE. DARIO SCHERILLO. MATILDE SORRENTINO. FRANCESCO ESTATICO. FABIO NUNNERI. MASSIMILIANO CARBONE. ANTONIO LANDIERI. FRANCESCO GRAZIANO. ANTONIO GRAZIANO. ANTONIO MAIORANO. ATTILIO MANCA.
2005 FRANCESCO ROSSI. ATTILIO ROMANÒ. FRANCESCO FORTUGNO. GIUSEPPE RICCIO. DANIELE POLIMENI. GIANLUCA CONGIUSTA. PEPE TUNEVIC. EMILIO ALBANESE. FORTUNATO LA ROSA.
2006 SALVATORE BUGLIONE. DANIELE DEL CORE. LORIS DI ROBERTO. RODOLFO PACILIO. MICHELE LANDA. ANTONIO PALUMBO. ANNA POLITIKOVSKAJA. GIUSEPPE D'ANGELO. LUCA COTTARELLI.
2007 LUIGI SICA. FRANCESCO GAITO. UMBERTO IMPROTA. GIUSEPPE VEROPALUMBO. LUIGI RENDE. CARMELA FASANELLA. ROMANO FASANELLA. DOMENICO DE NITTIS. FILIPPO SALVI.
2008 MARIO COSTABILE. DOMENICO NOVIELLO. MARCO PITTONI. RAFFAELE GARGIULO. RAFFAELE GRANATA. GIUSEPPE MINOPOLI. LORENZO RICCIO. RAFFAELE MANNA. SAMUEL KWAKU. CRISTOPHER ADAMS. ERIC AFFUM YEBOAH. KWAME ANTWI JULIUS FRANCIS. EL HADJI ABABA. ALEX GEEMES. FRANCESCO ALIGHIERI. GABRIELE ROSSI. ANTONIO CIARDULLO. ERNESTO FABOZZI.
2009 DOMENICO (DODÒ) GABRIELE. PETRU BIRLANDEANU. GAETANO MONTANINO. NICOLA NAPPO. LEA GAROFALO. ANTONIO CANGIANO.
 2010 TERESA BUONOCORE. ANGELO VASSALLO. GIANLUCA CIMMINIELLO. CARMINE CANNILLO.
2011 VINCENZO LIGUORI. GIUSEPPE MIZZI. CARLO CANNAVACCIUOLO. MARIA CONCETTA CACCIOLA.
2012 ANDREA NOLLINO. PASQUALE ROMANO. FILIPPO CERAVOLO.
2014 NICOLA (COCÒ) CAMPOLONGO. DOMENICO PETRUZZELLI. VINCENZO FERRANTE. ROBERTO MANCINI. FLORI MESUTI.
2015 DOMENICO MARTIMUCCI. GENNARO CESARANO. MAIKOL GIUSEPPE RUSSO.
2016 SILVIO MIRARCHI. CIRO COLONNA.
A LORO E A TUTTE LE VITTIME INNOCENTI DELLE QUALI NON ABBIAMO ANCORA NOTIZIE, VA LA NOSTRA MEMORIA E IL NOSTRO IMPEGNO.
( FONTE : Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.)