Importante scelta di civiltà e razionalità della Corte Costituzionale .
Il Giudice delle Leggi , con la sentenza numero
107 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 1, della legge 210 del 1992 , nella parte in cui non prevede
il diritto ad un indennizzo , alle condizioni e nei modi stabiliti nella
medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze
previste dallo stesso articolo 1, comma 1.
In pratica la Corte Costituzionale ha deciso di ammettere la richiesta di indennizzo prevista dalla legge speciale anche nel caso di danni provocati da vaccinazioni consigliate dalle Asl, ma non obbligatorie per legge.
In effetti , l'applicazione testuale della l. 210/1992 aveva ingiustamente ed ingiustificatamente discriminato i bambini che ad esempio si erano sottoposti alla vaccinazione per il morbillo ed avevano, successivamente ricevuto danno grave alla salute: in questi casi non sarebbe maturato a loro favore il trattamento economico previsto.
La Corte Costituzionale ci ha quindi " messo una toppa" equiparando come detto i danneggiati da vaccinazione obbligatoria a coloro che avevano ed hanno subito pregiudizio per una vaccinazione facoltativa.
di Ciro Renino , Avvocato
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